Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 03/02/2026, n. 1002
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inapplicabilità del raddoppio dei termini all'IRAP

    La Corte ritiene fondato il motivo, confermando la giurisprudenza consolidata secondo cui il raddoppio dei termini non si applica all'IRAP, rendendo l'avviso di accertamento intempestivo per tale imposta.

  • Rigettato
    Mancanza di approfondimento dell'Ufficio e considerazione dei fidi aziendali

    La Corte rigetta questo motivo, ritenendo che i rilievi siano suffragati da prove oggettive derivanti da un controllo approfondito, anche nei confronti di altri contribuenti, e che la motivazione per relationem sia conforme alla giurisprudenza.

  • Rigettato
    Contestazione di fatture per prestazioni inesistenti

    La Corte rigetta questo motivo, evidenziando che la Guardia di Finanza ha documentato le operazioni inesistenti attraverso sommarie informazioni testimoniali, sequestro di documentazione, controlli incrociati, prospetti extracontabili, doppia redazione di libri giornali, cassa negativa, riscontri contabili e finanziamenti del titolare. L'inattendibilità della contabilità ha legittimato la determinazione dei ricavi in via induttiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 03/02/2026, n. 1002
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1002
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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