Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2001, n. 3646
CASS
Sentenza 13 marzo 2001

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Massime2

In tema di obbligazioni pecuniarie, la prova del maggior danno da inadempimento ex art. 1224, comma secondo, cod. civ., può essere fornita anche attraverso elementi presuntivi che tengano conto delle qualità soggettive del creditore e della natura oggettiva del credito. Peraltro, il creditore ha comunque l'onere di allegare almeno il tipo di danno che lamenta di aver subito, verificandosi, in caso contrario, una violazione del principio dispositivo. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto troppo generica, ai fini della dimostrazione del maggior danno ex art. 1224, comma secondo, cod. civ., l'allegazione di uno stato di bisogno in cui si sarebbe trovato il creditore e che, tra l'altro, sarebbe stato non già conseguenza del ritardato soddisfacimento del credito, ma causa della decisione di stipulare una transazione).

Gli interessi compensativi sul prezzo ex art. 1499 cod. civ. non sono dovuti quando, in esecuzione di apposita clausola del contratto preliminare, il bene sia stato consegnato anticipatamente rispetto alla data di stipulazione del contratto definitivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2001, n. 3646
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3646
    Data del deposito : 13 marzo 2001

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