Sentenza 11 maggio 2001
Massime • 1
In materia di indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 5 - bis del decreto - legge 11 luglio 1992, n. 333 (conv. in legge 8 agosto 1992, n. 359), la cessione volontaria del bene (che può intervenire in ogni fase del procedimento espropriativo, prima del decreto di esproprio), con il conseguente premio della mancata decurtazione del 40 per cento dell'ordinaria indennità, presuppone l'offerta da parte dell'espropriante di una indennità provvisoria che il proprietario espropriando possa accettare; ne consegue che, ove manchi una valida e tempestiva offerta dell'indennità provvisoria effettuata durante il procedimento espropriativo, il proprietario non subisce l'indicata decurtazione, atteso che egli non è stato messo in grado di esercitare il diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria del bene.
Commentario • 1
- 1. Cassazione: Sentenza n. 13201 del 05/06/2006Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 17 marzo 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/2001, n. 6538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6538 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. LAURA MILANI - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO TA HI CE, HI OS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GASPARE GOZZI 125, presso l'avvocato LENTINI V., rappresentati e difesi dagli avvocati CONO DOMIANELLO e BENVENGA GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA 15, presso l'avvocato ROMANO NICOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE TOMMASININI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 115/98 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 14/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2001 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Cono, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato TOMMASINI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 26 aprile 1995 i signori IN RI Lo TA e IO RI convennero in giudizio il Comune di Santa Teresa di Riva davanti alla Corte di appello di Messina, esponendo che:
con ordinanza n. 13 del 22 marzo 1990 l'ente convenuto aveva determinato in lire 64.000.000 l'importo dell'indennità provvisoria di espropriazione agli attori dovuta per un suolo di loro proprietà, collocato nel Comune predetto, con ordinanza sindacale n. 85 del 29 giugno 1993 l'espropriazione del detto suolo era stata pronunciata;
con deliberazione del 22 dicembre 1994 (comunicata agli attori il 29 marzo 1995) il Comune aveva determinato in lire 38.471.040 l'importo dell'indennità definitiva di esproprio, in base ai criteri di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992;
agli espropriati, però, non era nella specie applicabile la riduzione del 40 per cento prevista dal citato art. 5 bis, la superficie espropriata, inoltre, era di mq. 347.83 e non di mq. 320, come indicato nel provvedimento ablatorio, mentre il valore venale del suolo era superiore a quello determinato dall'apposita Commissione.
Su tali premesse gli istanti chiesero che si accertasse la maggiore indennità loro dovuta.
L'ente territoriale contestò la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale dedusse che l'indennità di espropriazione doveva essere ridotta, perché calcolata sulla base di una superficie (mq. 320) maggiore di quella in effetti occupata (mq. 300).
Espletata una consulenza tecnica, la Corte di appello, con sentenza depositata il 14 aprile 1998, rigettò l'opposizione alla stima, rigettò la riconvenzionale spiegata dall'ente e condannò gli attori a pagare al Comune metà delle spese del giudizio, dichiarando compensata l'altra metà.
La Corte distrettuale osservò:
che tra le parti non sussistevano apprezzabili contrasti circa la natura edificatoria del terreno espropriato e sul valore venale di esso, in quanto il Comune convenuto e, implicitamente, anche gli attori (dichiarandosi pronti ad accettare l'indennità nell'importo di lire 64.000.000) avevano ritenuto congruo il valore di lire 400.000 al mq. attribuito al suolo sia dalla Commissione provinciale espropriazioni (C.P.E.) sia dal c.t.u.;
che la materia del contendere riguardava la possibilità di applicare o meno agli espropriati la decurtazione del 40% sull'indennità di espropriazione liquidata dalla C.P.E., nonché l'estensione della superficie espropriata;
che la tesi degli attori, secondo i quali la decurtazione non si sarebbe dovuta applicare, non aveva fondamento;
che, infatti, il Comune aveva chiesto alla C.P.E. di determinare l'indennità definitiva dopo la mancata accettazione - da parte degli attori - dell'indennità provvisoria offerta e quantificata nell'importo di lire 64.000.000;
che l'indennità - determinata dalla C.P.E. in applicazione dei nuovi criteri previsti dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 - era stata nuovamente comunicata per l'accettazione agli interessati, i quali però avevano risposto con l'atto di opposizione ex art. 19 della legge n. 865 del 1971;
che con il rifiuto dell'indennità offerta (nell'importo fissato in base ai nuovi criteri) gli attori avevano palesato di non voler aderire al meccanismo transattivo introdotto con la legge n. 359 del 1992, onde non potevano invocare l'esonero dalla decurtazione contemplata nel secondo comma dell'art. 5 bis di detta legge, non essendo a tal fine idonea la volontà di accettare l'indennità provvisoria a suo tempo offerta e non accettata;
che il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 1993 non era pertinente, ne' era prospettabile un colpevole ritardo del Comune nel portare a termine la procedura espropriativa, in quanto il relativo decreto era stato emesso nei cinque anni previsti dal provvedimento che aveva autorizzato l'occupazione di urgenza;
che neppure era ipotizzabile un colpevole ritardo nella richiesta di determinazione dell'indennità definitiva, perché al riguardo non sussistevano termini perentori;
che l'indennità di espropriazione andava determinata con riferimento alla superficie indicata nel provvedimento ablatorio sicché, se l'espropriante si fosse impossessato di un'area più ampia, per la maggior superficie occupata gli istanti avrebbero potuto agire in sede risarcitoria (trattandosi di occupazione senza titolo) ma non chiedere una indennità più elevata;
che, alla stregua degli accertamenti svolti dal c.t.u., la parte residua del fondo non aveva subito alcun deprezzamento economicamente valutabile;
che, dunque, sia la domanda principale sia la riconvenzionale formulata dal Comune andavano respinte.
Contro la suddetta sentenza, che non risulta notificata, IN RI Lo TA, e IO RI hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il Comune di Santa Teresa di Riva ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione
Con il primo mezzo di cassazione i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché dell'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, introdotto con la legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civile. Richiamando il percorso argomentativo della sentenza impugnata e le fasi del procedimento di espropriazione, sostengono che il Comune avrebbe tardivamente attivato la procedura per la determinazione dell'indennità definitiva e che l'illegittimità del decreto di esproprio pronunziato il 29 giugno 1993 sarebbe provata, in quanto il provvedimento ablatorio sarebbe stato emesso senza che esistesse la stima autoritativa dell'indennità, notificata agli espropriandi. I ricorrenti aggiungono di aver ricevuto la notifica dell'indennità provvisoria nell'importo di lire 64 milioni (con lettera del 24 marzo 1990), e della stessa cifra menzionata nell'illegittimo decreto di esproprio (loro notificato il 22 luglio 1993), in assenza di determinazione dell'indennità definitiva, nonché di aver ricevuto comunicazione il 29 marzo 1995 dell'indennità definitiva, calcolata in lire 38.471.040, previa decurtazione del 40%. Invece, secondo i calcoli svolti in ricorso, la detta indennità definitiva sarebbe stata pari a lire 64.118.400.
Infine, rifacendosi ad un orientamento di questa Corte, affermano che a carico dell'espropriante sarebbe stato l'onere di effettuare una offerta dell'indennità secondo i nuovi criteri, offerta in mancanza della quale l'indennità spettante all'espropriato non potrebbe essere decurtata del 40%.
Le suddette censure sono fondate, per quanto di ragione. Le doglianze mosse in ordine alla presunta illegittimità della procedura ablatoria e del decreto di espropriazione (in data 29 giugno 1993) non possono avere ingresso. Infatti esse, prospettando asseriti vizi del procedimento e dell'atto terminale di questo, denunciano non già una carenza di potere (del resto, neppure allegata: v. ricorso) bensì un (ipotetico) cattivo esercizio del potere medesimo da parte della P.A., e tali argomenti andavano azionati (in ipotesi) davanti al giudice amministrativo, con la conseguenza che la validità del decreto di espropriazione, divenuto inoppugnabile, non può essere messa in discussione in questa sede. Peraltro gli stessi ricorrenti, censurando la sentenza impugnata, sostengono di avere diritto all'indennità definitiva di esproprio non decurtata del 40% e tale pretesa presuppone una valida espropriazione, in assenza della quale non sarebbe neppur prospettabile il diritto alla relativa indennità.
