Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 2
Dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 bis legge 8 agosto 1992 n. 359, l'indennità di occupazione va determinata non con riferimento al valore venale del bene, bensì ricorrendo ai nuovi criteri dettati per l'indennità di espropriazione, non avendo più il criterio del valore venale alcuna attualità applicativa in materia di espropriazione di suoli edificabili, ed essendo divenuta l'occupazione di urgenza momento preliminare della procedura espropriativa, con la quale ha in comune il presupposto della dichiarazione di pubblica utilità che condiziona i tempi di essa, nel senso che il decreto deve intervenire entro il termine di efficacia del decreto di occupazione, e dovendo considerarsi la disposizione dell'art. 5 bis norma fondamentale in materia espropriativa, che non ammette che deroghe espresse, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 153/95 e n. 80/96, che definiscono la disposizione norma fondamentale di riforma economico - sociale.
Le valutazioni espresse dal c.t.u. non hanno efficacia vincolante per il giudice, che può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo indicare in particolare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico - giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. In materia di valutazione di immobili ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio o del risarcimento del danno da occupazione appropriativa, qualora ritenga inaccettabili i criteri adottati dal consulente, può disattenderne le conclusioni facendo, ad esempio, riferimento alla stima amministrativa, quale indice di valutazione idoneo, insieme alle altre emergenze di causa, alla determinazione dell'indennità, ma non può apoditticamente affermare l'eccessività del valore venale, come accertato dal consulente tecnico, sostituendolo un altro valore ritenuto, semplicemente, equo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1999, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Francesco IA FIORETTI - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MESSINA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO MASCAGNI 154, presso l'avvocato VITUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO SCALISI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
US RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VIRGILIO 11, presso l'avvocato MIRTI DELLA VALLE G., rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONINO RUGGERI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
TI AD;
- intimata -
avverso la sentenza n. 64/96 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 26/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/98 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Vitucci, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Ruggeri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17.2.1988 US IA e CO DA convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Messina il Consorzio Area sviluppo industriale (Asi) di Messina chiedendone la condanna al risarcimento del danno per l'occupazione appropriativa di alcuni terreni di loro proprietà siti in Pace del Mela.
Si costituiva in giudizio il Consorzio convenuto, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto. Il Tribunale di Messina, sull'accordo delle parti, rilevava la propria sopravvenuta incompetenza territoriale. Le parti riassumevano la causa davanti al competente Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Avverso la sentenza di primo grado, che condannava il Consorzio al pagamento di L. 559.130.000 con interessi e rivalutazione, a titolo risarcimento del danno da occupazione appropriativa, e di L. 167.739.000 a titolo di indennità di occupazione legittima oltre interessi, proponeva appello il Consorzio Asi.
Con sentenza depositata il 26.2.1996, la Corte d'Appello di Messina riduceva gli importi, rispettivamente, a L. 421.380.000 e L. 63.207.000, previa rettifica del valore venale dei terreni, ritenendo equo fissare il prezzo dei terreni in L. 90.000 al mq., sia in considerazione dei prezzi di mercato dei terreni nel comune di Pace del Mela, sia perché quello era il prezzo che le proprietarie avrebbero ottenuto in una libera operazione di compravendita. Ricorre per Cassazione il Consorzio Asi affidandosi a tre motivi, al cui accoglimento si oppone con controricorso US IA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del controricorso della US, non notificato al domicilio eletto con il ricorso per cassazione.
Con il primo motivo di ricorso il Consorzio Asi, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis, comma 7 bis, l.
8.8.1992 n. 359, come aggiunto dall'art. 3, 65 comma, l. 23.12.1996 n. 662, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., chiede la cassazione della sentenza impugnata per l'applicazione, in sede di rinvio, dello ius superveniens in materia di liquidazione del danno da occupazione illegittima.
Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e ss. e 191 e ss. c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi (art. 360 n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per aver riformato la pronuncia di primo grado, ritenendone eccessiva la determinazione venale agli effetti della liquidazione del danno, senza disporre il rinnovo delle operazioni peritali, ma operando direttamente una valutazione tecnica, e senza dar conto dei criteri adottati, apoditticamente ispirati a ragioni di equità, congruità, estensione della superficie espropriata, con reperimento finale dei valori "presumibili", e non di valori effettivi.
Con il terzo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell'art. 5 bis, comma 7 bis, l.
8.8.1992 n. 359, come modificato dall'art. 3, 65 comma, l.23.12.1996 n. 662, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver determinato l'indennità di occupazione commisurandola ad un valore di mercato errato, per le considerazioni di cui al precedente motivo, e chiedendo anche per essa l'applicazione dello ius superveniens.
Il primo motivo è fondato.
