Art. 3.
L'abbuono dell'imposta sugli spettacoli di cui allo articolo 6, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e' elevato al 35 per cento.
La Societa' italiana autori ed editori e' autorizzata a provvedere alla corresponsione degli abbuoni previsti dall' articolo 6 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , per i film a lungometraggio la cui denuncia di inizio di lavorazione - trasmessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo - sia stata annotata sul pubblico registro cinematografico ai sensi dell'articolo 23, quarto comma, della predetta legge. La disposizione si applica per le programmazioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche se la annotazione sia anteriore alla data medesima.
Per i film che, entro i due anni dalla data di prima proiezione in pubblico accertata dalla Societa' italiana autori ed editori, siano esclusi in via definitiva dalla programmazione obbligatoria, gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a rimborsare, versando il relativo importo alla Societa' stessa, gli abbuoni percepiti ai sensi del precedente comma.
Il rimborso dovra' essere effettuato entro i sei mesi successivi alla data della Gazzetta Ufficiale recante lo avviso dell'avvenuta pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo del provvedimento di esclusione del film dalla programmazione obbligatoria. Nei confronti degli esercenti inadempienti si applicano le sanzioni di cui all' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 .
L'abbuono dell'imposta sugli spettacoli di cui allo articolo 6, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e' elevato al 35 per cento.
La Societa' italiana autori ed editori e' autorizzata a provvedere alla corresponsione degli abbuoni previsti dall' articolo 6 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , per i film a lungometraggio la cui denuncia di inizio di lavorazione - trasmessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo - sia stata annotata sul pubblico registro cinematografico ai sensi dell'articolo 23, quarto comma, della predetta legge. La disposizione si applica per le programmazioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche se la annotazione sia anteriore alla data medesima.
Per i film che, entro i due anni dalla data di prima proiezione in pubblico accertata dalla Societa' italiana autori ed editori, siano esclusi in via definitiva dalla programmazione obbligatoria, gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a rimborsare, versando il relativo importo alla Societa' stessa, gli abbuoni percepiti ai sensi del precedente comma.
Il rimborso dovra' essere effettuato entro i sei mesi successivi alla data della Gazzetta Ufficiale recante lo avviso dell'avvenuta pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo del provvedimento di esclusione del film dalla programmazione obbligatoria. Nei confronti degli esercenti inadempienti si applicano le sanzioni di cui all' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 .