Sentenza 16 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/2002, n. 5470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5470 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2002 |
Testo completo
0547 0 /02 Aula 'A' REPUBBLICA IN NOME DEL POP LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 15444/99 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron. 16508 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud.17/01/02 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: PA CE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ACHILLE MORCAVALLO, CARMELA PERRI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI & DELLA MEDIA VALLE DEL CRATI;
2002 intimato 229 avverso la sentenza n. 726/99 del Tribunale di -1- COSENZA, depositata il 01/06/99 - R.G.N. 698/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato MORCAVALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- CO
contro
Consorzio Bonifica Sibari SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 5 ottobre 1994 SC CO conveniva in giudizio davanti al Pretore di Cosenza il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari chiedendo che venisse riconosciuto il suo diritto a essere inquadrato, per l'ultimo decennio, nella sesta fascia funzionale in corrispondenza alle funzioni svolte in applicazione del contratto collettivo del settore supuiato in data 18 luglio 198ɔ e vaido dai i цеппаю 1904 nonché in applicazione del contratto collettivo valido dal 1° gennaio 1990. Chiedeva, altresì, che venisse riconosciuta l'intera anzianità di servizio già maturata nella qualifica ritenuta come spettante. In via subordinata chiedeva il riconoscimento della V fascia funzionale semprein virtù degli invocati contratti collettivi. Con sentenza in data 14 marzo 1997 il Pretore adito riconosceva il diritto del lavoratore a essere inquadrato nella sesta fascia funzionale di cui al contratto collettivo per i dipendenti dei consorzi di bonifica a decorrere dal 19 ottobre 1984. Con sentenza in data 29 maggio / 1° giugno 1999 il Tribunale di Cosenza, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal CO, riconosceva al medesimo il diritto a essere inquadrato nella quinta fascia funzionale del C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica a decorrere dal 1° gennaio 1991 e con riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata. Condannava con distrazione,altresì. il Consorzio convenuto alla metà delle spese del doppio grado del giudizio. Il Tribunale premetteva che la principale differenza tra la quinta e la sesta fascia funzionale, entrambe caratterizzate da compiti di collaborazione contabile, tecnica e amministrativa, è rappresentata dalla sussistenza o meno dei requisiti dell'autonomia operativa, richiesta per la sesta e non per la quinta. Dopo tale premessa il Tribunale aggiungeva che nella specie le mansioni descritte dai testi escussi e che trovavano conferma nella documentazione prodotta giustificavano senz'altro l'inquadramento del lavoratore nella quinta fascia funzionale ma erano insufficienti per il riconoscimento della sesta. Peraltro, concludeva il giudice del gravame, i documenti prodotti dal lavoratore non solo non confermavano l'invocata superiore sesta fascia funzionale ma, anzi, la smentivano, posto che l'affermazione che il CO provvedesse direttamente alle assunzioni a tempo determinato non era stata confermata dai contratti prodotti, nei quali il medesimo risultava sempre menzionato come teste e mai come rappresentante della parte datoriale. Il lavoratore ricorre per cassazione con unico motivo. Il Consorzio di Bonifica Piana di Sibari intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente si duole che il Tribunale con omessa, contraddittoria e illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, pur avendo riconosciuto che i testi escussi avevano confermato i capitoli di prova dedotti dal lavoratore e con i quali si assumeva che il CO aveva svolto le mansioni inerenti alla sesta fascia funzionale, aveva poi inopinatamente omesso di trarne le dovute conseguenze in ordine a tale riconoscimento. Il ricorrente, in particolare, sostiene che sia il teste SC Chiarello, geometra capo e direttore dei lavori, e sia il teste geometra De Rango, peraltro addotto dal Consorzio, avevano evidenziato che il CO in riferimento ad alcuni cantieri aveva redatto i progetti e aveva impostato i lavori, aveva provveduto alla compilazione dei listini paga nonché alla misurazione dei lavori da eseguire. Il ricorso è infondato. L'accertamento del giudice di merito in ordine alla corrispondenza delle mansioni svolte dal lavoratore a quelle proprie della qualifica dal medesimo rivendicata si concretizza in una valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esauriente e immune da vizi di logicità. ( v. Cass. 16 agosto 1993 n. 8705 ) e se rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. Il ricorrente non ha dedotto alcuna violazione di tali criteri, ma si è limitato a censurare la valutazione delle risultanze processuali eseguita dal giudice di merito con motivazione esauriente e immune da vizi logici, avendo tale giudice affermato di avere ritenuto attendibili le deposizioni testimoniali nella conferma dei capitoli di prova dedotti nei limiti in cui tale conferma trovava corrispondenza nei documenti prodotti dal lavoratore. Un siffatto criterio di valutazione della prova testimoniale, pur essendo indubbiamente ispirato a un certo rigore e una certa diffidenza nella attendibilità dei testi escussi, non è. tuttavia, illogico e rientra nei poteri del sovrano apprezzamento delle prove riservato dall'art. 116 c.p.c. al giudice di merito. Nel resto, peraltro, la motivazione offerta dal Tribunale appare esauriente priva di contraddizioni in ordine alla descrizione della declaratoria contrattuale e al dovuto raffronto tra tale declaratoria e le mansioni svolte dal lavoratore al fine di attribuirgli la qualifica riconosciuta come spettante. Il proposto ricorso va, pertanto rigettato. Nulla per le spese del giudizio, non essendosi costituita la parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Inglichen luuls Natale Cagitamis Il Presidente Dell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 16 APR. 2002 IL CANCELLIERE