Sentenza 20 febbraio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/02/2018, n. 4064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4064 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 26262-2013 proposto da: TE TO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LUCIANO MANARA
47, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VERGERIO DI CESANA, che lo rappresenta e dl fende;
- ricorrente -
contro
TE EL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAllINI, 11, presso lo studio dell'avvocato MARCO DE BONIS, che lo rappresenta e difende;
TE RA, elettivamente domiciliata in ROMA,
LARGO LUIGI ANTONELLI
27, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA UBALDI, che la rappresenta e difende;
TE IO in persona del suo procuratore generale sig. TE CO, elettivamente domiciliato in ROMA,
LARGO LUIGI ANTONELLI
27, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA UBALDI, che lo rappresenta e difende;
- controrícorrenti - e nel confronti di FF TE di IO OM ed EL TE s.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore, TE CE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3923/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/07/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2017 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale SERGIO DEL CORE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato MAURIZIO IACONO QUARANTINO, con delega dell'Avvocato FRANCESCO VERGERIO DI CESANA difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma con sentenza del 26.9.2005 si pronunciava su due procedimenti riuniti, introdotti, il primo, da NG TE nei confronti del fratello NO TE e, il secondo, da NO TE nei confronti dei fratelli NG e MA TE, degli eredi dell'ulteriore fratello IC TE (RC e PI TE) e della società Officina TE s.n.c di MA, IC e NG TE. Il primo procedimento (iscritto a ruolo nel tribunale di Roma col numero 19039/99), aveva ad oggetto la domanda di NG TE di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. di un appartamento in Roma, via della Cisternola, promessogli in vendita dal fratello NO, con contratto preliminare del 13.1.98, per il corrispettivo di £ 200.000.000 già versate all'atto della conclusione del preliminare medesimo;
a tale domanda NO TE aveva resistito impugnando sotto vari profili il contratto del 13.1.98, da lui qualificato come contratto definitivo e già separatamente impugnato nel secondo dei suddetti procedimenti. Il secondo procedimento (iscritto a ruolo nel tribunale di Roma col numero 19918/99) aveva ad oggetto una pluralità di domande che NO TE proponeva sulla premessa di aver esercitato per molti anni una officina meccanica tenendo alle proprie dipendenze i fratelli NG, MA e IC, di aver subito ingiuste rivendicazioni economiche da parte di costoro e di essere stato costretto, a seguito del grave deterioramento dei rapporti personali, a concludere, sotto violenza morale, diversi contratti, tutti nulli perché privi di causa o simulati. In particolare, per quanto qui ancora interessa, nel procedimento n. 19918/99 NO TE impugnava, deducendone la nullità per mancanza di causa o simulazione e, comunque, la annullabilità per violenza morale: a) il contratto relativo al suddetto appartamento di via Cisternola, da lui concluso con il fratello NG con scrittura privata del 13.1.98 (oggetto, come visto, anche del procedimento n. 19039/99); b) il contratto, contenuto nella medesima scrittura del 13.1.98 che documentava il contratto sub a), avente ad oggetto la cessione alla società Officina TE s.n.c. della sua azienda meccanica e, precisamente, dei macchinari che formavano oggetto delle fatture già da lui emesse nel corso del 1997 nei confronti di detta società (fatture nn. 3/97, 4/97 e 9/97); c) il contratto documentato da una distinta scrittura, pur essa redatta in data 13.1.98, con cui i suoi fratelli gli avevano riconosciuto il diritto ad una compartecipazione del 25% agli utili netti risultanti dall'eventuale cessione a terzi dei macchinari di cui sub b). Il tribunale accoglieva le domande di NO TE e dichiarava la nullità del contratto preliminare di compravendita immobiliare, del contratto di cessione di azienda e di tutti i contratti afferenti alle fatture nn. 3/97, 4/97 e 9/97. Conseguentemente, il tribunale condannava tutti i convenuti, in solido, a rilasciare a NO TE l'azienda, nonché a pagare a quest'ultimo, in sostituzione dei beni mancanti, la somma di € 50.000,00; condannava tutti i convenuti, in solido e ad eccezione della società, al risarcimento del danno biologico, esistenziale e morale nei confronti del sig. NO TE per € 70.000,00 oltre interessi;
