Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 15/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 240/2024
TRIBUNALE DI SCIACCA VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 15/01/2025, innanzi al Giudice dott. Valentina Stabile, viene chiamata la causa R.G. n. 240 dell'anno 2024 promossa da
(avv. DI DONATO GIACINTO e PANICCIA Parte_1
SC
CONTRO
Controparte_1
Si da atto che sono presenti l'avv. Lo Iacono Roberta in sostituzione dell'avv. DI DONATO GIACINTO
e dell'avv. PANICCIA SC per Parte_1
Alle ore 11.30 nessuno è comparso per . CP_1
L'avv. Lo Iacono discute la causa oralmente e si riporta alle conclusioni già depositate
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.,
della quale viene data lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Stabile
Tribunale di Sciacca
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Valentina
Stabile, all'udienza del 15/01/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 240 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. DI DONATO
GIACINTO pec: e PANICCIA Email_1
SC pec: Email_2
Opponente
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._1
Opposto contumace
OGGETTO: Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludeva-
no come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
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Tribunale di Sciacca R.G. n. 240/2024
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte
[...]
ha evocato in giudizio proponendo oppo- Parte_1 CP_1
sizione avverso il decreto ingiuntivo n. 32/2024 emesso dal Tribunale di
Sciacca il 24 febbraio 2024, con il quale le è stato ingiunto di consegnare copia dei documenti relativi al rapporto bancario intercorso con il e CP_1
di pagare le spese della procedura di ingiunzione.
Parte opponente nello specifico ha chiesto al Tribunale adito: "- IN VIA
PRELIMINARE: accertare e dichiarare, per tutti i motivi suesposti,
l'invalidità/inesistenza della procura alle liti allegata da controparte al ri-
corso monitorio e, per l'effetto, dichiarare la nullità del Decreto ingiuntivo n.
32/2024 emesso il 24 febbraio 2024 dal Tribunale di Sciacca, in persona
del Giudice Dr.ssa Valentina Del Rio, all'esito del procedimento monitorio
R.G. n. 118/2024, promosso dal Sig. e notificato il 26 feb- CP_1
braio 2024; - IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accertare e dichiarare
l'infondatezza in fatto e in diritto della richiesta di ingiunzione avversaria
per tutti i motivi suesposti e per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o
dichiarare inefficace il Decreto ingiuntivo n. 32/2024 emesso il 24 febbraio
2024 dal Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice Dr.ssa Valentina Del
Rio, all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 118/2024, promosso dal
Sig. e notificato il 26 febbraio 2024, e per l'effetto, revocare CP_1
il Decreto. - Con vittoria delle spese e compensi di lite del presente giudi-
zio”.
Sebbene regolarmente raggiunto dalla notifica dell'atto introduttivo ha omesso di costituirsi rimanendo contumace. CP_1
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La causa, istruita in via esclusivamente documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art 281
sexies c.p.c. all'udienza odierna, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
Così brevemente esposti i fatti di causa, deve rilevarsi, in via prelimi-
nare, che a fondamento della spiegata richiesta di ingiunzione, il ricorren-
te – odierno opposto – ha dedotto:
di avere stipulato con il contratto di credito revolving n. Pt_1
660303090 “rientrante nel campo di applicazione del credito al consumo”;
che, con PEC del 7 novembre 2023, ha invitato a trasmettergli Pt_1
copia del contratto e dell'estratto conto storico;
che ha consegnato solo l'estratto conto storico “omettendo di tra- Pt_1
smettere copia del contratto”
che pertanto si è determinato ad agire in giudizio al fine di conseguire quanto richiesto ed ottenendo - in danno della - Parte_1
l'ingiunzione opposta in questa sede.
La società opponente ha invece dedotto:
di avere con con pec del 15 dicembre 2023 riscontrato la richiesta do-
cumentale avversaria inoltrando l'estratto conto storico della carta revol-
ving n. ***0905;
che la documentazione oggetto di ingiunzione di consegna non rientra nel perimetro di cui all'art. 119, IV comma, TUB, stante il decorso del termine decennale ivi previsto.
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Ha chiesto pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la con-
danna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Nello specifico, ha fondato l'opposizione sulla circo- Parte_1
stanza per cui la conservazione documentale sarebbe soggetta al termine decennale previsto dall'art. 119 TUB, decorso il quale la non CP_2
avrebbe più l'obbligo di conservare i documenti.
Ciò premesso, con riferimento alla normativa applicabile alla fattispe-
cie in esame si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
L'art. 119, comma 4, TUB, rubricato "Comunicazioni periodiche alla
clientela", dispone che: "Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e
colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di otte-
nere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre no-
vanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni po-
ste in essere negli ultimi dieci anni".
Va, innanzitutto, evidenziato che - come si evince dal tenore letterale della norma appena richiamata – il cliente ha diritto ad ottenere copia della documentazione.
Tale principio ha come necessario corollario l'obbligo da parte dell'in-
termediario di detenere tale documentazione, permettendone al cliente l'agevole accesso.
L'obbligazione che sorge in capo alla deve, dun- Parte_1
que, considerarsi assolta con la messa a disposizione del cliente dell'inte-
ra documentazione cantabile (e non) relativa ai rapporti intrattenuti con la Banca.
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Ciò che, nel caso di specie, è avvenuto, come dimostrato dalla docu-
mentazione versata in atti.
Giova, inoltre, rilevare che il citato art. 119 TUB limita espressamente l'obbligo di consegna gravante sulla alla documentazione inerente CP_2
alle "singole operazioni" poste in essere nell'ultimo decennio.
Ove il legislatore avesse voluto estendere l'obbligo di consegna anche ad altra documentazione, non avrebbe inserito tale espressa e chiara limi-
tazione ("singole operazioni").
In virtù del disposto di cui all'art. 119 TUB la nel corso e/o alla CP_2
scadenza del rapporto bancario intrattenuto con il cliente, è onerata di rendicontare periodicamente lo stato de! rapporto;
il cliente, dal canto suo, ha diritto a chiedere all'istituto bancario la documentazione relativa alle singole operazioni contabili poste in essere negli ultimi dieci anni.
La norma e coordinata con l'art. 2220 c.c., secondo cui le scritture e i documenti contabili in genere, delle imprese, devono essere conservate per "dieci anni dalla data dell'ultima registrazione".
I più recenti approdi giurisprudenziali mirano a realizzare un contem-
peramento tra la tutela del diritto di accesso dell'utente bancario all'in-
formazione e alla documentazione contrattuale e contabile e le - legittime
- aspettative di tutela degli istituti di credito, non potendosi ritenere il predetto diritto di accesso libero ed incondizionato.
La giurisprudenza di merito, confermata anche in sede di legittimità
(cfr. Cass. n. 24641 de! 2021) in più occasioni ha avuto modo di sottoli-
neare la natura sostanziale e non processuale dell'istituto di cui all'art.
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119 TUB, da cui ritiene debba derivare una lettura restrittiva dell'oggetto della norma, da riferirsi alla sola documentazione contabile di cui alle singole operazioni bancarie e non anche alla documentazione contrattua-
le.
Quest'ultima deve invece ritenersi regolata dalla disposizione di cui all'art. 117 TUB, il quale prevede che all'atto della conclusione e firma del contratto, una copia e sempre consegnata al cliente, con conseguente presunzione dell'avvenuta consegna ed onere per ii Cliente di giustificare lo smarrimento del contratto (Cfr in tal senso Cass. 6511/2016).
Il limite decennale di conservazione della documentazione bancaria
(Art. 119, co. 4, TUB) risponde, invero, ad un principio generale (art. 2220
c.c.) con conseguente impossibilità di ritenere, per i contratti bancari, un obbligo di conservazione a tempo indefinito, per cui non può affermarsi,
sulla base della predetta norma (Art. 119), un obbligo di conservazione e di consegna della documentazione svincolato dal limite del termine de-
cennale della sua vigenza.
