Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/11/2019, n. 29078
CASS
Sentenza 11 novembre 2019

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, il 18 giugno 2019. Le parti in causa erano la Regione Calabria, ricorrente, e i membri revocati del consiglio di amministrazione della Fincalabra S.p.A., intimati. La Regione contestava la giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la revoca degli amministratori fosse un atto di natura privatistica, soggetto alle regole del diritto societario. Gli intimati, al contrario, sostenevano che l'atto di revoca fosse un'espressione di potere pubblico, quindi di competenza del giudice amministrativo.

La Corte ha accolto il ricorso della Regione, affermando che la revoca degli amministratori da parte di un ente pubblico, in quanto socio di una società per azioni, deve essere considerata un atto di gestione societaria e non un atto amministrativo. La Corte ha richiamato principi giurisprudenziali consolidati, evidenziando che la natura privatistica della società non cambia in virtù della partecipazione pubblica. Pertanto, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, che deve decidere sulla legittimità della revoca e sul possibile risarcimento dei danni. La sentenza ha quindi cassato quella del Consiglio di Stato, rimettendo la causa al giudice ordinario per il prosieguo.

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Massime1

In tema di società per azioni con partecipazione pubblica, spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia relativa alla revoca dell'amministratore nominato ai sensi dell'art. 2449 c.c., trattandosi di atto posto in essere dall'ente pubblico "a valle" della scelta iniziale di avvalersi dello strumento societario, compiuto avvalendosi degli strumenti che il diritto comune attribuisce al socio e dunque interamente regolato dal diritto privato, come si evince chiaramente dal testo del richiamato art. 2449 c.c., il quale, da un lato, individua nello statuto sociale, e dunque in un atto fondamentale di natura negoziale, la fonte esclusiva dell'attribuzione al socio pubblico della facoltà di nominare un numero di amministratori proporzionale alla sua partecipazione, con la correlata facoltà di revocarli, e, dall'altro, precisa che gli amministratori così nominati hanno i medesimi diritti e i medesimi obblighi di quelli designati dall'assemblea, sicché, al pari di questi ultimi, godono dei soli diritti previsti dall'art. 2383, comma 3, c.c., tra i quali non può rientrare, senza violare il principio normativo di uguaglianza dei diritti, la pretesa alla reintegrazione a seguito del sindacato sulla legittimità del provvedimento di revoca, spettando loro solo il diritto al risarcimento dei danni, ove il giudice ritenga che la revoca non sia sorretta da giusta causa.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/11/2019, n. 29078
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29078
Data del deposito : 11 novembre 2019

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