Tanto chiarito, il quesito da risolvere si traduce nello stabilire se l'indennità di espropriazione spettante ai ricorrenti dovesse subire la riduzione del 40 per cento prevista dall'art. 5 bis (primo comma, ultima parte) della legge 8 agosto 1992, n. 359; ed a tale quesito va data risposta negativa.
Invero, l'art. 5 bis, primo comma, della citata legge fissa l'indennità di espropriazione per le aree edificabili nella misura della semi somma tra valore venale e reddito dominicale rivalutato, con riduzione del 40%. In altri termini, l'indennità determinata in via giudiziale è pari al 60% della semisomma.
Il secondo comma dello stesso art. 5 bis, però, aggiunge che in ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso la riduzione del 40% non si applica.
Come posto in luce dalla Corte costituzionale (sentenze 11 luglio 2000, n. 262, e 19 luglio 2000, n. 300), tale cessione assume - quale che sia il carattere, negoziale o meno, privatistico o pubblicistico, dello strumento adoperato dal legislatore - funzione transattiva e definitoria di ogni pretesa dell'espropriando, sia rispetto al trasferimento (non più coattivo) del bene, sia rispetto al quantum patrimoniale, trasformato da indennità in prezzo o corrispettivo. Il procedimento espropriativo si conclude con la pronuncia del decreto di espropriazione, che segna il momento del passaggio della proprietà dall'espropriato all'espropriante. Invero la procedura disciplinata dalla legge n. 865 del 1971 (applicabile ed applicata nella specie, come emerge dalla sentenza impugnata e dall'esposizione dei fatti contenuta in ricorso) è strutturata in modo che, se non avviene la cessione volontaria (art. 12 della legge n. 865 del 1971), il profilo concernente la determinazione dell'indennità definitiva (per esigenze di sollecita acquisizione del bene al fine di pubblica utilità) si scinde dalla vicenda espropriativa. Il decreto di esproprio va emesso dopo il pagamento delle indennità accettate o il deposito di quelle non accettate (art. 13 legge n. 865 del 1971), mentre la stima dell'indennità definitiva da parte della Commissione provinciale avviene, almeno di regola, successivamente alla pronuncia del decreto medesimo (artt. 15 e 16 della legge n. 865 del 1971, e successive modificazioni, in particolare ad opera della legge 28 gennaio 1977, n. 10), tant'è che l'art. 19 della legge n. 865/1971
collega il termine per l'opposizione alla stima non al decreto di esproprio ma all'inserzione, nel Foglio degli annunzi legali della provincia, della relazione che la riguarda (la Corte costituzionale, poi, con sentenza 22 febbraio 1990, n. 67, dichiarò l'art. 19 illegittimo "nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità finché manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge").
In questo contesto normativo si possono fin d'ora fissare alcuni puliti:
a) la riduzione del 40 per cento è prevista dalla legge come componente ordinaria dell'indennità determinata ai sensi del primo comma dell'art. 5 bis;
b) tale riduzione, tuttavia, può essere esclusa convenendo la cessione volontaria del bene in ogni fase del procedimento espropriativo (art. 5 bis, comma secondo);
c) la cessione volontaria, dunque, non può più avere luogo quando è stato emesso il decreto di esproprio, e ciò non soltanto in ossequio al testuale tenore dell'art. 5 bis, comma secondo, ma anche perché con il decreto di esproprio il bene è già trasferito, onde una cessione successiva verrebbe ad essere priva di oggetto (diversa questione, estranea alla presente vicenda, è quella relativa a possibili accordi sul quantum dell'indennità, successivi alla pronunzia del decreto di esproprio e non appartenenti alla sequenza procedimentale descritta dal legislatore);
d) la cessione volontaria, come si desume dal tenore degli artt. 11 e 12 della legge n. 865 del 1971 (e successive modificazioni), presuppone l'offerta da parte dell'espropriante di una indennità provvisoria che il proprietario espropriando possa accettare. Tale offerta può essere anche rinnovata dalla P.A. finché il procedimento espropriativo non sia concluso, qualora la prima non sia valida o efficace. Ne deriva che, quando manchi una valida (e congrua) offerta dell'indennità provvisoria effettuata durante il procedimento espropriativo, a parte l'eventuale vizio procedimentale (che qui non rileva) il proprietario non deve subire la decurtazione del 40 per cento, perché non è stato messo in condizione di esercitare il diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria del bene.
