Articolo 25 della Legge 8 agosto 1995, n. 332
Articolo 24Articolo 26
Versione
23 agosto 1995
Art. 25. 1. All' articolo 371-bis del codice penale , le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quattro anni".
2. All' articolo 371-bis del codice penale e' aggiunto il seguente comma:
"Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere".
Nota all'art. 25:
- Il testo vigente dell' art. 371-bis del codice penale , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 371-bis (False informazioni al pubblico ministero). - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.".
Entrata in vigore il 23 agosto 1995
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