condannava NG TE a rilasciare l'appartamento di Via della Cisternola ed a risarcire al fratello il danno per mancato godimento dell'immobile in ragione di € 7.500,00 annui più interessi. La sentenza di primo grado veniva impugnata, con separati appelli poi riuniti, sia da NG, MA e PI TE, nonché dalla società Officina TE s.n.c, sia da NO TE (sul quantum del risarcimento). RC TE non si costituiva nel giudizio di secondo grado e veniva dichiarato contumace. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 3923/2013 depositata 1'8.07.2013, accoglieva gli appelli proposti da NG, PI, MA TE e dalla società Officina TE e rigettava l'appello incidentale proposto da NO TE, ritenendo, in totale riforma della sentenza di primo grado, validi ed efficaci tutti i contratto impugnati da NO TE. Nel dettaglio, la corte capitolina: 1) trasferiva ad NG TE, in esecuzione coattiva ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare di compravendita di cui alla scrittura 13.1.88, l'appartamento di via della Cisternola ivi contemplato;
2) rigettava tutte le domande proposte da NO TE in primo grado. In particolare: quanto al preliminare di compravendita immobiliare, la corte d'appello riteneva provato il pagamento del prezzo dell'appartamento di Via della Cisternola, attribuendo efficacia confessoria alla quietanza, contenuta nella scheda contrattuale del 13.1.88, attestante la avvenuta "regolarizzazione" di tale pagamento e giudicando, per contro, non sufficientemente provato (e, peraltro, contraddetto dalle risultanze della deposizione del commercialista Toccacieli) l'assunto di NO TE di aver sottoscritto detta scrittura per effetto di violenza idonea a determinare un vizio della volontà ex art. 1435 c.c.; - quanto ai contratti di cessione dell'azienda e delle attrezzature, la corte di appello - ribadito come anche in relazione a tali contratti difettasse la prova di una violenza morale idonea a coartare la volontà di NO TE - riteneva, pur in mancanza di prova del versamento del prezzo, che fosse ragionevole ipotizzare che le parti avessero inteso con tali cessioni "regolare la gestione pregressa, nell'ambito della quale i fratelli avevano lavorato alle dipendenze di NO TE" (pag. 8 della sentenza); al riguardo, la corte traeva ulteriore conferma del proprio convincimento dal rilievo che, con la sentenza n. 7490/05, il tribunale di Roma, pronunciandosi sulla divisione dell'eredità di IC TE, aveva ricompreso nell'asse ereditario il credito per il controvalore della quota del de cuius nella società Officina TE s.n.c., senza che sul punto venissero sollevate contestazioni da parte di NO TE. Avverso la sentenza della corte di appello di Roma il sig. NO TE ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Nel giudizio di legittimità hanno depositato controricorso NG, PI e MA TE. RC TE e la "Officina TE s.n.c. di MA, IC ed NG TE" non si sono difesi in questa sede. — La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 14.12.17, per la quale soltanto il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1470, 1498, 1362, 1325, 1418, 1414, 2730, 2732, 2733, 2734, 2735, 1241, 2697 c.c., all'art. 115 e 116 c.p.c. e all'art. 2932 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il motivo si articola in sette distinte doglianze. Con la prima doglianza specificamente riferita alla violazione degli articoli 1470, 1498, 1362, e 1325 1418 c.c., si censura la sentenza gravata per aver ritenuto provato - sulla scorta della dichiarazione negoziale di NO TE di già avvenuta "regolarizzazione" del prezzo (a cui la corte ha attribuito efficacia confessoria) - l'avvenuto pagamento del prezzo dell'appartamento promesso in vendita ad NG TE. Nel mezzo di gravame si argomenta che dalle risultanze istruttorie sarebbe emerso che non solo nessun prezzo era stato pagato, ma che mai le parti avevano effettivamente avuto l'intenzione di fissare un prezzo per l'appartamento de quo;
d'onde, secondo il ricorrente, la nullità del contratto per mancanza di causa. La censura va disattesa perché, da un lato, l'assunto dell'assenza di causa del contratto si fonda su un presupposto di fatto - che nessun prezzo sarebbe stato pagato per l'appartamento de quo - che la corte territoriale ha escluso, con un giudizio di fatto non censurabile sotto il profilo, coltivato con il mezzo in esame, della violazione di legge;
d'altro lato, le argomentazioni spiegate dal ricorrente in ordine all'asserita mancanza di prova del suddetto pagamento non si misurano con il rilievo della sentenza gravata secondo cui la quietanza rilasciata da NO TE nella scrittura 111.88 ha portata confessoria, con conseguente valenza di prova legale. Con la seconda doglianza, anch'essa specificamente riferita alla violazione degli articoli 1470, 1498, 1362, e 1325 1418 c.c., si censura la sentenza gravata per aver ritenuto provato che la cessione dell'azienda e dei relativi macchinari fosse stata pattuita per compensare i crediti maturati dai fratelli di NO TE per il lavoro dai medesimi prestato nell'impresa individuale da costui esercitata. La censura va disattesa perché si risolve, in sostanza, nell'affermazione della insussistenza di quei crediti dei fratelli di NO TE che la corte territoriale ha, al contrario, ritenuto (sussistenti e) compensati con il prezzo dell'azienda e dei macchinari. La doglianza prospetta quindi questioni puramente di merito, non riconducibili al vizio di cui all'articolo 360 n. 3 c.p.c., coltivato con il mezzo in esame, e nemmeno al vizio di cui all'articolo 360 n. 5, c.p.c., che, nel presente giudizio, è applicabile nel testo risultante dalle modifiche recate dal decreto legge n. 83/2012. Con la terza doglianza, specificamente riferita alla violazione dell'articolo 1414 c.c., si censura la sentenza gravata, argomentando che la corte, a fronte della mancata dimostrazione del pagamento del prezzo dell'immobile e dell'azienda e dei macchinari, avrebbe dovuto dichiarare la simulazione dei relativi contratti di vendita. Anche questa doglianza va disattesa, perché si fonda su un presupposto di fatto (l'inesistenza di un corrispettivo delle cessioni de quibus) che risulta escluso dalla sentenza gravata (con un accertamento che, risolvendosi in un giudizio di fatto, non può essere censurato sotto il profilo della violazione di legge). Con la quarta doglianza, specificamente riferita alla violazione degli articoli 2730, 2732 e 2734 c.c., si censura la statuizione che ha attribuito valenza confessoria alla dichiarazione di NO TE di avvenuta regolazione del prezzo dell'immobile de quo. Secondo il ricorrente tale dichiarazione non poteva avere valore confessorio per tre distinte ragioni, ossia perché il termine "regolarizzato" non equivale a "pagato", perché detta dichiarazione era stata estorta con violenza e perché la confessione contenuta nel documento sarebbe stata da valutare unitamente alle dichiarazioni a cui la stessa si accompagnava. La doglianza va disattesa in relazione a tutti gli argomenti in cui essa si articola. In ordine al primo argomento, è sufficiente rilevare che esso attinge l'interpretazione della dichiarazione di quietanza operata dalla corte di appello, senza precisare quale disposizione regolativa dell'ermeneusi contrattuale sarebbe stata violata dalla corte distrettuale con l'attribuire all'espressione "regolarizzazione del prezzo" un significato sovrapponibile a quello dell'espressione "pagamento del prezzo". In ordine al secondo argomento, secondo cui la dichiarazione di quietanza sarebbe l'effetto della violenza morale subita da NO TE, è sufficiente considerare che esso muove da un presupposto fattuale (l'esistenza, appunto, di una coartazione della volontà di NO TE) escluso dalla sentenza gravata con un giudizio di fatto non censurabile sotto il profilo (coltivato con il mezzo in esame) della violazione di legge. In ordine al terzo argomento, secondo cui, nella specie, la corte avrebbe errato nell'attribuire efficacia di piena prova alla dichiarazione di quietanza, in quanto tale dichiarazione andava valutata unitamente alle dichiarazioni a cui la stessa si accompagnava e, quindi, era liberamente apprezzabile ex art. 2734 u.c., lo stesso va giudicato inammissibile per carenza di specificità, in quanto non indica quali dichiarazioni contenute nella scrittura del 13.1.88 avrebbero avuto ad oggetto "fatti o circostanze tendenti ad infirmare l'efficacia" (così art. 2734 c.c.) della dichiarazione di quietanza a cui esse si accompagnavano. Con la quinta doglianza, specificamente riferita alla violazione dell'articolo 2733 c.c., si lamenta la mancata considerazione, da parte della corte di appello, del valore confessorio della dichiarazione resa da NG TE nell'interrogatorio sfogato nel giudizio di primo grado, là dove egli aveva affermato che nessun prezzo era stato pagato, e della dichiarazione contenuta nella sua citazione introduttiva, laddove si legge "il sig. NG TE, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2932 c. c., ha fatto formale offerta di eseguire la propria prestazione mediante invito con lettera raccomandata alla stipula del definitivo" (pag. 21 del ricorso). La doglianza non può trovare accoglimento, giacché - posto che la sentenza gravata, con statuizione che resiste all'impugnazione, ha qualificato come confessione stragiudiziale la dichiarazione negoziale di NO TE di avvenuta regolarizzazione del prezzo dell'immobile - gli effetti di piena prova di detta confessione stragiudiziale non sono toccati dalle dichiarazioni rese in giudizio da NG TE, potendo essere rimossi solo mediante l'impugnazione ex art. 2732 c.c. (Cass. 26325/08: "il rilascio di una quietanza, ai sensi dell'art. 1199 cod. civ., costituisce una confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento dell'obbligazione, come tale revocabile solo per errore o violenza, ai sensi dell'art. 2732 cod. civ.. Pertanto il creditore che abbia emesso la quietanza, ove non ne disconosca la sottoscrizione, non può eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi e dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza"; conf. 4196/14). Con la sesta doglianza, specificamente riferita alla violazione degli articoli 1241 e 2697 c.c. e 115 116 c.p.c., si censura la sentenza gravata per ritenuto che i crediti sorti in capo a NO TE per effetto dei contratti da lui impugnati si fossero compensati con crediti dei suoi fratelli nei suoi confronti, senza, tuttavia, che nel giudizio fosse mai emersa la prova di tali crediti. La doglianza non può essere accolta perché essa si risolve in una censura di puro merito volta a contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dalla corte distrettuale e a sollecitare un un'inammissibile riesame di tali risultanze da parte di questa Corte di legittimità. Con la settima doglianza, specificamente riferita all'articolo 2932 c.c. si argomenta che, se veramente, come ritenuto dalla corte distrettuale, il prezzo dei contratti preliminari fosse stato corrisposto, tale corte avrebbe allora dovuto "dichiarare già la definitiva conclusione del contratto di vendita in virtù della scrittura del 13.1.1998, essendo a quel punto presenti tutti gli elementi (individuazione del bene, pagamento del prezzo, assenza di ulteriori condizioni di efficacia dell'accordo)" (pag. 25 del ricorso)". La censura va disattesa perché, ai fini della distinzione tra contratto preliminare e contratto definitivo di compravendita, non può attribuirsi rilievo determinante al momento di corresponsione del prezzo. Il primo mezzo di ricorso va quindi respinto in relazione a tutte le doglianze in cui esso si articola Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1427, 1434, 1435, 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il ricorrente censura, in sostanza, la valutazione del materiale probatorio operata dalla corte d'appello, denunciando l'errore in cui la stessa sarebbe incorsa contraddicendo l'accertamento del primo giudice secondo cui "i fratelli TE convenuti da NO TE avevano rivendicazioni economiche nei confronti del fratello NO e che, in virtù di tali loro pretese, costrinsero il fratello con violenza e minacce ad abbandonare l'attività di meccanico ed a CI trasferirsi altrove" (pag. 4 della sentenza di primo grado, richiamata a pag. 26 del ricorso). Il motivo va disatteso perché anch'esso si risolve si risolve in una censura di puro merito volta a contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dalla corte distrettuale e a sollecitare il riesame di tali risultanze in sede di legittimità. La censura risulta dunque inammissibile, perché, come questa Corte ha più volte affermato anche sotto la vigenza del testo previgente dell'articolo 360 n. 5 c.p.c (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909, 1418, 1423, 2284, 2289 c.c. in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il ricorrente si duole del fatto che la corte d'appello abbia ritenuto assorbente, nella sua valutazione, la circostanza che, in sede di divisione dell'eredità del fratello IC, NO TE abbia fatto passare in giudicato la sentenza del tribunale di Roma n. 7490/2005 che accertava la presenza, nell'asse ereditario di IC TE, del credito 'relativo al controvalore della sua quota di partecipazione alla Officina TE s.n.c.. Al riguardo il ricorrente sottolinea come l'oggetto della divisione tra gli eredi non fosse la quota societaria di IC TE, ma il credito che di tale quota aveva preso il posto. Il motivo va giudicato inammissibile perché attinge una statuizione priva di portata decisoria. La corte capitolina ha fatto infatti riferimento alla sentenza del tribunale di Roma n. 7490/2005 solo come argomento aggiuntivo rispetto 2/ Il motivo va giudicato inammissibile perché attinge una statuizione priva di portata decisoria. La corte capitolina ha fatto infatti riferimento alla sentenza del tribunale di Roma n. 7490/2005 solo come argomento aggiuntivo rispetto alla ratio decidendi rappresentata dal rilievo che NO TE non aveva dimostrato che i contratti da lui impugnati fossero privi di causa o simulati o afflitti da vizi del consenso. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso, riferito al vizio di omesso'esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il ricorrente deduce l'omesso esame di tre fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti: 1) il fatto del "clima di altissima tensione" tra i fratelli;
2) il fatto della "mancanza di una seppur minima prova dell'esistenza di presunti con trocrediti che i fratelli dell'odierno ricorrente avrebbero potuto fare valere per compensare la vendita di oltre 440 milioni di lire di beni né dei rapporti specifici da cui sarebbero derivati tali controcrediti"; 3) il fatto della "assenza di riscontro che qualsiasi pagamento, sia per l'appartamento che per i beni dell'azienda, sia mai stato previsto, concordato e/o effettuato in tutti questi anni" (i virgolettati sono a pag. 32 del ricorso). Il motivo va disatteso per le stesse ragioni esposte con riferimento al secondo mezzo di gravame, perché anch'esso si risolve si risolve in una censura di puro merito volta a contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dalla corte distrettuale e a sollecitare un un'inammissibile riesame di tali risultanze da parte di questa Corte di legittimità. Il ricorso va quindi in definitiva rigettato in relazione a tutti i motivi nei quali esso si articola. Le spese seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02. c2,,4
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida, per ciascun contro ricorrente, in C 7.000, oltre C 200 per esborsi ed oltre accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo