Sentenza 21 febbraio 2001
Massime • 2
Nella individuazione della natura edificatoria, o meno, di un immobile e del valore dello stesso al fine della determinazione dell'indennità di espropriazione, deve tenersi conto dei vincoli generali, i quali, riguardando tutte le aree aventi una determinata allocazione topografica, hanno carattere conformativo della proprietà ed incidono, perciò, sulla determinazione del valore agli effetti dell'indennità, ma non dei vincoli particolari preordinati ad esproprio, i quali, in quanto impongono un sacrificio differenziato ed individualizzato ai singoli immobili, reclamano un indennizzo.
La norma dell'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992 (conv., con modificazioni, in legge n. 359 del 1992), là dove stabilisce che, per la valutazione della edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, secondo la lettura che ne ha dato la Corte Cost. nella sentenza n. 442 del 1993 per poter essere considerata conforme a Costituzione, deve essere intesa nel senso che il legislatore con essa abbia voluto consacrare il principio giurisprudenziale consolidato, secondo cui nella stima dell'area espropriata non si deve tener conto del vincolo espropriativo, conseguendone che, alla valutazione del bene a fini indennitari, si deve procedere sulla base di una ricognizione della qualità edificatoria o meno dell'area espropriata, che sia pienamente aderente alle possibilità "legali ed effettive" di edificazione, sussistenti al momento del verificarsi della vicenda ablativa, cioè del decreto di espropriazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Presidente -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - rel. Consigliere -
Dott. PE SALMÈ - Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PRATO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI TREVI 86, presso l'avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BE DO, BE PE RO, BE VI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1224/98 della Corte d'Appello 2040 di FIRENZE, depositata l'11/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2000 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente , l'avvocato Barbantini , che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15 ottobre 1996, ED, UG e IU TR NO convenivano in giudizio davanti alla Corte d'appello di Firenze il Comune di Prato chiedendo la determinazione della giusta indennità di esproprio di un appezzamento di terreno di loro proprietà della superficie di mq. 1375, occupato d'urgenza il 4.10.1998, espropriato con decreto del Sindaco in data 10 luglio 1992 e per il quale la Commissione Provinciale aveva determinato l'indennità definitiva in misura (lire 17.875.000) non corrispondente al valore di mercato dell'area.
Si costituiva il Comune resistendo alla domanda.
Con sentenza del 2 ottobre-11 novembre 1998, la Corte d'appello di Firenze determinava in lire 176.058.153 la somma capitale dovuta a titolo di indennità di espropriazione ed in lire 37.236.300 quella dovuta a titolo di occupazione d'urgenza, oltre agli interessi legali dalla data del decreto di esproprio ( 10.7.1992) sino al deposito dell'indennità di espropriazione e dalla data di scadenza di ciascuna annualità.
Osservava la Corte, per quanto rileva in questa sede:
a) che lo strumento urbanistico preordinato all'esproprio doveva individuarsi nel P.R.G. del 17.9.1964 (c.d. piano Marconi), in quanto destinava i terreni di cui trattasi in parte a viabilità ed in parte a zona rurale di II categoria, mentre per l'attuale P.R.G. del 15.4.1985 le particelle espropriate avevano in parte destinazione a viabilità stradale e ferroviaria e, in parte, ad aree verdi a corredo viabilità ed arredo urbano;
b) che avendo le suddette prescrizioni del P.R. carattere e finalità ablatori ed attenendo non già alla disciplina generale dell'utilizzazione dei suoli da parte del proprietario, ma alle caratteristi che ed al modo di essere dell'assetto edilizio da realizzarsi attraverso l'intervento pubblico, il valore del bene, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, doveva essere individuato sulla base dell'attitudine edificatoria preesistente al piano, tenuto altresì conto dell'ampio intervallo esistente tra i l'apposizione del vincolo ed il decreto di esproprio;
c) che, vigendo, prima del "piano Marconi" il regolamento edilizio comunale del 23.12.1910, in virtù del quale era possibile l'edificazione con semplice richiesta al Sindaco, sussistevano, prima dell'apposizione del vincolo espropriativo, le possibilità legali di edificazione sui terreni oggetto di causa;
d) che il c.t.u. aveva accertato la vocazione edificatoria sotto il profilo di fatto e che erano in fondate le critiche del Comune in ordine alla determinazione del valore del bene operata dal medesimo consulente.
Avverso la sentenza della Corte d'appello il Comune di Prato ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
--) Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione dell'art. 5 bis della legge 359/92, nella parte in cui tale norma prevede che la valutazione dell'edificabilità legale dell'area espropriata debba essere operata in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'atto di esproprio, nonché omessa (o comunque) insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia: edificabilità legale del terreno espropriato ed in particolare circa la natura dei vincoli su di esso apposti dal P.R.G.
Secondo il Comune, aveva errato la Corte d'appello a retrodatare la valutazione relativa all'edificabilità legale al momento in cui non era ancora vigente alcuna vera e propria forma di regolamentazione urbanistica. Inoltre aveva apoditticamente affermato che le destinazioni in parte a viabilità stradale ed in parte ad aree verdi a corredo viabilità ed arredo urbano, impresse dallo strumento urbanistico vigente al momento della vicenda ablatoria (P.R.G. del 15.4.1984) ai terreni in esame, costituivano vincoli preordinati all'espropriazione.
Il solo fatto che le destinazioni del piano regolatore generale preludano ad una futura destinazione pubblica non toglie che la destinazione sia operata dallo strumento urbanistico nell'ambito della zonizzazione e che la concreta destinazione ad opera o servizio pubblico richieda una successiva individuazione, con l'approvazione di uno strumento attuativo o con una specifica dichiarazione di pubblica utilità.
La fonte (strumento di ordine generale) e la natura dei vincoli impressi ai terreni espropriati sia dal P.R.G, del 1985 (verde pubblico e viabilità), che da quello del 1964 (zona rurale e viabilità) non giustificano la certezza apoditticamente espressa dalla Corte d'appello circa il loro carattere ablatorio, anche in considerazione di alcune decisioni della Corte di Cassazione che hanno ritenuto preclusive della edificabilità legale le destinazioni a verde pubblico e zona agricola.
--) Il motivo è fondato nei termini appresso precisati. La Corte territoriale - dopo aver premesso che correttamente il c.t.u. aveva individuato nel P.R.G. del 17.9.1964 (c.d. piano Marconi) lo strumento urbanistico preordinato all'esproprio, in quanto destinava i terreni di cui trattasi in parte a viabilità ed in parte a zona rurale di II categoria - ha affermato che, vigendo prima del "piano Marconi" il reg. edilizio comunale del 23.10.1910, in virtù del quale era possibile l'edificazione, doveva affermarsi la sussistenza, prima dell'apposizione del vincolo espropriativo, delle possibilità legali di edificazione sui terreni oggetto di causa.
Ora, a prescindere dall'impossibilità di considerare preordinato all'esproprio lo strumento urbanistico del 1964 nella parte in cui destinava i terreni a zona rurale di II categoria, rileva il Collegio che, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, introdotto con la legge di conversione 8
agosto 1992 n. 359, per l'accertamento dell'edificabilità legale (comma 3 art. cit.) deve farsi riferimento allo strumento urbanistico vigente all'epoca dell'espropriazione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la norma dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, laddove stabilisce che, per la valutazione della edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, secondo la lettura che ne ha dato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 442 del 1993, per poter essere considerata conforme a Costituzione, deve essere intesa nel senso che il legislatore con essa abbia voluto consacrare il principio giurisprudenziale consolidato, secondo cui nella stima dell'area espropriata non si deve tenere conto del vincolo espropriativo, conseguendone che, alla valutazione del bene a fini indennitari, si deve procedere sulla base di una ricognizione della qualità edificatoria o meno dell'area espropriata, che sia pienamente aderente alle possibilità "legali ed effettive" di edificazione, sussistenti al momento del verificarsi della vicenda ablativa, cioè del decreto di espropriazione (Cass. 19 novembre 1999 n. 12861; cfr. pure Cass. 30 marzo 2000 n. 3873, 29 novembre 1999 n. 13307, 15 marzo 1999 n. 2272). Deve, quindi, farsi riferimento al P.R.G. vigente all'epoca dell'esproprio, che secondo la sentenza impugnata era quello del 15.4.1985, in base al quale le particelle espropriate avevano, in parte, destinazione a viabilità stradale e ferroviaria e, in parte, ad aree verdi a corredo viabilità ed arredo urbano.
Non risulta quindi corretto il criterio seguito dalla sentenza impugnata, che ha considerato l'area edificabile senza tenere dovuto conto delle previsioni urbanistiche contenute nel P.R.G. del 1985 e risalendo ad un regime molto remoto ed ormai superato (il regolamento edilizio comunale del 1910).
--)Per effetto dell'accoglimento del primo motivo ricorso, restano assorbiti sia il secondo che il terzo motivo, riguardanti, rispettivamente, la vocazione edificatoria di fatto dei terreni e la determinazione del loro valore venale.
--) La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, la quale accerterà l'edificabilità dell'area in base allo strumento urbanistico vigente all'epoca dell'esproprio e valuterà il carattere conformativo ovvero espropriativo dei vincoli, atteso che nella individuazione della natura edificatoria, o meno, di un immobile, e del valore dello stesso al fine della determinazione dell'indennità di espropriazione deve tenersi conto dei vincoli generali, i quali, riguardando in modo generale tutte le aree aventi una determinata allocazione topografica, hanno carattere conformativo della proprietà ed incidono, perciò, sulla determinazione del valore agli effetti dell'indennità, ma non dei vincoli particolari preordinati ad esproprio i quali, in quanto impongono un sacrificio differenziato ed individualizzato ai singoli immobili, reclamano un indennizzo (Cass. 9 dicembre 1998 n. 12383). Il giudice di rinvio provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2001