Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00311/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00018/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 18 del 2025, proposto da
FA Di NA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
per l'ottemperanza:
della sentenza n. 132/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1629/2021 del Tribunale di Teramo Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.02.2024, notificata il 26.02.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito dell’importo nominale di euro 1.535,00 relativo alla Retribuzione Professionale docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente chiede l’ottemperanza della sentenza n. 132/2024, pubblicata in data 14.2.2024 con la quale il Tribunale di Teramo, accogliendo la sua domanda, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del merito a “ corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive maturate a tale titolo (retribuzione professionale docente), pari a 1/30 dell’importo mensile pro tempore vigente da moltiplicarsi per il numero dei giorni compresi nei periodi di prestazione del servizio in forza di contratti di lavoro a termine di cui al ricorso , oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria secondo gli indici FOI dalle singole scadenza sino al soddisfo, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva presso l’Inps ai fini previdenziali e della riliquidazione del TFR maturato in dipendenza del/i periodo/i di lavoro a tempo determinato di cui al ricorso ”.
Il Ministero debitore non ha contestato la domanda e ha allegato la documentazione di avvio del procedimento finalizzato all’esecuzione della sentenza che si trova attualmente in fase interlocutoria perché “ Allo stato attuale è in corso una trattativa tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e NOIPAMEF per provvedere alla liquidazione degli importi riconosciuti dai provvedimenti giurisdizionale ai docenti titolari di contratti di supplenza breve a saltuaria, ante settembre 2022, e pertanto fintantoché non verranno stanziate le somme necessarie, individuati i capitoli di bilancio e predisposte le piattaforme informatiche non è possibile procedere alla liquidazione della RPD” .
Alla Camera di Consiglio del 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
La sentenza da eseguire è passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Teramo, è stata notificata in forma esecutiva il 26.2.2024 e il ricorso per l’ottemperanza è stato notificato al Ministero resistente il 17.1.2025.
Ricorrono pertanto tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda, essendo decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 conv. in l. n. 30/1997.
Deve pertanto ordinarsi al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, provvedendo alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute alla ricorrente entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione di questa sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ” del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega, il quale, senza maturare alcun compenso, provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione a cura della ricorrente dell’inutile decorso del termine assegnato al Ministero.
Le spese processuali sono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito secondo il criterio della soccombenza, tenendo conto tenendo conto del carattere seriale della controversia.
.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 132/2024 del Tribunale di Teramo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione se anteriore, di questa sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta, il Direttore generale della “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale, decorso inutilmente il termine per ottemperare assegnato al Ministero, provvederà agli adempimenti sostitutivi indicati in motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inadempimento a cura della parte ricorrente;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 300,00 (trecento/00), oltre accessori di legge da distrarsi in favore dei difensori, avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Maria Colagrande, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Colagrande | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO