Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 7521
CASS
Sentenza 4 giugno 2001

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Posto che i motivi del ricorso per cassazione debbono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso che in sede di legittimità possano essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in sede di merito, va considerata inammissibile la doglianza circa il vizio di motivazione del giudice di merito, in rapporto a controdeduzioni del consulente di parte, che non siano comprese nel fascicolo acquisito agli atti del giudizio di legittimità.

Posto che con riguardo alle espropriazioni disposte nella disciplina a regime, dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 bis legge 359/92, in difetto del presupposto della cessione volontaria, deve operarsi la decurtazione del 40 per cento dell'indennità, e che tuttavia è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito la scelta, sindacabile in sede di legittimità nei limiti di logicità e congruità della motivazione, di non operare l'abbattimento in presenza di un'offerta dell'espropriante, che si riveli palesemente irrisoria, il giudizio sulla fondatezza dell'opposizione alla stima amministrativa dell'indennità deve comprendere la verifica sull'esistenza e sulla non irrisorietà dell'offerta dell'espropriante. Va di conseguenza rigettato, per il principio di necessaria specificità dei motivi, il ricorso avverso la pronuncia di merito, la cui motivazione sui requisiti dell'offerta non sia stata oggetto di censura da parte del ricorrente, il quale abbia formulato il motivo di doglianza unicamente sotto il profilo della violazione di legge.

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  • 1Cassazione: Sentenza n. 13201 del 05/06/2006
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 17 marzo 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 7521
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7521
Data del deposito : 4 giugno 2001

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