Sentenza 11 gennaio 2001
Massime • 1
Qualora con il ricorso per cassazione si censuri la sentenza di merito per non avere preso in considerazione le osservazioni del consulente tecnico di parte, il ricorrente ha l'onere a pena d'inammissibilità - in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso - di indicare analiticamente quali sono state le osservazioni del consulente di parte pretermesse dal giudicante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2001, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere
Dott. Ennio MALZONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE TO EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SIRACUSA 16, presso lo studio dell'avvocato ARTURO BENIGNI, difesa dall'avvocato ITALO BENIGNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SAVOIA COMP ASSIC SPA, IN RL, RG CE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 642/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 12/02/97 e depositata il 04/03/97 (R.G. 3057/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/00 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 22.12.87 De TO RM conveniva in giudizio avanti il tribunale di Avellino PI CA e GI NC, rispettivamente proprietario e conducente dell'autocarro Renault Savien tg. AV-199329, nonché la Compagnia di Ass.ni Savoia spa, assicuratore dello stesso autocarro, per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, materiali e personali, da lei riportati nel sinistro verificatosi in Mercogliano in data 25.5.83. Esponeva l'istante che, viaggiando alla guida della sua autovettura Renault tg.AV 173179 lungo la via Loreto Vecchio, era stata investita frontalmente dal predetto autocarro, che, procedendo in senso inverso al suo, in fase terminale di sorpasso aveva invaso la sua mezzeria di marcia.
Dei convenuti si costituiva in giudizio la sola compagnia di assicurazione che contestava l'avverso dedotto, chiedendo il rigetto della domanda attrice.
L'adito tribunale con sentenza n. 914 del 17.9.93 dichiarava l'uguale concorso di colpa dei due conducenti nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannava i convenuti in solido a pagare all'attrice la somma di L. 44 milioni, con interessi legali dalla commissione del fatto (25.5.83) e le spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello l'attrice, insistendo per l'affermazione dell'esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro e la conseguente rivalutazione della somma dovuta a titolo di risarcimento danni.
La Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 642 del 12.2.97 rigettava l'appello, confermando la sentenza impugnata senza emettere la statuizione sulle spese, stante al contumacia dei convenuti. Per la cassazione della decisione ricorre l'attrice esponendo un solo motivo.
Nessuna difesa è stata svolta dai convenuti intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso (insufficiente motivazione su un punto decisivo della decisione) si deduce che la Corte di merito ha evidenziato la mancanza di elementi probatori utili ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, senza, però, prendere in considerazione le osservazioni tecniche della consulenza tecnica di parte.
La doglianza è inosservante del principio di autosufficienza del ricorso, perché trascura di riportare in ricorso quelle osservazionì del c.t. di parte che avrebbe dovuto indurre la corte di merito a disattendere le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio.
Ed invero, il ricorrente si attarda su disquisizioni di carattere teorico circa l'incidenza probatoria delle osservazioni tecniche del consulente di parte, ai fini della valutazione della consulenza di ufficio, e sui limiti del potere discrezionale del giudice, ai fini della valutazione di tali osservazioni del consulente di parte, ma non specifica quali siano le osservazioni di carattere tecnico evidenziate dal c.t. di parte e le ragioni per le quali avrebbero potuto incidere sulla valutazione della dinamica del sinistro da parte dei giudici di merito, facendo così mancare alla sua critica il supporto di carattere tecnico che avrebbe potuto evidenziare la denunciata contraddittorietà o illiceità della motivazione sul punto nella sentenza impugnata.
L'inconsistenza della critica in punto di responsabilità preclude conseguentemente l'esame del secondo aspetto della stessa questione, afferente all'entità dei danni liquidabili alla ricorrente e specificatamente il mancato riconoscimento del danno biologico e del danno morale.
Avendo gli intimati desistito dalla difesa in questo grado di giudizio, non v'è l'obbligo di statuire sulle relative spese processuali.
P Q M
Rigetta il ricorso;
nulla spese.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2001