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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/11/2025, n. 4046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4046 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza dell'11 novembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2194/2023 R.G.L.,
PROMOSSA DA
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.01.1969, residente in [...], e Parte_2
(C.F.: ) nato a [...] il [...], ivi residente alla C.F._2
Via Ugo Foscolo n. 55, entrambi in proprio e in qualità di legali rappresentanti pro tempore della società (C.F.: Controparte_1
), rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Piccitto, giusta procura in atti;
P.IVA_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò per procura generale alle liti in Notar di Roma del 23.1.2023 (rep Persona_1
n..37590/7131);
- Resistente–
****
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 23/02/2023 (a seguito di ordinanza del
Tribunale di Caltagirone del 24/01/2023 dichiarativa dell'incompetenza) i ricorrenti in epigrafe indicati agivano in giudizio per sentire annullare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, le seguenti ordinanze ingiunzione “notificate, rispettivamente il 24 giugno e il 7 luglio 2022”:
“1) ORDINANZA – INGIUNZIONE n. OI-000113812, fondata sugli atti di accertamento prot. n. 2100.25/05/2017.0226880 del 09.06.2017, e prot. n. CP_2
2100.25/05/2017.0226881 del 09.06.2017, per un importo pari a € 35.500; CP_2
2) – INGIUNZIONE n. OI-000115187, fondata sugli atti di CP_3 accertamento prot. n. 2100.25/05/2017.0226880 del 09.06.2017, e prot. n. CP_2
2100.25/05/2017.0226881 del 09.06.2017 per un importo pari a € 35.500; CP_2
3) n. OI-000113813, fondata sugli atti di Controparte_4 accertamento prot. n. 2100.25/05/2017.0226882 del 09.06.2017, e prot. n. CP_2
2100.25/05/2017.0226883 del 09.06.2017 per un importo pari a € 35.500; CP_2
1 4) – INGIUNZIONE n. OI-000115186, fondata sugli atti di CP_3 accertamento prot. n. 2100.25/05/2017.0226882 del 09.06.2017, e prot. n. CP_2
2100.25/05/2017.0226883 del 09.06.2017 per un importo pari a € 35.500; CP_2
5) INGIUNZIONE n. OI-000119727, fondata sugli atti di CP_4 accertamento prot. n. 2100.25/05/2017.0225972 del 13.06.2017, e prot. n. CP_2
2100.25/05/2017.0225973 del 13.06.2017 per un importo pari a € 29.000; CP_2
6) n. OI-000118606, fondata sugli atti di Controparte_4 accertamento prot. n. 2100.25/05/2017.0225972 del 13.06.2017, e prot. n. CP_2
2100.25/05/2017.0225973 del 13.06.2017 per un importo pari a € 29.000; CP_2
7) n. OI-000119726, fondata sugli atti di Controparte_4 accertamento prot. n. 2100.25/05/2017.0225974 del 13.06.2017, e prot. n. CP_2
2100.25/05/2017.0225975 del 13.06.2017 per un importo pari a € 29.000; CP_2
8) n. OI-000118607, fondata sugli atti di Controparte_4 accertamento prot. n. 2100.25/05/2017.0225974 del 13.06.2017, e prot. n. CP_2
2100.25/05/2017.0225975 del 13.06.2017 per un importo pari a € 29.000; CP_2
9) n. OI-000351395, fondata sugli atti di Controparte_4 accertamento prot. n. 2100.19/10/2017.0445091 del 27.10.2017, e prot. n. CP_2
2100.19/10/2017.0445092 del 27.10.2017 per un importo pari a € 24.000; CP_2
10) n. OI-000350268, fondata sugli atti di Controparte_4 accertamento prot. n. 2100.19/10/2017.0445091 del 27.10.2017, e prot. n. CP_2
2100.19/10/2017.0445092 del 27.10.2017 per un importo pari a € 24.000; CP_2
11) n. OI-000351394, fondata sugli atti di Controparte_4 accertamento prot. n. 2100.19/10/2017.0445093 del 27.10.2017, e prot. n. CP_2
2100.19/10/2017.0445094 del 27.10.2017 per un importo pari a € 24.000; CP_2
12) n. OI-000350269, fondata sugli atti di Controparte_4 accertamento prot. n. 2100.19/10/2017.0445093 del 27.10.2017, e prot. n. CP_2
2100.19/10/2017.0445094 del 27.10.2017 per un importo pari a € 24.000; CP_2
13) n. OI-000356492, fondata sugli atti di Controparte_4 accertamento prot. n. 2100.23/10/2017.0451218 del 31.10.2017, e prot. n. CP_2
2100.23/10/2017.0451219 del 31.10.2017 per un importo pari a € 40.000; CP_2
14) n. OI-000357108, fondata sugli atti di Controparte_4 accertamento prot. n. 2100.23/10/2017.0451218 del 31.10.2017, e prot. n. CP_2
2100.23/10/2017.0451219 del 31.10.2017 per un importo pari a € 40.000; CP_2
15) n. OI-000356493, fondata sugli atti di Controparte_4 accertamento prot. n. 2100.23/10/2017.0451220 del 31.10.2017, e prot. n. CP_2
2100.23/10/2017.0451222 del 31.10.2017 per un importo pari a € 40.000; CP_2
16) n. OI-000357107, fondata sugli atti di Controparte_4 accertamento prot. n. 2100.23/10/2017.0451220 del 31.10.2017, e prot. n. CP_2
2100.23/10/2017.0451222 del 31.10.2017 per un importo pari a € 40.000; CP_2
17) n. OI-000348523, fondata sugli atti di Controparte_4 accertamento prot. n. 2100.19/10/2017.0445818 del 26.10.2017, e prot. n. CP_2
2100.19/10/2017.0445817 del 28.04.2018 per un importo pari a € 21.500...”. CP_2
Eccepiva parte ricorrente la illegittima duplicazione delle ordinanze ingiunzione e dunque delle sanzioni, fondate sui medesimi atti di accertamento, il difetto di
2 motivazione, l'illegittimità per mancata sottoscrizione, la mancata/invalida notifica dell'accertamento presupposto, nonché la decadenza e la prescrizione ex oltre che l'illegittimità del processo sanzionatorio di cui alla L. 689/1981; in subordine chiedendo la limitazione della sanzione in osservanza dell'art. 8 comma 2 L. 689/1981. Veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati (decreto
11/03/2023).
Instauratosi il contraddittorio si costituiva tempestivamente l' il quale eccepiva CP_2
l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Dichiarava che a seguito della sopravvenuta normativa di cui all'art. 23 del D.L. 4 maggio 2023 n. 48 del seguente tenore: “
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto –legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638,, le parole:
«da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»” aveva adottato provvedimento di rettifica dell'ammontare delle ordinanze ingiunzione che allegava. Seguiva rinvio per interloquire al riguardo.
Dopo rinvio per carico del ruolo e per interloquire sull'entità delle sanzioni adottate, l'udienza dell'11/11/2025 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note contenenti le conclusioni delle parti – depositate come in atti - e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
§§§§§
Ai fini della definizione della presente controversia, può invero richiamarsi quanto già ritenuto, tra le tante, in precedente pronuncia di questo stesso ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, ai sensi dell'art. 118 delle disp. att. al c.p.c., può farsi riferimento recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato in modo quasi testuale (in tal senso, cfr. sentenza n. 2184/2023 pubblicata il
22/05/2023 resa nel ricorso n. 880/2023 R.G., estens. dott. Mario Fiorentino).
Come evidenziato nel richiamato precedente di questo ufficio, “…va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L.
12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21
e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui,
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 .
Di recente, peraltro, l'art. 23, co. 1, D.L. n. 48 del 4 maggio 2023 ha previsto che
“All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito 3 con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000
a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso”. L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689”. La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”. L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare
numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di CP_2 archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”. Da ultimo, l'applicabilità dell'art. 14 è confermata dal recente intervento normativo di cui all'art. 23, co. 2, D.L. 48/2023, il quale, nel modificare “in deroga” il termine di cui all'art. 14 limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1 gennaio 2023 (così precisamente dispone: “Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio
2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”), ne conferma la piena vigenza per le violazioni relative alle annualità precedenti, come quelle oggetto di causa.” (cfr sentenza n. 2184/2023 cit.).
§§§§
Il ricorso si profila tempestivo, in quanto proposto entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981.
Nel merito, il ricorso si profila fondato avuto riguardo al motivo – da ritenersi assorbente – che attiene alla dedotta decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà di irrogare la sanzione.
Richiamando ancora una volta il citato precedente si osserva come “L'art. 14 l.
689/1981 – sulla cui applicabilità si rinvia a quanto sopra evidenziato - prevede che:
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. 4 Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo
103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210)…” (cfr sentenza n. 2184/2023 cit.).
Con considerazioni valevoli anche nel caso in questione (cfr sempre sentenza n.
2184/2023 citata) si rileva che nel caso in esame “… il termine può essere individuato all'epoca della di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario, se non astratte considerazioni che non possono avere rilevanza nel caso di specie, pena la disapplicazione della disposizione in questione.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall' .” (cfr sentenza CP_5
n.2184/2023 cit .).
Nella specie, quindi, stando ai dati desumibili dalle stesse ordinanze ingiunzione oggetto di gravame nonché ai prodotti atti di accertamento (ed a prescindere da ogni verifica circa l'effettiva rituale notificazione degli atti prodromici) a fronte di contributi che scadevano al più rispettivamente al dicembre 2012, al novembre 2013, al dicembre 2014, al dicembre 2015 deve rilevarsi che vengono prodotte relate di notifica delle contestazioni delle violazioni effettuate rispettivamente in data
09/06/2017, 10/06/2017, 26/10/2017, 27/10/2017, 31/10/2017, con evidente violazione del termine di 90 giorni prescritto, già alla data della mera emissione delle contestazioni ( il 25/05/2017, 19/10/2017, 23/10/2017), avendo l' notificato detti CP_2 atti (cfr. data emergente dall'avviso di ricevimento) dopo molto tempo dalle violazioni riferite rispettivamente ai periodi 12/2012, 01, 02, 09, 10, 11/2012; 12/2012, 01, 02,
10/2013; 07, 08, 09, 11/2014; 12/14, 05-11/2015; 12/2015, 01-04/2016, 08, 10,
11/2016 e comunque con evidente violazione del prescritto termine di 90 giorni anche 5 a decorrere dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 8/2016 in data 6.2.2016, con riferimento alle violazioni in questione anteriori a tale data (come detto vengono in considerazione i periodi supra indicati: 12/2012, 01, 02, 09, 10, 11/2012; 12/2012, 01,
02, 10/2013; 07, 08, 09, 11/2014; 12/14, 05-11/2015; 12/2015).
In ogni caso, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30,
60 o 90 o 120 giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso temporale, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Deve, dunque, trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Sulla scorta di quanto sin qui rassegnato, dunque, il ricorso va accolto, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto della concreta attività svolta e della rideterminazione operata (come in atti) e vengono poste a carico dell' nella CP_2 misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
All'uopo si osserva che per ciascuna annualità (2012, 2013, 2014, 2015, 2016) sono state emesse 4 ordinanze - ingiunzione riferite agli stessi periodi e alle stesse omissioni tanto che le stesse possono essere così per comodità raggruppate secondo l'elencazione in ricorso: (la 1,2,3,4 tra loro), (la 5,6,7,8 tra loro), (la 9,10,11,12 tra loro), (la 13, 14,
15, 16 tra loro), la n. 17. Di guisa che all'esito della rideterminazione (cfr atti rideterminazione prodotti da ) il complessivo credito in relazione ai detti titoli CP_2 ammonta ad € 46.002,81.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2194/2023 R.G.; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto:
1. ANNULLA le ordinanze ingiunzione opposte;
2. ON parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in € 3.290,00 per compensi, oltre esborsi, IVA e
CPA, rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania in data 12 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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