Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2474
CASS
Sentenza 21 febbraio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nella individuazione della natura edificatoria, o meno, di un immobile e del valore dello stesso al fine della determinazione dell'indennità di espropriazione, deve tenersi conto dei vincoli generali, i quali, riguardando tutte le aree aventi una determinata allocazione topografica, hanno carattere conformativo della proprietà ed incidono, perciò, sulla determinazione del valore agli effetti dell'indennità, ma non dei vincoli particolari preordinati ad esproprio, i quali, in quanto impongono un sacrificio differenziato ed individualizzato ai singoli immobili, reclamano un indennizzo.

La norma dell'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992 (conv., con modificazioni, in legge n. 359 del 1992), là dove stabilisce che, per la valutazione della edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, secondo la lettura che ne ha dato la Corte Cost. nella sentenza n. 442 del 1993 per poter essere considerata conforme a Costituzione, deve essere intesa nel senso che il legislatore con essa abbia voluto consacrare il principio giurisprudenziale consolidato, secondo cui nella stima dell'area espropriata non si deve tener conto del vincolo espropriativo, conseguendone che, alla valutazione del bene a fini indennitari, si deve procedere sulla base di una ricognizione della qualità edificatoria o meno dell'area espropriata, che sia pienamente aderente alle possibilità "legali ed effettive" di edificazione, sussistenti al momento del verificarsi della vicenda ablativa, cioè del decreto di espropriazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2474
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2474
    Data del deposito : 21 febbraio 2001

    Testo completo