Lo ius superveniens, costituito dalla nuova disciplina di liquidazione del danno da occupazione appropriativa, è applicabile anche in cassazione. Il ricorso per cassazione, che investe la valutazione del terreno e la liquidazione del risarcimento del danno da occupazione illegittima cui ha proceduto il giudice di merito, impedisce la formazione del giudicato sulla relativa statuizione e rende, perciò, applicabile lo ius superveniens rappresentato dall'art. 3, 65º comma, l. 23 dicembre 1996 n. 662, che ha introdotto nuovi criteri per la liquidazione del menzionato danno (Cass. 24.4.1997, n. 3621; 12.5.1997, n. 4116; 13.5.1997, n. 4182;
17.1.1998, n. 363; 7.3.1998, n. 2542; 12.5.1998 n. 4759; 26.6.1998, n. 6309).
Nella specie, l'attribuzione di determinati valori ai fini della liquidazione del danno, è oggetto del secondo motivo di ricorso. Il valore dell'area occupata deve dunque ancora ritenersi in contestazione. La concreta applicazione della nuova normativa è compito del giudice di rinvio, cui la causa va rimessa, previa cassazione della sentenza impugnata.
Anche il secondo motivo è fondato: la pronuncia del giudice di merito ha inteso distaccarsi dalla valutazione compiuta in primo grado sulla scorta delle indicazioni del c.t.u. assumendo l'eccessività del valore assegnato a metro quadro (L. 115.000), che ha sostituito di propria iniziativa con il valore di L. 90.000 (riferite al 15.10.1985 anziché al 15.10.1986), sia in relazione ai prezzi di mercato all'epoca in cui ha localizzato il perfezionamento della fattispecie appropriativa, sia considerando l'estensione del terreno. Le valutazioni espresse dal c.t.u., infatti, non hanno efficacia vincolante per il giudice, che può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata (Cass. 26.2.1998, n. 2145). Deve indicare in particolare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. In materia di valutazione di immobili ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio, qualora ritenga inaccettabili i criteri adottati dal consulente, può disattenderne le conclusioni facendo, ad esempio, riferimento alla stima amministrativa, quale indice di valutazione idoneo, insieme alle altre emergenze di causa, alla determinazione dell'indennità (Cass. 21.7.1967 n. 1896; 14.4.1976 n. 1309). La sentenza della Corte d'appello di Messina appare insufficientemente motivata: la riduzione rispetto al valore base ritenuto dal consulente tecnico, le cui conclusioni furono fatte proprie dal Tribunale, è apodittica, non apparendo la convinzione del giudicante circa l'eccessività degli incrementi rispetto a valori accertati negli anni precedenti supportata da riscontri oggettivi, come apodittico è il valore unitario assegnato (L. 90.000 al mq.), ritenuto dichiaratamente "equo", laddove la fissazione del valore a fini indennitari e risarcitori deve rispondere prima di tutto a criteri oggettivi.
Il terzo motivo è fondato. Il ricorrente, oltre che invocare il ricalcolo dell'indennità di occupazione legittima sulla base di un diverso valore venale (attribuibile in caso di accoglimento del secondo motivo di ricorso), e indicare l'art. 3, comma 65, l.23.12.1996 n. 662, che attiene alla diversa fattispecie dell'occupazione illegittima, fa riferimento al contrasto giurisprudenziale esistente in tema di calcolo dell'indennità (e deduce la violazione dell'art. 5 bis l.
8.8.1992 n. 359). Devesi dunque ritenere ancora contestata la determinazione dell'indennità, ed in particolare la commisurazione al valore venale, adottato dal giudice di merito come base per l'applicazione dell'interesse legale annuo.
Dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359, l'indennità di occupazione va determinata non con riferimento al valore venale del bene, bensì ricorrendo ai nuovi criteri dettati per l'indennità di espropriazione (Cass. 20 gennaio 1998, n. 493;
5.5.1998, n. 4498; 26.6.1998, n. 6309): da un lato, infatti, il criterio del valore venale, ex art. 39 l. 25.6.1865, n. 2359, non ha più alcuna attualità applicativa in materia di espropriazione di suoli edificabili, dall'altro, l'occupazione di urgenza è divenuta fisiologicamente il momento preliminare della procedura espropriativa, con la quale ha in comune il presupposto della dichiarazione di pubblica utilità e condiziona i tempi di essa, nel senso che il decreto deve intervenire entro il termine di efficacia del decreto di occupazione. La disposizione dell'art. 5 bis, inoltre, è da considerare norma fondamentale in materia espropriativa, che non ammette che deroghe espresse (Cass.6.11.1993, n. 10998; 16.7.1996, n. 6445; Corte Cost. 8.5.1995, n.
153 e 19.3.1996, n. 80 definiscono la disposizione norma fondamentale di riforma economico-sociale).
Applicando per la perdita dei frutti, che l'occupazione comporta, il sistema degli interessi legali, questi dovranno calcolati dal giudice di rinvio sull'indennità di esproprio, cioè sul valore determinabile, anno per anno per la durata dell'occupazione, in base al criterio di cui all'art. 5 bis 1 comma l. 359/92. La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, e la causa rinviata per un nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Catania, che provvederà anche sulle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie integralmente il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Catania. Così deciso in Roma, il 23.9.1998.
Depositata in Cancelleria il 14/1/1999.