Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3333 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare dell'1 aprile 2025 e vertente tra
TRA
(c. f. ) rappresentato e difeso, per procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Daniel Del Monte;
APPELLANTE
E
, (già , Codice Fiscale n. procuratrice, in virtù Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 di procura per atto Notaio Dott.ssa (rep. 43930 – racc. 14409) del 27.02.2020, della Persona_1 società codice fiscale n. rappresentata e difesa, per procura in atti, CP_2 P.IVA_2 dall'Avv. Antonio Labate;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Con ricorso depositato in data 20 luglio 2021, la quale procuratrice della Controparte_1
agiva in giudizio nei confronti di al fine di sentir accertare e CP_2 Parte_1 dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento n. 19121367 sottoscritto in data 10.05.2018
e, per l'effetto, condannare il resistente al pagamento in favore della della somma di € CP_2
9.047,41, oltre interessi legali sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate e sul capitale residuo dal 16.10.2019. Con vittoria di spese.
che con il contratto n. 19121367, in accoglimento dell'istanza di CP_1 Parte_1 del 10 maggio 2018, aveva erogato nei confronti del medesimo un finanziamento da restituire in 48 rate mensili di euro 293,11 ciascuna, per un totale di euro 14.140,96.
Riferiva che il resistente si fosse poi reso inadempiente al pagamento delle rate mensili di rimborso e che, pertanto, era stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine e richiesto quindi del pagamento dell'intero debito residuo.
Affermava che l'importo delle rate scadute e non pagate ammontasse ad euro 1.262,66 ed il capitale residuo ad euro 7.784,75; che, nonostante i numerosi solleciti inoltrati nei confronti del debitore in sede stragiudiziale, quest'ultimo non aveva adempiuto al pagamento del dovuto;
donde la proposizione della domanda di condanna in questa sede.
Si costituiva la parte resistente, eccependo la nullità del contratto di finanziamento costituente titolo del rapporto per cui è causa, per violazione del disposto dell'art. 117 T.U.B., sul presupposto che la mancata allegazione al contratto del piano di ammortamento del finanziamento implicasse l'indeterminatezza delle condizioni convenute;
in ogni caso, deduceva che nel contratto non fosse stato espressamente pattuito il regime di capitalizzazione degli interessi nel corso del rapporto, cosicché esso dovesse ritenersi non sufficientemente determinato neppure sotto tale profilo. Ancora si doleva del fatto che la previsione di un piano di ammortamento del finanziamento secondo il metodo “alla francese” avesse (illegittimamente) determinato effetti anatocistici. Infine, lamentava la circostanza che nel contratto fosse stata omessa l'indicazione del Teg, da confrontare con il tasso soglia, ai fini della verifica dell'eventuale superamento della soglia usuraria.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di “dichiarare la nullità parziale del contratto di finanziamento n. 19121367 e pertanto, ridefinire il piano di restituzione del capitale con applicazione del tasso bot in luogo degli interessi ultra-legali. con condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha, in accoglimento del ricorso, condannato il resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 9.047,41, oltre interessi legali sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate e sul capitale residuo dal 16.10.2019; ha condannato il resistente al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese del procedimento, che liquida nella misura di euro 145,50, per spese vive ed euro 2.500, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…La ricorrente ha prodotto in atti il contratto costituente titolo del rapporto per cui è causa e ha allegato l'inadempimento del debitore alle obbligazioni assunte con il medesimo.
Nel costituirsi in giudizio, il resistente ha eccepito l'invalidità del contratto sotto diversi profili: in primo luogo, ha dedotto l'indeterminatezza delle condizioni convenute tra le parti per la restituzione del finanziamento, per il fatto che non fosse stato allegato al contratto il piano di ammortamento ed anche sul presupposto che non fosse stato indicato in esso il regime di capitalizzazione degli interessi. Invero, la mancata allegazione del piano di ammortamento non inficia la validità del contratto, dato che dal suo esame si desume come fossero state convenute nel dettaglio le condizioni da applicarsi al rapporto;
erano state, infatti, espressamente indicate, nel dettaglio, la misura della rata dovuta mensilmente, la durata del rapporto e la periodicità del pagamento, cosicché è dato ritenere che le modalità di restituzione del finanziamento fossero state compiutamente pattuite.
