Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 ottobre 1967 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2007 |
Commentari • 31
- 1. Art. 161 testo unico bancariohttps://www.brocardi.it/
- 2. Esclusioni e discipline specifichehttps://www.brocardi.it/
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto già disciplinati da specifiche normative: a) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27, i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991; b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375; c) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139(5). 2. Sono, …
Leggi di più… - 3. Governance del sistema musicale italiano e nomina dei vertici artisticiPaolo Bruno Malaspina · https://www.filodiritto.com/ · 6 gennaio 2026
Abstract (Italiano) Il contributo analizza in modo sistematico la governance del sistema musicale italiano: fondazioni lirico-sinfoniche, teatri di tradizione, festival musicali e Istituzioni Concertistico-Orchestrali (ICO) e assumendo come chiave di lettura centrale le procedure di nomina dei vertici artistici e gestionali. L'articolo sostiene che tali procedure costituiscono il principale snodo attraverso cui si manifestano le tensioni strutturali tra autonomia artistica, controllo pubblico e responsabilità gestionale. Dopo un inquadramento istituzionale e normativo delle diverse tipologie di enti, l'analisi si concentra in modo approfondito sui modelli di selezione, sulle prassi …
Leggi di più… - 4. Art. 161 testo unico bancariohttps://www.brocardi.it/
- 5. Sentenza Cassazione Civile n. 17052 del 21https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 21/07/2010), n.17052 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ALTIERI Enrico – Presidente – Dott. D'ALONZO Michele – rel. Consigliere – Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere – Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere – Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: C.S., residente in (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei Tre Orologi n. 20 presso l'avv. Picozza Paolo insieme con gli avv. CACCIATO Giuseppe e CASUSCELLI Giuseppe (del Foro di Milano) che lo rappresentano e difendono in …
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Giurisprudenza • 207
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/02/2023, n. 5542Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 18771-2017 proposto da: CA LO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 24, presso lo studio dell'avvocato AURELIO GENTILI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA, in persona del Sovrintendente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO Civile Sent. Sez. U Num. 5542 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA Data pubblicazione: 22/02/2023 Ric. 2017 n. 18771 sez. SU - ud. 24-01-2023 -2- MA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RC MA e EN DE FEO; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la …Leggi di più...
- esclusione·
- necessità·
- indicazione dello spettacolo o dell'opera·
- clausola appositiva del termine affetta da nullità·
- esclusione della conversione per effetto di norme settoriali·
- sufficienza·
- fondazioni lirico·
- successione di leggi nel tempo·
- conseguenze derivanti dall’invalidità della clausola di durata·
- valutazione·
- fattispecie·
- sinfoniche·
- specificazione delle ragioni ex art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001·
- riferimento alla disciplina vigente al momento dell’instaurazione del rapporto·
- instaurazione del rapporto a tempo indeterminato
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/02/2020, n. 4248Provvedimento: unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14776-2018 proposto da: FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO EMILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO COLARIZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO COLI; - ricorrente - contro LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. A. R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA FORNASARI e CRISTINA RIMONDI; - controricorrente - nonchè contro AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA, CAMELOT …Leggi di più...
- d.lgs. n. 50 del 2016·
- requisito personalistico·
- art. 33 Cost.·
- requisito teleologico·
- appalti pubblici·
- art. 167 TFUE·
- Regolamento n. 651/2014/UE·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 133 c.p.a.·
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- art. 97 Cost.·
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- d.lgs. n. 163 del 2006·
- organismo di diritto pubblico
- 3. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/09/2024, n. 24346Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21116/2021 r.g., proposto da KO NI, elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Lamarin. ricorrente contro FO Arena di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via delle Tre Madonne n. 8, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico De Feo e Marco Marazza. controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 411/2021 pubblicata in data 10/06/2021, n. r.g. 271/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/07/2024 dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello; Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in …Leggi di più...
- licenziamento collettivo·
- art. 115 c.p.c.·
- giurisdizione del giudice·
- procedura di licenziamento·
- art. 43 r.d. n. 1611/1933·
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- art. 11 d.l. n. 91/2013·
- art. 36 Cost.·
- doppia conforme·
- art. 4 e 5 L. n. 223/1991·
- patrocinio Avvocatura dello Stato
- 4. Trib. Cagliari, sentenza 03/12/2024, n. 1558Provvedimento: TRIBUNALE DI CAGLIARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 608/2019 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Parte_1 Perria, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale Controparte_1 dello Stato di Cagliari, presso i …Leggi di più...
- art. 36 d.lgs. 165/2001·
- art. 1418 c.c.·
- nullità del termine·
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- prescrizione·
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- giurisdizione giudice ordinario·
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- 5. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 07/01/2026, n. 1Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO composta dai magistrati: Giuseppina MAIO Presidente Paola BRIGUORI Consigliere Giuseppina MIGNEMI Consigliere relatore Antonio PALAZZO Consigliere Flavia D ORO Primo Referendario pronuncia la seguente SENTENZA nel giudizio di appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 60278 del registro di segreteria, avverso la sentenza della Corte dei conti Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana n. 426, depositata il 23 novembre 2021; promosso da: Procura regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la …Leggi di più...
- art. 1 l. 20/1994·
- art. 3 d.lgs. 367/1996·
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- organismi di diritto pubblico·
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- art. 15 d.lgs. 367/1996·
- art. 2393 c.c.·
- art. 199 c.g.c.·
- art. 11 d.l. 91/2013·
- art. 67 c.g.c.·
- art. 1 c.g.c.·
- art. 3 d.lgs. 163/2006·
- fondazioni lirico-sinfoniche
Versioni del testo
- Titolo I. : Disposizioni generali
- Art. 1. Presupposti e finalita' della legge
Lo Stato considera l'attivita' lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettivita' nazionale.
Per la tutela e lo sviluppo di tali attivita' lo Stato interviene con idonee provvidenze. - Art. 2. Fondi per il sovvenzionamento delle attivita' liriche e musicali
Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati annualmente in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'esercizio finanziario 1967:
a) un fondo di lire 12 miliardi da erogare in contributi agli enti ed istituzioni di cui al successivo art. 6;(2)
b) un fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese all'incremento ed alla diffusione delle attivita' musicali. Tale fondo e' costituito:
dal 60% dell'aliquota del 6,17% sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari, prevista dall' art. 4 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327 , convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'art. 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547 , convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423 ;
dal 60% dell'aliquota del 2% dei proventi lordi della societa' RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'art. 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180 , modificato dall'art. 2 della convenzione approvata con decreto de Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034 ;
dai 2/3 dell'aliquota del 6% dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse al netto dell'aggio spettante alla Societa' italiana autori ed editori, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 . ((3)) Il fondo di cui alla lettera a) del presente articolo puo' essere oggetto di revisione biennale, in relazione alle accertate necessita' di sviluppo degli enti e delle istituzioni indicate nel successivo art. 6, nonche' alle esigenze di eventuali nuovi enti lirici riconosciuti per legge.
Non meno del 25 per cento del fondo annuale di cui alla lettera b) del presente articolo e' assegnato ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertistico-orchestrali di cui al successivo art. 28.
Tale percentuale sara' adeguata, con apposito provvedimento, ogni due anni in rapporto all'aumento dei costi e all'eventuale riconoscimento di altri teatri e di istituzioni concertistico-orchestrali ai sensi dell'art. 28.
A partire dall'anno finanziario 1968, l'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 , e l'aliquota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni, prevista dall' art. 4 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327 e dall' art. 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547 , da destinare al finanziamento delle manifestazioni teatrali e musicali, verranno ragguagliate al gettito dei rispettivi proventi conseguito nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 10 maggio 1970, n. 291 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il fondo di cui all' articolo 2, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e' aumentato della somma di 4 miliardi". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 9 giugno 1973, n. 308 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'anno 1973, il fondo previsto alla lettera b) dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , per il sovvenzionamento di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia e all'estero e di altre iniziative intese all'incremento e alla diffusione delle attivita' musicali, e' costituito:
dal 60 per cento dell'aliquota del 6,17 per cento sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari, prevista dall' articolo 4 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327 , convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'articolo 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547 , convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423 ;
dal 60 per cento dell'aliquota del 2 per cento dei proventi lordi della societa' RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180 , modificato dall'articolo 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034 ;
da uno stanziamento di lire 6 miliardi, nel quale resta assorbita la quota pari a due terzi del fondo del 6 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse previsto dall' articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 ".