Articolo 32 del Codice postale e delle telecomunicazioni
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4 maggio 1973
Art. 32.
Esclusivita' dello Stato per la fabbricazione delle carte valori

E' riservata allo Stato la fabbricazione della carta per le carte-valori postali, delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici.
Il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali sono determinati con decreto emesso dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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