Del pari, quanto al regime di capitalizzazione degli interessi, il riferimento operato in contratto al metodo di ammortamento alla francese, implica il richiamo ad un sistema di computo degli interessi pienamente ricostruibile da parte del debitore. Né si ritiene fondato l'assunto del resistente secondo il quale la previsione di tale forma di ammortamento avesse determinato l'applicazione di interessi anatocistici;
essa implica il rimborso graduale del capitale finanziato e il pagamento degli interessi con determinazione di rate costanti per tutta la durata dell'ammortamento, comprensive di una quota di capitale e di una quota di interessi. Ciò è reso possibile dalla predisposizione di un piano che preveda quote di capitale crescenti e quote di interessi decrescenti nel tempo, in quanto gli interessi sono calcolati sempre sul capitale residuo, inizialmente più alto e poi sempre più basso, in virtù del rimborso progressivo di esso.
In tal modo, gli interessi nella misura convenuta sono calcolati, quindi, sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza alcuna capitalizzazione degli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Né, infine, costituisce motivo di invalidità del contratto la mancata indicazione in esso del Teg, giacché tale ultimo tasso, da confrontare con le soglie previste dai decreti ministeriali emessi trimestralmente, può essere calcolato, secondo le
Istruzioni della Banca d'Italia, sulla base dei tassi e delle condizioni previste dalle parti.
Deve concludersi, pertanto, per l'infondatezza delle doglianze del resistente in ordine alla validità del contratto.
La parte resistente non ha poi neppure allegato l'adempimento all'obbligazione di pagamento delle somme oggetto della pretesa della ricorrente, né ha allegato altra vicenda estintiva di essa.
Ne discende che la domanda formulata dalla ricorrente debba essere accolta: per l'effetto, si dispone condanna del resistente al pagamento in favore della della somma di € 9.047,41, oltre interessi legali sulla quota capitale CP_2 delle rate scadute e non pagate e sul capitale residuo dal 16.10.2019.]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado Parte_1 sotto vari profili e chiedendo “nel merito: in riforma della richiamata ordinanza pronunciata dal
Tribunale di Roma, - dichiarare la nullità parziale del contratto di finanziamento n. 19121367 e pertanto, - ridefinire il piano di restituzione del capitale con applicazione del tasso bot in luogo degli interessi ultra-legali condannando l'appellato alla refusione delle spese del primo grado”..
Ha resistito parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 15 febbraio 2023.
Le parti hanno depositato sia le note conclusionali anticipate, sia le note di trattazione cartolare.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni e
La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo – titolato “ERRONEITÀ DELLA DECISIONE SULLA MANCANZA
DEL PIANO DI AMMORTAMENTO” – l'appellante devolve la questione dell'assenza del piano di ammortamento, la cui sottoscrizione indica come necessaria trattandosi di clausola negoziale ed invocando la nullità parziale del contratto per assenza di clausola sugli interessi corrispettivi in violazione alle norme di tutela del consumatore. § 3.2 — Col secondo motivo – titolato “ ERRONEITÀ DELLA DECISIONE IN PUNTO DI
REGIME DI CAPITALIZZAZIONE” - la parte appellante devolve la questione della capitalizzazione e del costo occulto, non essendo a suo dire esplicitato il regime finanziario e stante l'assenza di sottoscrizione del piano di ammortamento.
§ 3.3 — Col terzo motivo - titolato “ERRONEA DECISIONE IN TEMA DI VIOLAZIONE
DELL'ART 1283 C.C. IN TEMA DI ANATOCISMO E APPLICAZIONE DEL REGIME
CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA NEL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE”
– l'appellante ripropone la questione già introdotta in primo grado, citando dottrina e giurisprudenza in materia di ammortamento alla francese.
§3.4 – Col quarto motivo – titolato “ERRONEITÀ DELLA DECISIONE IN TEMA DI
VIOLAZIONE DELL'ART. 117 TUB E DELLA L.108/1996 PER MANCATA INDICAZIONE
DEL T.E.G.M.” – la parte appellante devolve la questione già proposta in primo grado, deducendo che nel contratto non è indicato il e non vi è alcun riferimento utile. CP_3
§ 4 — L'appello è ai limiti della inammissibilità ex art. 342 CPC e i motivi di doglianza, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
Le questioni sollevate in primo grado vengono sostanzialmente riproposte senza alcuna considerazione effettiva delle argomentazioni del Tribunale che, su ogni questione, ha espresso un suo ragionamento, rispetto al quale non si evincono
contro
-argomentazioni specifiche.
Posto, allora, che non è in discussione che l'appellante abbia usufruito del prestito nella misura indicata dalla banca (prestito di carattere personale finalizzato a “ristrutturazione”, come indica chiaramente il contratto) e che non ha ottemperato al pagamento delle rate sempre indicate dalla banca
(in sostanza, risulta restituito neppure la metà di quanto obbligatosi a restituire), con conseguente legittima risoluzione da parte della banca e decadenza dal beneficio del termine, continua in questa sede a sostenere la tesi della natura negoziale del piano di ammortamento non consegnato e non da lui sottoscritto.
Sul punto bene ha fatto il Tribunale a dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale (v. Cass. N.
8028/18; Cass. N. 12922/20) che esclude detta natura negoziale a fronte di un contratto nel quale siano indicati tutti gli elementi utili per individuare e determinare gli aspetti che regolamentano il rapporto tra le parti;
e ciò emerge chiaramente dal contratto in atti (depositato nuovamente da parte appellata), rispetto al quale invero l'appellante nulla dice, esprimendosi sempre in termini di mera genericità così formulando congetture che non rispondono ad alcun elemento concreto.
Peraltro, ad integrazione della sentenza che qui si conferma, va dato atto del comportamento dello stesso appellante che, per un verso, ha comunque versato le somme a titolo di rate (seppure in misura parziale) manifestando la consapevolezza del piano e, per altro verso, non ha mai chiesto (nonostante ne avesse diritto come stabilito in contratto) alla banca il piano di ammortamento, a dimostrazione, appunto, che tutti gli elementi necessari per comprendere gli oneri economici da lui assunti erano evincibili dal contratto.
La questione, poi, della mancata sottoscrizione (irrilevante) del piano di ammortamento viene fatta ridondare anche sul motivo di doglianza relativo alla capitalizzazione degli interessi ed al costo occulto così come sull'anatocismo per l'ammortamento alla francese. Nel primo caso, si è già detto come non può che farsi rinvio al contratto, rispetto al quale l'appellante non prende alcuna posizione pur agendo in sede di accertamento negativo per dichiarare nulle o comunque indebite alcune voci;
l'assenza di specifici riferimenti persiste, dunque, anche in appello.
Per l'ammortamento alla francese non può che farsi richiamo alle considerazioni già più volte espresse da questa Corte ex art. 118 disp. Att. CP.C in casi similari, anche alla luce della più recente giurisprudenza in materia.
, le questioni devolute riguardano la c.d. capitalizzazione composta ed il divieto di anatocismo, questioni strettamente correlate alla peculiare tipologia di ammortamento c.d. alla francese, sulla quale si è di recente espressa la Corte di legittimità a sezioni unite n. 15130/24.
Quanto a questo primo profilo, va ricordato che in ogni ipotesi di rimborso rateale di un mutuo (cioè in ogni ipotesi in cui la somma oggetto di finanziamento viene restituita ratealmente e non in unica soluzione) le rate sono composte di capitale ed interessi: il debitore infatti paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale.
Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti:
- la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;
- la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito.
Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote di capitale vanno ad estinguere il debito, generando
– di rata in rata – un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.
Di rata in rata, quindi, le quote di interessi sono sempre decrescenti, ma la differenza tra le modalità di ammortamento (ovvero di restituzione rateale) sta nella composizione della rata: le quote capitali, infatti, possono essere costanti oppure variabili. Nel primo caso (metodo di ammortamento c.d. uniforme) le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti nel tempo;
nel secondo invece (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese) ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui – essendo la quota interesse comunque decrescente – la quota capitale è invece crescente nel tempo.
Anzi, la rata sarà a tutti gli effetti costante nel solo caso di ammortamento alla francese e pattuizione di tasso di interesse debitorio fisso, mentre sconterà un margine di variabilità in caso di interesse variabile: ma anche in questo caso manterrà una stabilità ancorata all'arco temporale di indicizzazione, nel senso che la "miccia" che accende la variazione è il solo parametro variabile cui
è agganciato l'interesse debitorio.
Come anticipato, il contratto concluso dalle parti contempla la restituzione graduale del capitale, e quindi la composizione delle rate tendenzialmente stabili di capitale ed interessi: si tratta pacificamente di un caso di ammortamento alla francese.
Ebbene, laddove, come nel caso di specie, il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito;
2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
nonché 3) il numero dei periodi di pagamento. La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia la rata costante capace di rimborsare quel prestito (euro x al tasso d'interesse y) con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti (ad esempio, z). In altri termini, la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali: il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo. Individuato l'ammontare della rata costante, ne segue la determinazione del piano di ammortamento, di modo che, da un lato, si abbia comunque l'estinzione dell'intero capitale (sicché la somma delle quote capitale contenute in tutte le rate deve corrispondere all'importo originario del prestito) nonché, dall'altro lato, che con il pagamento della rata siano riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce.
Ora, è stato effettivamente osservato in dottrina che il conteggio dell'ammontare complessivo degli interessi dovuti dal mutuatario e la loro suddivisione nelle molteplici rate di cui si compone il piano di ammortamento determina il pagamento degli interessi in un momento anteriore rispetto al rimborso del (la quota di) capitale che li ha generati: il fatto che le rate iniziali siano composte più da interessi che da capitale evidenzia che il mutuatario, pagando la singola rata, sta pagando gli interessi relativi ad una quota di capitale che ancora non è "entrato" in quella stessa rata.
Sennonché, se anche si segue quell'orientamento che qualifica detto fenomeno del pagamento Cont anticipato quale "interesse composto", questa Corte- come ha già affermato ex art. 118 disp. Att. in vicende similari - non condivide la tesi per cui detto meccanismo violerebbe il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.
La questione è, piuttosto, se detto meccanismo pattizio, che certamente rallenta il rimborso del capitale, ma non nasconde la produzione di interessi ad opera di interessi, violi o meno l'art. 1283 c.c.
Ritiene la Corte che la violazione invocata non ricorra.
L'art. 1283 c.c. stabilisce il divieto per gli interessi di produrre (ulteriori) interessi, salvo due eccezioni, una delle quali illumina l'interpretazione della norma: salvo che la produzione di interessi non sia pattuita dopo la scadenza degli interessi medesimi (che siano dovuti almeno per sei mesi) – e salvo che non ricorra domanda giudiziale. Cosicché, non può affermarsi che il Legislatore impedisca in modo assoluto agli interessi di produrre ulteriori interessi, perché già il fatto che la stessa norma contempli due eccezioni implica la natura non assoluta del divieto.
Piuttosto, confrontando la fattispecie derogatoria ed ammissiva con la fattispecie vietata, emerge che il criterio scriminante è il fattore temporale: cioè, è lecito pattuire che gli interessi producano interessi quando ciò è deciso dopo la loro scadenza, mentre non è lecita la pattuizione anteriore. La ragione della distinzione è intuitiva: il Legislatore protegge il soggetto finanziato da una pattuizione "alla cieca", della quale – proprio in quanto concordata in anticipo – non sia in grado di cogliere le conseguenze economiche, giacché non può sapere in anticipo se non sarà in grado di pagare le rate alla loro scadenza.
Ma se è vera la premessa, se quindi la ratio del divieto dell'art. 1283 c.c. va individuata non nell'esigenza di proteggere il debitore da un particolare meccanismo finanziario di rimborso del debito anche se più gravoso rispetto ad altri, quanto nell'esigenza di proteggerlo da una pattuizione idonea a produrre una crescita del debito per interessi senza limiti e fuori controllo (perché connessa al fattore tempo con riferimento all'incapacità di rimborso, che non è prevedibile quanto durerà), in quella norma non può rintracciarsi anche il divieto al debito per interesse composto come ricostruito sulla base del piano di ammortamento alla francese, che - si ribadisce - non contempla il maturare di interessi su interessi. In questo meccanismo finanziario, infatti, non si verifica una crescita indefinita del debito per interessi, giacché l'ammontare degli interessi è conteggiato ab initio tenuto conto del capitale erogato, del tempo di rimborso e delle rate concordate (l'unica variabile riposa sulla variabilità del tasso debitorio eventualmente concordato in luogo del tasso fisso): manca, quindi, nella fattispecie in esame l'effetto (brutta) sorpresa, da cui l'art. 1283 c.c. intende proteggere il mutuatario. Cosicché, la composizione delle rate come ricostruita implica effettivamente che, restituendo meno capitale come porzione di ciascuna rata, la sommatoria degli interessi che vengono restituiti nel tempo di ammortamento risulta superiore rispetto alla sommatoria degli interessi che verrebbero restituiti nel medesimo intervallo temporale se tutte le prime rate fossero integralmente imputate alla restituzione del capitale, giacché la restituzione del capitale avverrebbe in un intervallo temporale inferiore e quindi le ultime rate avrebbero ad oggetto esclusivamente la restituzione degli interessi: ma il meccanismo appena esposto non appartiene a nessuna modalità di restituzione rateale di un finanziamento, ed in particolare è espressamente escluso dal contratto in esame che – si ribadisce – espressamente e legittimamente contempla la composizione della singola rata di interessi e capitale.
Infine, il fatto che l'ammontare degli interessi sia conteggiato ab initio tenuto conto del capitale erogato, del tempo di rimborso e delle rate concordate esclude altresì che ci si trovi in presenza di una pattuizione generica: o, quanto meno, non più generica di qualsiasi previsione di interesse ancorata ad un parametro variabile.
In sintesi e in conclusione sul punto, non sussiste nel caso di specie l'illegittima capitalizzazione degli interessi genericamente lamentata dall'appellante.
Tali considerazioni, peraltro, hanno trovato riscontro nella recente pronuncia a sezioni unite n.
15130/24: la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Peraltro, le ipotesi di calcolo – come in casi similari fondate su dottrina e non su una perizia specifica relativa al caso concreto – sono finalizzate a comprovare che, con un altro sistema di capitalizzazione
(c.d. semplice) le rate del mutuo sarebbero state di misura inferiore, ma la “convenienza” di un sistema diverso rispetto a quello stipulato dall'odierno appellante non può essere la misura per condurre ad una declaratoria di nullità o ad un accertamento di inadempimento a carico della banca.
Nel caso in esame, neppure ipotesi di calcolo vengono proposte, con conseguente natura congetturale delle doglianze che vanno, quindi, respinte.
Infine, sull'ultimo motivo di gravame – oltre alla assoluta apoditticità – non può che prendersi atto Cont come la stessa parte appellante abbia fatto notevole confusione tra e , come si evince CP_3 dalle prospettazioni di primo grado.
Se, infatti, il TEG è null'altro che l'ISC - l'indicatore sintetico di costo (o il T.E.G.) che serve solo a informare il mutuatario del costo complessivo del credito erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In altri termini, l'I.S.C. non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
L'erronea quantificazione dell'I.S.C., quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, co. 6, T.U.B.
Questo ha già detto il Tribunale, verificando che tutti gli elementi di costo erano desumibili facilmente dal contratto e su questo profilo parte appellante nulla dice. Oggi, invece, fa riferimento al TEGM, ma non si comprende se al fine di dimostrare il superamento del tasso soglia, rispetto al quale non offre alcuna indicazione né tanto meno alcun calcolo.
Non vi sono motivi per discostarsi da quanto affermato dalla Corte di legittimità in materia (v. Cass.
Ord. n. 16526/24): la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2,
c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.
Nel caso in esame, nulla viene precisato, se non che detto TEGM non sarebbe indicato in contratto e non vi sarebbero riferimenti utili, ma tutto ciò in modo puramente congetturale visto che non viene dato atto in alcun modo di quanto è invece indicato in contratto anche al fine del calcolo necessario per la verifica del superamento o meno del tasso soglia. Solo in primo grado aveva l'appellante prospettato la necessità di includere una serie di voci (ivi compresa l'assicurazione), ma senza alcuna ulteriore precisazione, sicchè in questa sede la questione viene, anch'essa, riproposta in modo pedissequo e con argomenti anche confusi e di difficile intellegibilità ex art. 342 CPC.
Di qui la reiezione integrale del gravame.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la ordinanza ex art. 702 bis e segg. CPC emessa in data 4.5.22 dal Tribunale di Roma nel procedimento n. 48725/21 R.G., ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 5.809,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'1 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore