Art. 1. Trasformazione 1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, gia' disciplinati dal titolo II, della legge 14 agosto 1967, n. 800 , sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalita' giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998.
2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , di seguito definito "decreto legislativo", dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
3. La fondazione e' dotata di uno statuto che ne specifica le finalita', con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo, in quanto compatibili. ((Essa puo')) continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo (( . . . )) si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1999.
2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , di seguito definito "decreto legislativo", dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
3. La fondazione e' dotata di uno statuto che ne specifica le finalita', con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo, in quanto compatibili. ((Essa puo')) continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo (( . . . )) si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1999.