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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/05/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4257/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 16.11.2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CIVARELLI FELICIA, giusta procura in Parte_1 atti, presso il cui studio, sito in Minervino Murge al Corso A. de Gasperi n. 16, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. BARLETTA MARISA, giusta procura in Controparte_1 atti, presso il cui studio, sito in Minervino Murge alla via S. Caterina 11, è elettivamente domiciliato;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.11.2023, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , il 12.8.1999 in Minervino Controparte_1
Murge (atto n. 29, parte II, serie A, anno 1999) ed ha proposto ulteriori domande accessorie, quali:
l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso di sé, con contestuale Per_1 assegnazione in suo favore della casa coniugale e con idonea regolamentazione del diritto di visita della minore in favore del padre;
l'obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento di entrambi i figli versando un assegno mensile pari ad € 500 - € 300 per il figlio ed € 200 per la figlia Per_2 Per_1 oltre adeguamento annuale ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 22.11.2023 è stata fissata la data dell'udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data
23.11.2023.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 9.2.2024, si è costituito , non Controparte_1 opponendosi alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed a quella di affidamento condiviso della minore con collocamento della stessa presso la madre, ma Per_1 chiedendo il rigetto delle ulteriori conclusioni relative all'assegno di mantenimento dei figli, rappresentando che la gestione economica degli stessi è regolamentata nel senso che ciascun genitore si occupa di un figlio, e precisamente il padre di maggiorenne non economicamente Per_2 indipendente, e la madre di , minore. Per_1
Celebrata la prima udienza di comparizione, con ordinanza del 14.3.2024, il Giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e, con note scritte depositate rispettivamente dalla ricorrente in data 22.2.2025 e dal resistente in data 22.3.2025, entrambe le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta, riportandosi alle note congiunte già sottoscritte dalle parti il 29.7.2024, con cui hanno chiesto la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui all'ordinanza del 14.3.2024 e con decorrenza da luglio 2024.
Quindi, con ordinanza del 18.4.2025 la causa è stata riservata in decisione al Collegio.
La domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'accordo di separazione del 25.2.2019, raggiunto in seguito alla negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica, in data 8.3.2019 e tenuto conto che non vi è stata eccezione in ordine all'eventuale interruzione della separazione.
Quanto alle ulteriori domande, le parti, in seguito al tentativo di conciliazione del giudice relatore, si sono accordate nei termini di cui alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del 14.3.2024, come accettata da entrambe le parti rispettivamente con note depositate il 22.2.2025 ed il 22.3.2025, le cui condizioni sono non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse della prole minore.
Inoltre, con nota congiunta depositata in data 17.9.2024, a cui hanno fatto espresso richiamo, le parti hanno concordato la decorrenza delle condizioni dal 29.7.2024.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
16.11.2023 da nei confronti di , garantito Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del PM, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Minervino Murge in data 12.8.1999 da e , alle condizioni della Parte_1 Controparte_1 proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata con ordinanza del 14.3.2024, con decorrenza dal
29.7.2024, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Minervino Murge, perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 29, parte II, serie A, anno 1999).
Così deciso in Trani, il 29.4.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 16.11.2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CIVARELLI FELICIA, giusta procura in Parte_1 atti, presso il cui studio, sito in Minervino Murge al Corso A. de Gasperi n. 16, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. BARLETTA MARISA, giusta procura in Controparte_1 atti, presso il cui studio, sito in Minervino Murge alla via S. Caterina 11, è elettivamente domiciliato;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.11.2023, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , il 12.8.1999 in Minervino Controparte_1
Murge (atto n. 29, parte II, serie A, anno 1999) ed ha proposto ulteriori domande accessorie, quali:
l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso di sé, con contestuale Per_1 assegnazione in suo favore della casa coniugale e con idonea regolamentazione del diritto di visita della minore in favore del padre;
l'obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento di entrambi i figli versando un assegno mensile pari ad € 500 - € 300 per il figlio ed € 200 per la figlia Per_2 Per_1 oltre adeguamento annuale ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 22.11.2023 è stata fissata la data dell'udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data
23.11.2023.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 9.2.2024, si è costituito , non Controparte_1 opponendosi alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed a quella di affidamento condiviso della minore con collocamento della stessa presso la madre, ma Per_1 chiedendo il rigetto delle ulteriori conclusioni relative all'assegno di mantenimento dei figli, rappresentando che la gestione economica degli stessi è regolamentata nel senso che ciascun genitore si occupa di un figlio, e precisamente il padre di maggiorenne non economicamente Per_2 indipendente, e la madre di , minore. Per_1
Celebrata la prima udienza di comparizione, con ordinanza del 14.3.2024, il Giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e, con note scritte depositate rispettivamente dalla ricorrente in data 22.2.2025 e dal resistente in data 22.3.2025, entrambe le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta, riportandosi alle note congiunte già sottoscritte dalle parti il 29.7.2024, con cui hanno chiesto la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui all'ordinanza del 14.3.2024 e con decorrenza da luglio 2024.
Quindi, con ordinanza del 18.4.2025 la causa è stata riservata in decisione al Collegio.
La domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'accordo di separazione del 25.2.2019, raggiunto in seguito alla negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica, in data 8.3.2019 e tenuto conto che non vi è stata eccezione in ordine all'eventuale interruzione della separazione.
Quanto alle ulteriori domande, le parti, in seguito al tentativo di conciliazione del giudice relatore, si sono accordate nei termini di cui alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del 14.3.2024, come accettata da entrambe le parti rispettivamente con note depositate il 22.2.2025 ed il 22.3.2025, le cui condizioni sono non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse della prole minore.
Inoltre, con nota congiunta depositata in data 17.9.2024, a cui hanno fatto espresso richiamo, le parti hanno concordato la decorrenza delle condizioni dal 29.7.2024.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
16.11.2023 da nei confronti di , garantito Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del PM, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Minervino Murge in data 12.8.1999 da e , alle condizioni della Parte_1 Controparte_1 proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata con ordinanza del 14.3.2024, con decorrenza dal
29.7.2024, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Minervino Murge, perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 29, parte II, serie A, anno 1999).
Così deciso in Trani, il 29.4.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore