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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 03/02/2026, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1002/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3755/2021 depositato il 22/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3192/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 14/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013H00244/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013H00244/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013H00244/2017 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013H00244/2017 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013H00244/2017 IRAP 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTP di Siracusa con sentenza n. 3192/2020 rigettava il ricorso di Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento in epigrafe, relativo ad IRPEF, IVA, IRAP ed altro 2010.
Ha interposto appello il contribuente, deducendo che la normativa sul raddoppio dei termini contempla, esclusivamente le imposte IRPEF e IVA e non l'IRAP; che la sentenza appellata non avrebbe considerato la circostanza che l'Ufficio avrebbe riportato pedissequamente il contenuto della verifica, senza alcun approfondimento, attività endoprocedimentale indispensabile nell'economia della formazione dell'atto impositivo;
che per i ricavi omessi di €.101.592,56 i verificatori non avrebbero considerato i fidi di cui godeva la azienda;
che tutti i rilievi rubricati nel ricorso introduttivo ai nn. 2/3/4/5 derivano essenzialmente dalla circostanza che i verificatori avrebbero considerato le vendite e le prestazioni fornite ad alcune aziende come non avvenute contestando all'appellante il reato di emissione di fatture per prestazioni inesistenti, in effetti non sussistenti.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello, ad eccezione dle motivo relativo al raddoppio dei termini in ordine al quale ha dichiarato di aderire alla censura proposta.
Nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026, udito il Presidente relatore ed assenti le parti, il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo relativo alla inapplicabilità all'IRAP del raddoppio dei termini, previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, in base al quale era stato emesso l'avviso di accertamento impugnato, appare fondato, come da giurisprudenza ormai consolidata (Cass. 23 luglio 2024, n. 20400) dalla quale il Collegio non ravvisa motivi per doversi discostare.
Di conseguenza l'avviso risulta intempestivo e va annullato in parte qua relativamente all'IRAP.
Nel resto l'appello appare infondato.
Il controllo della GdF è scaturito da un'attività delegata di Polizia Giudiziaria disposta nell'ambito del procedimento penale n. Numero_1 RGNR ed i verbalizzanti hanno suffragato le violazioni contestate con prove oggettive desunte da un controllo approfondito e capillare svolto anche nei confronti di altri contribuenti.
Conformemente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel regime introdotto dall'art. 7 della legge
27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando l'atto impugnato ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti
(oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass., 11 settembre 2017, n. 21066;
Cass., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., 15 aprile 2013, n. 131109).
Ne consegue che l'obbligo di allegazione riguarda i soli atti che non siano stati riprodotti nella loro parte essenziale nell'avviso di accertamento, con esclusione, altresì: a) di quelli cui l'Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur essendo considerati irrilevanti ai fini della motivazione, sono comunque utilizzabili per la prova della pretesa impositiva (Cass., n. 24417 del 2018); b) di quelli di cui il contribuente abbia già integrale o legale conoscenza (Cass. n. 407 del 2015; Cass., n. 18073 del 2008; Cass., ordinanza n. 19138 del 12 luglio 2025).
Il motivo, pertanto, appare infondato.
Quanto affermato nell'appello, poi, circa l'attività svolta dal contribuente - che “non effettua prestazioni edili” ma “vende materiale edile” (appello, pp. 3) - attiene squisitamente all'aspetto formale ma non esclude che lo stesso possa aver emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Invero, la figura del missing trader è caratterizzata solitamente dall'esistenza di un'apparente attività d'impresa che cela, invece, al suo interno scopi ben diversi da quelli che caratterizzano una gestione aziendale corretta sotto il profilo fiscale.
La Guardia di Finanza, nel Processo Verbale di Constatazione da cui sono scaturiti gli avvisi di accertamento per cui è causa, ha evidenziato chiaramente i fatti, le circostanze e gli elementi di riscontro che hanno consentito di contestare al contribuente in epigrafe che le operazioni fatturate non erano state effettuate, con conseguente utilizzo - da parte dei clienti del medesimo, nei cui confronti sono stati emessi speculari avvisi di accertamento - di fatture per operazioni inesistenti, attraverso sommarie informazioni testimoniali assunte, ai sensi dell'art. 351 c.p.c., dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria presso i dipendenti della
Società_1 s.r.l. (cfr. PVC, pp. 2-8); la documentazione sottoposta a sequestro, in data 16/12/2013, presso gli uffici della Società_2 s.r.l., comprese n. 4 agende riferite agli anni d'imposta 2008/2010/2011/2012 (cfr. PVC, pp. 9-13); controlli incrociati tra le società del “Società_3” nella veste di clienti del Contribuente in epigrafe (cfr. PVC, pp. 13-15); i prospetti extracontabili reperiti nel corso dell'esame delle agende sottoposte a sequestro, relativi ai pagamenti effettuati dalle società del “Società_3” nei confronti del Contribuente in epigrafe (cfr. PVC, pp. 15-16); il prospetto movimentazioni extracontabili (allegato n. 4 al PVC) dal quale si evincono le somme di denaro restituite per contanti dal Contribuente in epigrafe a fronte degli incassi ricevuti (cfr. PVC pp. 16-22). la doppia redazione dei libri giornali, recanti registrazioni differenti nonché annotazioni di pagamenti ai fornitori a mezzo Banca che non trovano riscontro negli estratti conti acquisiti nell'ambito delle indagini finanziarie disposte nell'ambito del procedimento penale n. Numero_1 RGNR (allegato n. 37 al PVC); la cassa negativa per lunghi periodi e cospicui importi;
• riscontri sulla contabilità della Società_4
S.r.l.; i finanziamenti del titolare.
Si tratta, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, di elementi oggettivi di riscontro che sono idonei ad integrare prove certe ed inconfutabili.
L'inattendibilità della contabilità ha legittimato l'Ufficio Controlli, ai sensi del combinato disposto dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/72, a determinare i ricavi e il reddito in via induttiva, sulla base di dati e notizie comunque raccolti o di cui si è venuti a conoscenza con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze delle scritture contabili.
In relazione alla metodologia di accertamento seguita, va osservato che la Corte di Cassazione ha ribadito come “il discrimine tra l'accertamento condotto con metodo cd. analitico extracontabile (D.P.R. n. 600 del
1973, art. 39, comma 1, lett. d)) e l'accertamento condotto con metodo induttivo puro (D.P.R. n. 600 del
1973, art. 39, comma 2, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2, in materia di imposte indirette) va ricercato rispettivamente nella "parziale od assoluta" inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili”; “Nel primo caso, la "incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, essendo legittimato l'Ufficio accertatore solo a "completare" le lacune riscontrate utilizzando ai fini della dimostrazione della esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati ovvero della inesistenza di componenti negativi dichiarati anche presunzioni semplici rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2729 c.c.”; “Nel secondo caso, invece, "le omissioni o le false od inesatte indicazioni" risultano tali da inficiare la attendibilità - e dunque la utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli "altri" dati contabili, con la conseguenza che in questo caso l'Amministrazione finanziaria può "prescindere in tutto od in parte dalle risultanze del bilancio o delle scritture contabili in quanto esistenti” ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c.” (Cass. Civ., Sez. V, 25-01-2021, n. 1437).
Nessuna censura può essere mossa all'avviso neanche dal punto di vista procedurale.
Nel merito della pretesa impositiva, fondata appare l'accertata infedele dichiarazione per elementi positivi di reddito non dichiarati, ai fini IRPEF ed IRAP per € 101.592,56 con un'IVA dovuta di € 20.318,00 ed omessa registrazione di operazioni imponibili per € 20.318,00. Si tratta, infatti, di finanziamenti del titolare della ditta individuale in epigrafe, effettuati contestualmente ad una situazione di cassa negativa, evidentemente finalizzati a camuffare vendite in nero (Cassazione, sentenza 12764 del 19 giugno 2015).