I principi appena esposti consentono una rilettura applicativa dell'art. 119, comma 4 TUB e delle norme ad esso correlate (l'art. 2220 c.c. e l'art. 210 c.p.c.) più consona all'ordinamento e con intrinseco richiamo ad una maggior diligenza della parte interessata alla cura dei propri adempimenti sostanziali e processuali, ad evidente tutela dei rispettivi diritti (e richia-
mo dei rispettivi doveri) delle parti.
Conseguentemente, sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di ri-
lascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, possono desumersi
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dall'interpretazione della normativa (codicistica e di legislazione speciale)
offerta dalla richiamata giurisprudenza;
d'altronde, il cliente risulta am-
piamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quel-
la documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni),
in funzione del quale e costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava - in modo identico e speculare - su entrambe le parti" (Cfr Cassazione, ord. n.35039 del 29.11.2022).
Secondo la Corte di Cassazione, invero, la "buona fede", lungi dall'am-
pliare il diritto del cliente (ed il correlativo obbligo di conservazione della alla consegna della documentazione ultradecennale, va osservata CP_2
da altra prospettiva: essa «in tema di esecuzione del contratto, si atteggia
come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei
comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal
dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli
interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a
suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e
del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano
del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un con-
tratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla rea-
lizzazione dell'interesse della controparte” (cfr. Cass. n. 12093 del 2001).
Tale dovere di collaborazione, alla stregua di quanto normalmente pre-
visto per i contratti di collaborazione, produce i suoi effetti fino a quando
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permane l'interesse giuridicamente riconosciuto e tutelato della
contro
-
parte a essere informata (cfr. Cass. n. 4598 del 1997)».
Non va dimenticato, poi, che il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, gra-
va in modo identico e speculare su entrambe le parti.
Nell'ipotesi in esame, occorre fare riferimento alle disposizioni contenu-
te all'art. 119 TUB che "circoscrive la pretesa del cliente-correntista ad ot-
tenere I' esibizione della copia di siffatta documentazione entro il decennio,
termine oltre il quale la banca non può essere chiamata a rispondere, sotto
alcun profilo, della mancata conservazione di dette scritture".
“La pretesa del cliente dell'istituto di credito diretta ad ottenere la con-
segna di copia della documentazione concernete singole operazioni, sareb-
be comunque limitata all'arco temporale dell'ultimo decennio prima della ri-
chiesta inoltrata alla banca, non sussistendo, in ragione del principio de-
sumibile dall'art. 2220 cod. civ. (... ), l'obbligo di quest'ultima di provvedere
alla conservazione di detta documentazione oltre il lirnite temporale sopra
indicato" (Cass. Civ., Sez. I, 29 novembre 2022, n. 35039).
Le citate pronunce hanno chiarito come non possa configurarsi in capo agli intermediari un obbligo di conservazione e consegna della documen-
tazione contrattuale senza limiti di tempo ma che, al contrario, esso deb-
ba ritenersi circoscritto al decennio successivo alla sua stipula.
Orbene, nel presente giudizio, è emerso che ha formu- Controparte_1
lato un' istanza ex art. 119 TUB tramite la quale ha invocato la consegna
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di documenti che non avrebbe potuto pretendere (documentazione con-
trattuale – ultradecennale).
Di converso, ha posto in essere una condotta Parte_1
improntata a buona fede, avendo provveduto a trasmettere al l'e- CP_1
stratto conto storico della carta revolving n. 660303090.
Tutto ciò premesso, va - conclusivamente - affermato che
[...]
non è tenuta a consegnare a la documenta- CP_3 CP_1
zione richiesta, essendo decorso il termine decennale contemplato dall'art. 119 TUB.
L'opposizione proposta deve quindi essere accolta, con conseguente re-
voca del decreto ingiuntivo opposto.
Non può trovare accoglimento, non sussistendone i presupposti, per le ragioni che di seguito saranno evidenziate, la domanda spiegata dall'opponente e relativa alla condanna dell'opposto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In via generale e di analisi in diritto della norma, si osserva infatti che tale disposizione prevede una possibilità di liquidazione di somme che è
collegata al danno nell'ipotesi di cui al comma primo e determinata equi-
tativamente nel caso di cui al comma terzo.
In particolare, la norma di cui al comma uno prevede una complessa fattispecie i cui elementi costitutivi devono essere indicati: a) nella con-
dotta qualificata (mala fede. o colpa grave); b) nell'evento (danno); c) nella distinzione fra parte della fattispecie che opera istanza di parte e una li-
quidazione "anche di ufficio".
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Tanto premesso, risulta evidente che la genericità della domanda for-
mulata dall'opposta in ordine alla condanna per lite temeraria della socie-
tà opponente ne esclude l'accoglimento non avendo l'istante nulla dedotto in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art 96 comma
1 c.p.c. sopra descritti.
Alle medesime conclusioni deve giungersi anche nel caso in cui si vo-
lesse applicare il disposto di cui al terzo comma dell'articolo in esame il quale, sebbene con formulazione estremamente sintetica, non richiede la prova di un evento dannoso e, in ordine al regime della domanda, attri-
buisce al giudice anche d'ufficio il potere di condannare la parte soccom-
bente al pagamento di una somma liquidata equitativamente in favore della controparte. In ordine al requisito della condotta qualificata (mala fede. o colpa grave) pur se la norma di cui al terzo comma non lo prevede,
deve ritenersi che tale re-quisito sia comunque necessario.
In caso contrario, infatti, il sistema della responsabilità aggravata pre-
visto dal comma in esame risulterebbe del tutto ingiustificato;
risultando difficile comprendere, in assenza di tale profilo, per quale ragione alcuni soccombenti debbano ricevere la condanna aggravata ed altri no.
Ne deriva che solo una condotta processuale analoga a quella richiesta del primo comma dell'art. 96 c.p.c. può giustificare una condanna di tal fatta;
che, a quel punto, assume ragionevolezza, anche in un'ottica san-
zionatoria.
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Pertanto, è coessenziale al sistema ed alla logica dello stesso che il re-
quisito, di cui si è detto, sia par-te della fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Ritiene questo giudice che possano inquadrarsi nella fattispecie tutte quelle condotte processuali che siano ispirate o da mala fede o da colpa grave, intendendosi per mala fede, una ipotesi nella quale la parte abbia affermato il falso o negato il vero, in situazioni nelle quali non sia possibi-
le discutere in punto a veridicità di una certa questione di fatto e per col-
pa grave, lo svolgimento di una difesa che sia talmente priva di verosimi-
glianza da essere assolutamente impossibile un accoglimento della do-
manda o della eccezione;
essendo in questi casi la gravità della condotta non necessariamente legata ad intenti defatigatori o di allungamento della procedura (intenti che comunque aggraverebbero la condotta ulteriormen-
te); quanto piuttosto alla sola inverosimiglianza della difesa.
Tanto premesso, nel caso di specie, non si ravvisano gli estremi di una una condotta processuale di tal fatta in capo all'opposto e la domanda di condanna per lite temeraria deve pertanto essere rigettata.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opposto e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa e all'attività effettivamente svolta dalla difesa di parte opponente secondo i parametri medi di cui al DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
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dichiara la contumacia di;
CP_1
accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 32/2024 emesso dal Tribunale di Sciacca in data 24 febbraio 2024 e per l'effetto lo revoca;
rigetta la domanda ex art 96 c.p.c. svolta dall'opponente;
condanna parte opposta al pagamento delle spese pro- CP_1
cessuali in favore della che liquida in complessivi € Parte_1
286,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Sciacca, all'udienza del 15/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Stabile
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