Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/02/2023, n. 5542
CASS
Sentenza 22 febbraio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, emessa il 24 gennaio 2023, con numero di registro generale 18771/2017. Le parti in causa erano un lavoratore e la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma. Il ricorrente chiedeva l'accertamento dell'inefficacia dei termini apposti ai contratti di lavoro a termine e la conversione in un contratto a tempo indeterminato, sostenendo che le assunzioni a termine fossero state effettuate senza giustificazioni valide. La Fondazione, al contrario, sosteneva la legittimità dei contratti a termine, invocando il divieto di assunzioni a tempo indeterminato imposto da normative specifiche.

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, affermando che la legittimità della clausola di durata deve essere valutata secondo la normativa vigente al momento della stipulazione del contratto. Ha stabilito che l'obbligo di specificare le ragioni per l'apposizione del termine non può essere soddisfatto solo con l'indicazione dello spettacolo, ma richiede una giustificazione dettagliata. Inoltre, ha chiarito che la conversione in contratto a tempo indeterminato è impedita da norme settoriali che vietano tale assunzione. La Corte ha quindi rinviato alla Corte d'Appello per un nuovo esame, evidenziando la necessità di considerare il risarcimento del danno per il lavoratore.

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Massime4

In tema di lavoro a tempo determinato, l'obbligo di specificazione delle ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive ex art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012) non può essere soddisfatto, per le fondazioni lirico-sinfoniche, attraverso la sola indicazione dello spettacolo o dell'opera, non sufficiente a rendere evidenti le ragioni oggettive del ricorso al rapporto a tempo determinato in un'attività che si caratterizza per essere finalizzata alla produzione, in ogni stagione, di una serie di rappresentazioni.

Nei casi di rapporto di lavoro a tempo determinato con clausola affetta da nullità, l'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato è impedita dalle norme imperative settoriali, vigenti al momento della stipulazione del contratto, che fanno divieto assoluto di assunzione a tempo indeterminato o subordinano l'assunzione stessa a specifiche condizioni oggettive e soggettive, fra le quali rientra il previo esperimento di procedure pubbliche concorsuali o selettive. (Fattispecie in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato con le fondazioni lirico-sinfoniche).

In caso di reiterazione di contratti a tempo determinato, affetti da nullità perché stipulati in assenza di ragioni giustificative, qualora la conversione in rapporto lavorativo a tempo indeterminato sia impedita da norme settoriali applicabili "ratione temporis", le disposizioni di diritto interno che assicurano il risarcimento in ogni ipotesi di responsabilità vanno interpretate in conformità al canone dell'effettività della tutela affermato dalla CGUE con l'ordinanza del 12 dicembre 2013, C-50/13, e, pertanto, al lavoratore deve essere riconosciuto il risarcimento del danno, con esonero dall'onere probatorio nei limiti previsti dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010 (successivamente trasfuso nell'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015), ferma restando la possibilità di ottenere il ristoro di pregiudizi ulteriori, diversi dalla mancata conversione, ove allegati e provati.

In caso di successione di leggi nel tempo, la legittimità della clausola di durata apposta al contratto di lavoro a tempo determinato e le conseguenze che derivano dall'invalidità della clausola stessa devono essere valutate con riferimento alla disciplina vigente al momento dell'instaurazione del rapporto.

Commentario1

  • 1Le forme flessibili di lavoro pubblico
    Di : Ileana Fedele · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 29 gennaio 2024

    testo integrale con note e bibliografia 1. Disciplina applicabile. 1.1. L'evoluzione delle regole sulla flessibilità nella P.A.: individuazione del regime applicabile ratione temporis E' noto che la disciplina del lavoro flessibile nel pubblico impiego privatizzato ha subito alterne vicende, come reso palese dai continui cambiamenti apportati all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 (e, prima, al medesimo articolo del d.lgs. n. 29 del 1993). In considerazione della successione delle diverse discipline nel tempo, assume rilievo il principio, già consolidato nella giurisprudenza della Sezione Lavoro ed ora ribadito dalle Sezioni Unite, per il quale, «in caso di successione di leggi nel tempo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/02/2023, n. 5542
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5542
Data del deposito : 22 febbraio 2023

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