Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2001, n. 331
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Sentenza 11 gennaio 2001

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Qualora con il ricorso per cassazione si censuri la sentenza di merito per non avere preso in considerazione le osservazioni del consulente tecnico di parte, il ricorrente ha l'onere a pena d'inammissibilità - in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso - di indicare analiticamente quali sono state le osservazioni del consulente di parte pretermesse dal giudicante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2001, n. 331
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 331
    Data del deposito : 11 gennaio 2001

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