Ordinanza collegiale 18 febbraio 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 24/06/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 02001/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01928/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1928 del 2023, proposto da
DE UN, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Di Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ragalna, non costituito in giudizio;
Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di TA, domiciliataria ex lege in TA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
della delibera n. 10 del 25.6.2023 del Consiglio Comunale del comune di Ragalna, pubblicata sull'albo pretorio online il 26 giugno 2023 con oggetto "Presa d''atto dell'avvenuta efficacia ed esecutività del piano regolatore generale del territorio di Ragalna", nella parte in cui sottopone l'immobile della ricorrente a vincolo storico e a vincolo boschivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della delibera n. 10 del 25 giugno 2023 del Consiglio comunale di Ragalna, recante la presa d’atto dell’avvenuta efficacia ed esecutività del P.R.G., nella parte in cui ha sottoposto la sua proprietà a vincolo storico e boschivo.
I fatti di causa possono essere così riassunti:
- parte ricorrente è proprietaria di un immobile censito al foglio 12, partt. 624-643, oltre che dei terreni circostanti censiti al foglio 12, partt. 255-232-459-457-472-517-623-642, tutti ubicati in Ragalna, in via Cutore Rizzo;
- all’epoca dell’acquisto di tale compendio immobiliare sarebbero stati presenti tre manufatti, obsoleti e in parte in disuso, per i quali la ricorrente ha presentato, tra il 2008 e il 2012, progetti di ristrutturazione, accorpamento, ampliamento e cambio di destinazione d’uso. Detti interventi sono stati assistiti dal rilascio di titoli edilizi (concessioni n. 26 del 6.5.2008 e 56 del 19.10.2012), oltre che delle prescritte autorizzazioni paesaggistiche (nn. 6007 del 14.11.2007 e 15655 del 31.7.2012);
- con la delibera impugnata il Comune di Ragalna ha reso efficace il nuovo PRG, individuando nella proprietà di parte ricorrente la caratterizzazione, per il fabbricato principale, di “ edificio storico ”, con conseguente apposizione di un vincolo su gran parte dell’area di pertinenza, mentre una parte dei terreni ubicati a nord della stessa proprietà (per un’estensione di circa 5.000 mq) è stata sottoposta a vincolo boschivo.
1.2. Il ricorso è stato articolato nelle seguenti censure:
I) Eccesso di potere: errore di fatto; travisamento; difetto dei presupposti.
Secondo la tesi di parte ricorrente il Comune intimato avrebbe, anzitutto, errato nel considerare l’immobile in parola a guisa di edificio storico, essendo stato classificato, nello specifico, come unità abitativa appartenente all’ambito con valenza di tessuti urbani storici della residenza contadina e della villeggiatura (Asr), quale specie della categoria più generale degli ambiti a prevalente carattere storico (As1).
Come riportato nella relazione allegata al PRG, in particolare, il piano “… classifica come “Ambiti a prevalente carattere storico” (As) i limitati i tessuti o i singoli manufatti edilizi con le relative pertinenze, che costituiscono testimonianza ancora leggibile dell’identità storica delle comunità insediata, delle attività agricole e della prima fase dell’insediamento di residenze di villeggiatura, o un’espressione di valore storico, etno-antropologico e ambientale… Asr - Ambiti con valenza di tessuti urbani storici della residenza contadina e della villeggiatura: corrispondono ai limitati tessuti che comprendono un insieme di edifici articolati lungo gli assi della viabilità storica, in corrispondenza di luoghi identitari della comunità. Costituiscono la parte più pregiata del patrimonio storico, testimonianza dell’uso agricolo e della prima fase dell’uso turistico del territorio ”.
In sostanza, la volontà espressa dal Comune sarebbe stata quella di tutelare edifici espressione di valore storico, con caratteristiche che avrebbero dovuto essere, tuttavia, ancora attuali ed esistenti.
L’Ente locale intimato avrebbe poi fatto riferimento, al fine dell’individuazione dei prefati immobili, ad un censimento effettuato nel 1991 oltre ad un corredo fotografico realizzato nel 2003, ma non avrebbe tenuto in debita considerazione che la proprietà di parte ricorrente, in forza dei titoli edilizi rilasciati dal medesimo Comune nel 2008 e nel 2012, sarebbe stata profondamente trasformata, per cui, pur a voler ammettere che, in passato, essa avesse i requisiti indicati nel PRG, ad oggi tali caratteristiche sarebbero insussistenti.
II) Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della l.r. 16/96; violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 34/2018; violazione art. 2 e 3 del d.lgs. n. 227/2001. Eccesso di potere: vizio di istruttoria, travisamento, difetto dei presupposti.
Col secondo mezzo di impugnazione parte ricorrente contesta la discrasia esistente tra lo stato di fatto dei terreni di sua proprietà e il vincolo boschivo apposto col PRG.
L’art. 96 delle NTA dispone, al riguardo, come “ 1. Le aree così individuate nei grafici di PRG sono quelle occupate dai boschi, come classificati e definiti dalla legislazione vigente in materia, suddivisi in boschi perimetrati ai sensi dell’art. 4 l.r. 16/1996 e boschi perimetrati ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 227/2011 sulla base dello studio agricolo-forestale allegato al PRG. Tali aree sono sottoposte a tutela, in ragione del loro interesse paesaggistico, ai sensi dell’art. 142 del Codice dei beni culturali e del Paesaggio, e su esse sono consentiti gli usi di cui alla l.r. 16/1996 ”.
La zona di interesse si trova a nord della proprietà privata in esame, per un’estensione di circa 5.000 mq, nella quale, dal 2011 ad oggi, insisterebbe una radura ampia oltre 2.000 mq.
Orbene, ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 34/2018, detta radura sarebbe sottratta dalla superficie boschiva, tanto che il riferimento normativo in parola prevede come “ le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati ”.
A sua volta, l’art. 4, comma 1, della LR 16/1996 dispone che “ Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento ”.
In definitiva, la sottrazione della superficie della prefata radura dall’area boschiva individuata col vincolo, determinerebbe che il bosco avrebbe un’estensione inferiore ai 10.000 mq previsti dalla legge regionale, con conseguente inapplicabilità del vincolo stesso.
III) Eccesso di potere: vizio di istruttoria.
Col terzo motivo di ricorso parte ricorrente censura, sotto altro profilo, l’apposizione del vincolo storico al fabbricato di sua proprietà da parte dell’Amministrazione comunale intimata, tenuto conto che né il censimento prodromico all’apposizione del vincolo in parola, effettuato nel 1991, né tantomeno il successivo corredo fotografico del 2003, individuano o rappresentano l’immobile di parte ricorrente.
2. Il Comune di Ragalna non si è costituito in giudizio, mentre l’ARTA si è costituita con atto di stile depositato dalla difesa erariale.
3. Con l’ordinanza n. 659/2025 sono stati chiesti i seguenti chiarimenti istruttori al Comune: i) con riferimento all’inserimento della villa di proprietà di parte ricorrente tra gli edifici di particolare pregio storico (Asr – As1 – elemento censito n. 21, “ Villa UN-Lo Jacono, via Cutore Rizzo ”), indicare quale delle foto riportate nella “ Selezione e documentazione fotografica del P.R.G. realizzata nel 2003 ”, allegata alle “ Norme di dettaglio per gli ambiti urbanizzati a prevalente carattere storico [As] ”, sia riferibile all’immobile di parte ricorrente, ovvero specificare, in alternativa, in quale punto della documentazione inserita nelle citate norme di dettaglio allegate alle NTA del PRG (“ Studio dei palmenti eseguito nel 1991 ” e “ Selezione e documentazione fotografica del P.R.G. realizzata nel 2003 ”) sia possibile evincere l’avvenuto censimento del bene immobile di proprietà dell’odierna ricorrente; ii) avuto riguardo al vincolo boschivo, comprovare l’estensione dell’area sottoposta a vincolo boschivo che ricade nell’area di interesse della parte ricorrente, unitamente a quella della radura insistente sul terreno di proprietà di quest’ultima, al fine di consentire la verifica circa l’effettivo rispetto delle statuizioni contenute nel richiamato art. 4, del lgs. n. 34/2018 e nell’art. 4, della l.r. n. 16/1996.
L’Amministrazione comunale è rimasta silente nonostante l’espresso riferimento effettuato nel provvedimento interlocutorio de quo all’art. 64, co. 4, del codice di rito amministrativo.
4. All’udienza pubblica del 18 giugno 2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, potendosi trattare in via congiunta i motivi di gravame alla luce dei loro contenuti e dell’esito del giudizio.
5. Per quanto attiene al vincolo storico apposto dal PRG alla proprietà di parte ricorrente, il Collegio ritiene di aderire alla prospettazione di parte ricorrente, in considerazione dell’assenza di qualsivoglia riscontro del Comune intimato all’apposita istruttoria disposta da questa Sezione per ottenere chiarimenti in merito.
Al riguardo, come dato avviso nell’ordinanza n. 659/2025, può ritenersi applicabile, al caso in esame, la disposizione di cui all’art. 64, co. 4, c.p.a., secondo cui “ Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo ”.
La norma in questione si inserisce nel più ampio contesto del c.d. “principio dispositivo con metodo acquisitivo” che permea il giudizio amministrativo di legittimità, dove le parti hanno l’onere di fornire adeguate prove a sostegno delle censure veicolate dal gravame ma al giudice sono comunque riconosciuti poteri di indagine e istruttori, ben potendo utilizzare il comportamento processuale delle parti come elemento di valutazione, nel rispetto del principio del prudente apprezzamento delle prove.
Nel processo amministrativo, la mancata ottemperanza, da parte della p.a., alla richiesta rivoltagli dal giudice in sede istruttoria di fornire documentati chiarimenti, rileva come comportamento omissivo del tutto ingiustificato e tale, pertanto, da consentire l’applicazione del disposto dell’articolo 2697 c.c. e dell’articolo 64, comma 4, c.p.a. che - in analogia a quanto previsto relativamente al giudizio civile dall’articolo 116, co. 2, c.p.c. - autorizza il g.a. a desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti.
Al riguardo, per vero, va precisato come sebbene alla p.a. sia riconosciuta la più ampia facoltà di costituirsi in giudizio e di scegliere la propria strategia difensiva, non può essere obliterato come quest’ultima abbia, comunque, un preciso dovere giuridico di adempiere agli incombenti istruttori disposti dal giudice, in quanto gli ordini istruttori vengono impartiti alla p.a. non nella sua qualità di parte processuale, quanto piuttosto in veste di Autorità pubblica, sulla quale incombe l’obbligo di collaborare con il giudice al fine di accertare la verità dei fatti (cfr. T.A.R. Campania, Napoli sez. V, 11 novembre 2019, n.5319).
Per quanto precede, nel processo amministrativo lo strumento previsto dall’articolo 116 c.p.c. (circa gli argomenti di prova che il giudice può desumere dal contegno delle parti), riprodotto dall’articolo 64, comma 4, c.p,a,, può essere utilizzato in assenza di costituzione della p.a. soltanto ove questa sia stata compulsata dal giudice amministrativo, mediante ordinanza istruttoria, a prendere posizione sui fatti di causa, così come occorso nel caso in esame dove, così come sostenuto dalla parte ricorrente e come risulta dalle evidenze documentali dalla stessa versate in atti, l’inserimento dell’immobile di sua proprietà nel novero degli edifici di particolare rilievo storico nel territorio comunale non risulta né dagli atti del censimento effettuato dall’Ente locale del 1991, né tantomeno dal successivo corredo fotografico realizzato nel 2003.
In un contesto di tal fatta, soltanto l’Amministrazione che ha adottato il PRG avrebbe potuto far comprendere le ragioni dell’inserimento di parte ricorrente nell’ambito degli immobili di particolare pregio storico comunale, in quanto le stesse non sono desumibili dagli atti prodromici presi a riferimento dal medesimo Piano ai fini dell’individuazione degli immobili su cui apporre il vincolo storico, così come precisato nella relazione di accompagnamento.
Per le suesposte ragioni, in assenza di ogni apporto collaborativo da parte del Comune intimato, che è rimasto inerte nonostante sia stato compulsato da apposita ordinanza istruttoria, e alla luce degli atti depositati in giudizio, il Collegio rileva il difetto dei presupposti per l’apposizione del vincolo storico sull’immobile di parte ricorrente, così come dedotto col ricorso.