Poste queste premesse (e fermo il punto che, nella specie, il decreto di esproprio è intervenuto dopo l'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, onde non è applicabile la sentenza della Corte
costituzionale n. 283 del 1993, relativa ai soggetti già espropriati al momento di entrata in vigore di detta legge), si deve osservare che il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata non può essere condiviso.
Infatti, i ricorrenti lamentano (v. ricorso, pag. 14/15) che non sia stata formulata un'offerta dell'indennità provvisoria (secondo i nuovi criteri di cui all'art. 5 bis), in relazione alla quale essi potessero esprimere un'accettazione, in guisa da pervenire alla cessione volontaria del suolo.
Orbene, come emerge dalla sentenza impugnata e dal controricorso del Comune resistente (pag. 5), una prima offerta dell'indennità provvisoria (nell'importo di lire 64.000.000) sarebbe stata effettuata al momento dell'occupazione (in realtà il riferimento deve intendersi all'ordinanza n. 13 del 22 marzo 1990: v. la narrativa della detta sentenza, pag. 3).
Tale offerta, tuttavia, è priva di efficacia, in quanto formulata in un tempo ben anteriore all'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992 (e quindi dell'art. 5 bis in essa contenuto), quando cioè non era possibile alcuna valutazione di convenienza in relazione a tale normativa, ancora di là da venire. E comunque, proprio per le suddette ragioni temporali, essa mai potrebbe essere utilmente collocata nello schema della procedura di determinazione dell'indennità disciplinata dalla normativa sopravvenuta. Non risulta (nè la sentenza impugnata contiene specifiche indicazioni sul punto) che, dopo l'entrata in vigore della legge ora citata, ma prima della pronunzia del decreto di esproprio, sia stata formulata una nuova offerta dell'indennità, idonea a dar luogo alla cessione volontaria del bene. Il Comune menziona una seconda offerta, effettuata con il decreto di espropriazione definitiva, emesso il 29 giugno 1993 (v. controricorso, pag. 7).
Ma, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, a quel punto la procedura espropriativa era giunta a conclusione, con la pronunzia del provvedimento ablatorio la proprietà del suolo era ormai trasferita, sicché non si poteva far luogo a cessione volontaria e quindi l'indicazione dell'indennità contenuta nel decreto (costituente, peraltro, elemento non necessario di questo, nel quadro della procedura ex lege n. 865 del 1971) non era idonea a consentire la formazione di tale atto.
Meno ancora un simile effetto può essere riconosciuto alla determinazione operata dalla Commissione provinciale espropri (sulla quale, invece, ha fatto leva la sentenza impugnata per ritenere applicabile la riduzione del 40 per cento), dal momento che tale determinazione è ancora successiva al decreto di espropriazione, essendo intervenuta nel settembre del 1994 (v. controricorso, pag. 7), e, a quanto si desume dalla sentenza impugnata, calcolava l'indennità definitiva in lire 38.471.040, avendo operato la decurtazione del 40 per cento, sicché i ricorrenti per opporsi a tale riduzione potevano soltanto proporre opposizione alla stima nel termine di legge.
Deve perciò ritenersi che, sulla base degli atti indicati, un'offerta tempestiva ed efficace dell'indennità provvisoria, idonea a consentire la cessione volontaria del bene, sia mancata. Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni che precedono, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte di appello di Catania, che si uniformerà ai principi sopra enunciati.
Il secondo motivo del ricorso, concernente la pronuncia adottata dalla Corte territoriale in ordine alle spese giudiziali, rimane assorbito.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 14 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2001