Del pari l'infedele dichiarazione per elementi positivi di reddito non dichiarati, ai fini IRPEF ed IRAP, per
€ 23.829,79 ed un'IVA dovuta di € 15.565,95 (sui ricavi non dichiarati di € 77.829,79), ed omessa registrazione operazioni imponibili per € 15.565,95. I verbalizzanti hanno proceduto al controllo e alla riconciliazione delle fatture passive della ditta, riscontrando che l'importo di cui al conto di mastro 8.01.400 denominato “acquisto merce” era stato alterato mediante artifici contabili consistenti nell'imputare tra gli acquisti di materiale di consumo beni riconducibili all'ordinaria attività di cessione. Rideterminato il costo del venduto e applicata una percentuale di ricarico media applicata nel settore di riferimento (in assenza di dati statistici del 2009 è stata assunta quella del 2011 comunque ritenuta più favorevole al Contribuente sulla base dell'ordinario andamento dei prezzi) sono stati determinati i maggiori 14 elementi positivi di reddito al netto di alcune fatture per operazioni inesistenti che erano già state contabilizzate.
Ancora, l'infedele dichiarazione per elementi positivi di reddito non dichiarati, ai fini IRPEF ed IRAP per
€ 115.652,34 ed un'IVA dovuta di € 23.130,47. Si tratta dei proventi illeciti, pari al 13,5% delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dal Contribuente in epigrafe per un totale di € 856.684,00. A fronte dell'emissione delle fatture in commento e del relativo pagamento da parte dei clienti, l'odierno
Appellante restituiva per contanti gli importi ricevuti, previa ritenuta di una percentuale pari al 13,5% che costituiva il compenso per l'emissione delle fatture stesse.
Gli elementi negativi di reddito non deducibili per € 157.006,50 ed IVA indebitamente detratta € 26.780,73.
La riconciliazione delle fatture passive con le relative registrazioni - effettuata dai militari verificatori - ha evidenziato la fraudolenta registrazione di alcune fatture di cui ai progressivi IVA del Registro acquisti 2010
(allegato n. 25 al PVC). In particolare è stato riscontrato che il Contribuente ha annotato le citate fatture
(allegato n. 42 al PVC) maggiorandone l'imponibile e l'IVA. Inoltre l'esame delle fatture passive ha evidenziato la registrazione della fattura nr. V00464 per l'importo imponibile di € 7.433,74 ed IVA pari ad € 1.486,75 per sostituzione pezzi ricambio autoveicolo targato Targa_1 Riscontrato che il mezzo in questione non risulta nella disponibilità della parte il costo non può essere ammesso in deduzione e l'IVA non può essere detratta.
La parte ha, altresì, registrato la fattura per l'importo imponibile di € 25.670,00 ed IVA pari ad € 5.134,40, relativa alla cessione di un carrello elevatore marca Prodotto_1. Trattasi di bene strumentale che avrebbe dovuto essere dedotto pro-quota secondo i criteri dell'ammortamento.
Fondato, inoltre, il rilievo, ai soli fini IVA, per le fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti emesse per un totale di € 856.684,00 (base imponibile € 713.953,39 ed IVA pari ad € 142.730,61) emesse nei confronti delle più volte menzionate società. Come noto, le operazioni inesistenti sono disciplinate nell'art. 21, comma 7 del D.P.R. n. 633/1972 ai sensi del quale “Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura”. A fronte di puntuali e documentati rilievi elevati nel Processo Verbale di Constatazione dalla Guardia di Finanza e confluiti nell'avviso di accertamento per cui è causa nulla di concreto ha dedotto l'odierno appellante.
In conclusione, quindi, l'appello appare solo parzialmente fondato in relazione al profilo dell'IRAP ed entro tali limiti può essere accolto.
La parziale reciproca soccomebnza giustifica la compensazione tra le parti delle spese legali.
P.Q.M.
La CGT di secondo grado della Sicilia, Sez. 19, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello ed annulla l'avviso di accertamento originariamente impugnato limitatamente all'IRAP, confermandolo nel resto. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
PI ZI
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3755/2021 depositato il 22/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3192/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 14/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013H00244/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013H00244/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013H00244/2017 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013H00244/2017 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013H00244/2017 IRAP 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTP di Siracusa con sentenza n. 3192/2020 rigettava il ricorso di Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento in epigrafe, relativo ad IRPEF, IVA, IRAP ed altro 2010.
Ha interposto appello il contribuente, deducendo che la normativa sul raddoppio dei termini contempla, esclusivamente le imposte IRPEF e IVA e non l'IRAP; che la sentenza appellata non avrebbe considerato la circostanza che l'Ufficio avrebbe riportato pedissequamente il contenuto della verifica, senza alcun approfondimento, attività endoprocedimentale indispensabile nell'economia della formazione dell'atto impositivo;
che per i ricavi omessi di €.101.592,56 i verificatori non avrebbero considerato i fidi di cui godeva la azienda;
che tutti i rilievi rubricati nel ricorso introduttivo ai nn. 2/3/4/5 derivano essenzialmente dalla circostanza che i verificatori avrebbero considerato le vendite e le prestazioni fornite ad alcune aziende come non avvenute contestando all'appellante il reato di emissione di fatture per prestazioni inesistenti, in effetti non sussistenti.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello, ad eccezione dle motivo relativo al raddoppio dei termini in ordine al quale ha dichiarato di aderire alla censura proposta.
Nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026, udito il Presidente relatore ed assenti le parti, il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo relativo alla inapplicabilità all'IRAP del raddoppio dei termini, previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, in base al quale era stato emesso l'avviso di accertamento impugnato, appare fondato, come da giurisprudenza ormai consolidata (Cass. 23 luglio 2024, n. 20400) dalla quale il Collegio non ravvisa motivi per doversi discostare.
Di conseguenza l'avviso risulta intempestivo e va annullato in parte qua relativamente all'IRAP.
Nel resto l'appello appare infondato.
Il controllo della GdF è scaturito da un'attività delegata di Polizia Giudiziaria disposta nell'ambito del procedimento penale n. Numero_1 RGNR ed i verbalizzanti hanno suffragato le violazioni contestate con prove oggettive desunte da un controllo approfondito e capillare svolto anche nei confronti di altri contribuenti.
Conformemente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel regime introdotto dall'art. 7 della legge
27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando l'atto impugnato ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti
(oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass., 11 settembre 2017, n. 21066;
Cass., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., 15 aprile 2013, n. 131109).
Ne consegue che l'obbligo di allegazione riguarda i soli atti che non siano stati riprodotti nella loro parte essenziale nell'avviso di accertamento, con esclusione, altresì: a) di quelli cui l'Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur essendo considerati irrilevanti ai fini della motivazione, sono comunque utilizzabili per la prova della pretesa impositiva (Cass., n. 24417 del 2018); b) di quelli di cui il contribuente abbia già integrale o legale conoscenza (Cass. n. 407 del 2015; Cass., n. 18073 del 2008; Cass., ordinanza n. 19138 del 12 luglio 2025).
Il motivo, pertanto, appare infondato.
Quanto affermato nell'appello, poi, circa l'attività svolta dal contribuente - che “non effettua prestazioni edili” ma “vende materiale edile” (appello, pp. 3) - attiene squisitamente all'aspetto formale ma non esclude che lo stesso possa aver emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Invero, la figura del missing trader è caratterizzata solitamente dall'esistenza di un'apparente attività d'impresa che cela, invece, al suo interno scopi ben diversi da quelli che caratterizzano una gestione aziendale corretta sotto il profilo fiscale.
La Guardia di Finanza, nel Processo Verbale di Constatazione da cui sono scaturiti gli avvisi di accertamento per cui è causa, ha evidenziato chiaramente i fatti, le circostanze e gli elementi di riscontro che hanno consentito di contestare al contribuente in epigrafe che le operazioni fatturate non erano state effettuate, con conseguente utilizzo - da parte dei clienti del medesimo, nei cui confronti sono stati emessi speculari avvisi di accertamento - di fatture per operazioni inesistenti, attraverso sommarie informazioni testimoniali assunte, ai sensi dell'art. 351 c.p.c., dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria presso i dipendenti della
Società_1 s.r.l. (cfr. PVC, pp. 2-8); la documentazione sottoposta a sequestro, in data 16/12/2013, presso gli uffici della Società_2 s.r.l., comprese n. 4 agende riferite agli anni d'imposta 2008/2010/2011/2012 (cfr. PVC, pp. 9-13); controlli incrociati tra le società del “Società_3” nella veste di clienti del Contribuente in epigrafe (cfr. PVC, pp. 13-15); i prospetti extracontabili reperiti nel corso dell'esame delle agende sottoposte a sequestro, relativi ai pagamenti effettuati dalle società del “Società_3” nei confronti del Contribuente in epigrafe (cfr. PVC, pp. 15-16); il prospetto movimentazioni extracontabili (allegato n. 4 al PVC) dal quale si evincono le somme di denaro restituite per contanti dal Contribuente in epigrafe a fronte degli incassi ricevuti (cfr. PVC pp. 16-22). la doppia redazione dei libri giornali, recanti registrazioni differenti nonché annotazioni di pagamenti ai fornitori a mezzo Banca che non trovano riscontro negli estratti conti acquisiti nell'ambito delle indagini finanziarie disposte nell'ambito del procedimento penale n. Numero_1 RGNR (allegato n. 37 al PVC); la cassa negativa per lunghi periodi e cospicui importi;
• riscontri sulla contabilità della Società_4
S.r.l.; i finanziamenti del titolare.
Si tratta, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, di elementi oggettivi di riscontro che sono idonei ad integrare prove certe ed inconfutabili.
L'inattendibilità della contabilità ha legittimato l'Ufficio Controlli, ai sensi del combinato disposto dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/72, a determinare i ricavi e il reddito in via induttiva, sulla base di dati e notizie comunque raccolti o di cui si è venuti a conoscenza con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze delle scritture contabili.
In relazione alla metodologia di accertamento seguita, va osservato che la Corte di Cassazione ha ribadito come “il discrimine tra l'accertamento condotto con metodo cd. analitico extracontabile (D.P.R. n. 600 del
1973, art. 39, comma 1, lett. d)) e l'accertamento condotto con metodo induttivo puro (D.P.R. n. 600 del
1973, art. 39, comma 2, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2, in materia di imposte indirette) va ricercato rispettivamente nella "parziale od assoluta" inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili”; “Nel primo caso, la "incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, essendo legittimato l'Ufficio accertatore solo a "completare" le lacune riscontrate utilizzando ai fini della dimostrazione della esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati ovvero della inesistenza di componenti negativi dichiarati anche presunzioni semplici rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2729 c.c.”; “Nel secondo caso, invece, "le omissioni o le false od inesatte indicazioni" risultano tali da inficiare la attendibilità - e dunque la utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli "altri" dati contabili, con la conseguenza che in questo caso l'Amministrazione finanziaria può "prescindere in tutto od in parte dalle risultanze del bilancio o delle scritture contabili in quanto esistenti” ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c.” (Cass. Civ., Sez. V, 25-01-2021, n. 1437).
Nessuna censura può essere mossa all'avviso neanche dal punto di vista procedurale.
Nel merito della pretesa impositiva, fondata appare l'accertata infedele dichiarazione per elementi positivi di reddito non dichiarati, ai fini IRPEF ed IRAP per € 101.592,56 con un'IVA dovuta di € 20.318,00 ed omessa registrazione di operazioni imponibili per € 20.318,00. Si tratta, infatti, di finanziamenti del titolare della ditta individuale in epigrafe, effettuati contestualmente ad una situazione di cassa negativa, evidentemente finalizzati a camuffare vendite in nero (Cassazione, sentenza 12764 del 19 giugno 2015).
Del pari l'infedele dichiarazione per elementi positivi di reddito non dichiarati, ai fini IRPEF ed IRAP, per
€ 23.829,79 ed un'IVA dovuta di € 15.565,95 (sui ricavi non dichiarati di € 77.829,79), ed omessa registrazione operazioni imponibili per € 15.565,95. I verbalizzanti hanno proceduto al controllo e alla riconciliazione delle fatture passive della ditta, riscontrando che l'importo di cui al conto di mastro 8.01.400 denominato “acquisto merce” era stato alterato mediante artifici contabili consistenti nell'imputare tra gli acquisti di materiale di consumo beni riconducibili all'ordinaria attività di cessione. Rideterminato il costo del venduto e applicata una percentuale di ricarico media applicata nel settore di riferimento (in assenza di dati statistici del 2009 è stata assunta quella del 2011 comunque ritenuta più favorevole al Contribuente sulla base dell'ordinario andamento dei prezzi) sono stati determinati i maggiori 14 elementi positivi di reddito al netto di alcune fatture per operazioni inesistenti che erano già state contabilizzate.
Ancora, l'infedele dichiarazione per elementi positivi di reddito non dichiarati, ai fini IRPEF ed IRAP per
€ 115.652,34 ed un'IVA dovuta di € 23.130,47. Si tratta dei proventi illeciti, pari al 13,5% delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dal Contribuente in epigrafe per un totale di € 856.684,00. A fronte dell'emissione delle fatture in commento e del relativo pagamento da parte dei clienti, l'odierno
Appellante restituiva per contanti gli importi ricevuti, previa ritenuta di una percentuale pari al 13,5% che costituiva il compenso per l'emissione delle fatture stesse.
Gli elementi negativi di reddito non deducibili per € 157.006,50 ed IVA indebitamente detratta € 26.780,73.
La riconciliazione delle fatture passive con le relative registrazioni - effettuata dai militari verificatori - ha evidenziato la fraudolenta registrazione di alcune fatture di cui ai progressivi IVA del Registro acquisti 2010
(allegato n. 25 al PVC). In particolare è stato riscontrato che il Contribuente ha annotato le citate fatture
(allegato n. 42 al PVC) maggiorandone l'imponibile e l'IVA. Inoltre l'esame delle fatture passive ha evidenziato la registrazione della fattura nr. V00464 per l'importo imponibile di € 7.433,74 ed IVA pari ad € 1.486,75 per sostituzione pezzi ricambio autoveicolo targato Targa_1 Riscontrato che il mezzo in questione non risulta nella disponibilità della parte il costo non può essere ammesso in deduzione e l'IVA non può essere detratta.
La parte ha, altresì, registrato la fattura per l'importo imponibile di € 25.670,00 ed IVA pari ad € 5.134,40, relativa alla cessione di un carrello elevatore marca Prodotto_1. Trattasi di bene strumentale che avrebbe dovuto essere dedotto pro-quota secondo i criteri dell'ammortamento.
Fondato, inoltre, il rilievo, ai soli fini IVA, per le fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti emesse per un totale di € 856.684,00 (base imponibile € 713.953,39 ed IVA pari ad € 142.730,61) emesse nei confronti delle più volte menzionate società. Come noto, le operazioni inesistenti sono disciplinate nell'art. 21, comma 7 del D.P.R. n. 633/1972 ai sensi del quale “Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura”. A fronte di puntuali e documentati rilievi elevati nel Processo Verbale di Constatazione dalla Guardia di Finanza e confluiti nell'avviso di accertamento per cui è causa nulla di concreto ha dedotto l'odierno appellante.
In conclusione, quindi, l'appello appare solo parzialmente fondato in relazione al profilo dell'IRAP ed entro tali limiti può essere accolto.
La parziale reciproca soccomebnza giustifica la compensazione tra le parti delle spese legali.
P.Q.M.
La CGT di secondo grado della Sicilia, Sez. 19, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello ed annulla l'avviso di accertamento originariamente impugnato limitatamente all'IRAP, confermandolo nel resto. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
PI ZI