6. Stessa sorte per il vincolo boschivo apposto su parte del terreno di proprietà di parte ricorrente, alla luce, ancora una volta, del mancato riscontro alla medesima ordinanza istruttoria sopra richiamata da parte del Comune intimato e dell’applicazione, anche in questo caso e per le medesime ragioni in precedenza esposte, dell’art. 64, co. 4, del codice di rito amministrativo.
Sul punto, parte ricorrente ha altresì depositato una relazione tecnica con cui è stata rilevata, anche con evidenze fotografiche, la presenza di una radura di almeno 2.000 mq di estensione nella sua proprietà soggetta a vincolo che, ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 34/2018, non avrebbe potuto essere computata nell’ambito della superficie complessiva del bosco, tenuto conto che “ le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati ”.
Peraltro, l’art. 4, co. 1, della l.r. n. 16/1996 prevede come “ Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento ”, con ciò significando che la sottrazione della superficie della radura all’area indicata come boschiva, avrebbe determinato una riduzione della sua estensione ad una superficie inferiore a 10.000 mq, con conseguente non apponibilità del relativo vincolo.
In materia di vincolo boschivo apposto in sede di pianificazione urbanistica regionale il C.g.a. ha già avuto modo di precisare come “… l'area individuata nello Studio Agricolo Forestale allegato al Piano Regolatore Generale non può essere automaticamente qualificata come "bosco" ai sensi della legge regionale n. 16/1996 senza una puntuale verifica dei requisiti dimensionali e delle caratteristiche effettive dei luoghi. La classificazione di un'area come boschiva richiede un'istruttoria approfondita e documentata che accerti l'effettiva presenza ed estensione delle essenze boschive, non potendo basarsi su valutazioni approssimative o generiche. In particolare, ai fini della qualificazione come "bosco" secondo la normativa regionale siciliana, è necessario verificare il raggiungimento della superficie minima di 10.000 mq prevista dalla l.r. n. 16/1996, diversamente dalla più ridotta estensione di 2.000 mq richiesta dalla normativa nazionale. La presenza di zone fortemente antropizzate, con villette e complessi residenziali, nonché di porzioni di territorio interessate da diverse tipologie di vegetazione (essenze boschive naturali e artificiali, roveti, canneti, coltivazioni, giardini privati) impone una misurazione analitica e documentata delle sole porzioni effettivamente coperte da vegetazione boschiva ” (C.g.a. sent. n. 381/2021).
Sulla stessa scia la giurisprudenza amministrativa siciliana di prime cure, avuto riguardo ad un diverso contenzioso su un piano Piano paesaggistico ma pur sempre con riferimento ai vincoli boschivi, ha altresì rilevato come “ l'Autorità competente non può limitarsi ad un mero accertamento cartolare basato su informazioni datate, ma deve procedere a verifiche aggiornate e puntuali sullo stato dei luoghi, specie in presenza di specifiche osservazioni che contestino la natura boschiva delle aree. Il Piano Paesaggistico che sottopone terreni a vincolo boschivo e conseguente livello di tutela 3 è illegittimo per difetto di istruttoria qualora non tenga conto dell'effettiva assenza di aree boscate sui terreni interessati, come attestato da successive verifiche tecniche. L'onere di approfondimento istruttorio in capo all'Amministrazione è particolarmente stringente quando vengano presentate osservazioni circostanziate che evidenzino discrepanze tra la classificazione delle aree boschive operata dal Piano e quanto previsto dalla normativa regionale, dall'Inventario Forestale e dalla Carta forestale regionale. Non è sufficiente che l'Autorità paesaggistica si limiti a recepire acriticamente le cartografie esistenti, dovendo invece svolgere le necessarie verifiche, soprattutto quando emergano elementi che mettono in dubbio la correttezza della classificazione delle aree come boschive ” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sent. n. 1947/2024).
7. Per le suesposte ragioni il ricorso deve trovare accoglimento, con discendente annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui sottopone a vincolo storico e boschivo la proprietà di parte ricorrente.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo per quanto concerne i rapporti tra parte ricorrente e Comune intimato, mentre possono essere compensate nei confronti dell’Assessorato resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla nella parte di interesse il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Spese compensate per l’Assessorato regionale resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO