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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 4233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4233 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III Sezione Civile
in persona del giudice, dott.ssa Cristina Liverani
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18005 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Albanese Claudio)
Opponente esecutato
E
Controparte_1
(Avv. Pavone Virginia)
Opposta esecutante
E NEI CONFRONTI
Controparte_2
(contumace)
Terza pignorata
CP_3
(avv. Sordillo Michele)
Ente impositore
1 OGGETTO: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'esecuzione esattoriale recante R.G.E. n.
80303/2022
CONCLUSIONI
Per : “[…] 1 – accogliere la proposta opposizione e conseguentemente Parte_1 accertare e dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi Codice identificativo del fascicolo 097/2022/000020114 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 09784202200004579001 e, per l'effetto, 2 – accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi per omessa notifica del pignoramento al terzo pignorato in violazione dell'art. 492 c.p.c.; 3 – accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di pignoramento, emesso senza la preventiva ed obbligatoria intimazione di pagamento, in violazione dell'art. 50 D.P.R. 602/1973; 4 – accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973, se effettuata a mezzo PEC dall'indirizzo “ t” non registrata nel ReGindE – Email_1
Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, né nel Registro INI-PEC, né nell'IPA, in violazione dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 16-ter del D.L. 179/12 modificato dalla Legge 121/12 e D.L. 79/2020; 5 – accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di pignoramento impugnato per omessa notifica dei titoli ex art. 474 commi 3 e 4 c.p.c. quali cartelle e avvisi di addebito;
6 – accertare e dichiarare la nullità della notifica delle cartelle e avvisi di addebito, di competenza di Codesto Ill.mo Giudice adito, titoli ex art. 474 cpc, se effettuata a mezzo PEC dall'indirizzo
“ t” non registrata nel ReGindE - Registro Email_1
Generale degli Indirizzi Elettronici, né nel Registro INI-PEC, né nell'IPA, in violazione dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 16-ter del D.L. 179/12 modificato dalla Legge 121/12 e D.L. 79/2020; 7 – accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di pignoramento impugnato per mancata indicazione dettagliata dei crediti, della loro natura, degli importi, delle relative cartelle e delle date di notifica;
8 – accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di pignoramento impugnato per impignorabilità delle somme presenti sul conto corrente a titolo di pensione;
9 – accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento impugnato per violazione degli artt. 545 e 546 c.p.c. (notificato a più terzi); 10 – dichiarare non dovute le somme richieste dall' con l'atto di pignoramento Controparte_4 oggetto della presente opposizione 12 – condannare al Controparte_4 pagamento delle spese sostenute, spese, diritti e onorari del giudizio in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Per : “[…] 1) Decretare il difetto di giurisdizione con riferimento Controparte_4 ai crediti di natura tributaria per le motivazioni di cui in narrativa;
2) Decretare l'incompetenza del Tribunale adito, con riferimento alle doglianze espresse circa l'illegittimità della riscossione per la omessa notifica degli avvisi di addebito, essendo sul punto competente a decidere il
Tribunale in funzione del giudice del Lavoro;
3) Nella denegata ipotesi in cui il G.I. ritenesse di non accogliere l'ecezione di cui al capo (2) autorizzare la chiamata in causa, con contestuale slittamento dell'udienza ex art 269 c.p.c , per le motivazioni di cui in narrativa nei confronti di:
, SEDE via Ciro il Grande 21 00144 ROMA, in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore in persona del legale rappresentante pro tempore rapp.to difeso e domiciliato come in atti;
Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in
[...]
00185 Roma, viale Manzoni 11. 22 4) Revocare, anche all'esito della prova fornita dall'ente creditore, la sospensione dell'esecutorietà concessa , per i motivi esposti in premessa;
Nel merito 5) Accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto, la efficacia e
2 legittimità dell'atto di pignoramento impugnato e della procedura esecutiva;
6) Accertare e dichiarare la legittimità degli atti della riscossione e dei titoli ad essi sottesi, con consequenziale accertamento della sussistenza del credito;
7) Condannare la parte resistente Parte_1 al pagamento delle spese di lite;
8) Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda de quo, accertare il legittimo operato dell'ente esattore e condannare alle spese di causa le sole altre parti resistenti”.
Per : “[…] - IN VIA PRELIMINARE, revocare la sospensione dell'esecuzione disposta con CP_3 ordinanza del 12 febbraio 2023 a definizione della fase cautelare dell'opposizione all'esecuzione, recante R.G.E.n. 80303/2022, di cui all'atto di pignoramento di crediti presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973 n. 09784202200004579001 (codice identificativo del fascicolo n.
097/2022/000020114) notificato in data 12 luglio 2022; - SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
- NEL MERITO, rigettare integralmente tutte le domande proposte dal Sig. in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella Parte_1 narrativa del presente atto, con conseguente conferma di tutti gli atti impugnati ed accertamento della legittimità dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973 n. 09784202200004579001 (codice identificativo del fascicolo n. 097/2022/000020114), notificato in data 12 luglio 2022. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre il rimborso forfetario per spese generali ed oltre oneri legali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.07.2022 proponeva opposizione ex artt. 615 e Parte_1 617 c.p.c. avverso l'esecuzione esattoriale intrapresa nei suoi confronti da Controparte_1
con ordine di pagamento diretto ai sensi dell'art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 (notificato il
[...]
12.07.2022) per la somma di € 341.860,22 sulla base di 16 cartelle di pagamento e di 9 avvisi di addebito.
3 L'opponente eccepiva:
a) La omessa notifica del pignoramento al terzo pignorato (da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi),
b) La omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito (da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi),
c) La carenza di motivazione del pignoramento (da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi),
d) La omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. 602/1973 (da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi),
e) La impignorabilità delle somme versate sul conto corrente a titolo di pensione (da qualificare come motivo di opposizione all'esecuzione),
f) La nullità del pignoramento poiché notificato a più terzi pignorati (da qualificare come motivo di opposizione all'esecuzione).
In ragione di quanto sopra, l'opponente chiedeva la sospensione dell'esecuzione.
si costituiva chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in Controparte_4 quanto infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 12.02.2023, comunicata il 13.02.2022, il Giudice sospendeva l'esecuzione (in ragione del mancato deposito della documentazione comprovante l'avvenuta notifica del pignoramento al , compensava per la metà le spese di lite tra le parti e Controparte_2 condanna l' opposta a rifondere l'altra metà delle spese di lite, Controparte_1 assegnava termine perentorio fino al 30.03.2023 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e il riproponendo i medesimi motivi di Controparte_4 Controparte_2 contestazione fatti valere nella precedente fase cautelare d eccependo altresì
g) L'illegittimità del pignoramento per violazione dell'art. 17 bis D.Lgs. n. 546/1992 – Nullità del pignoramento per sospensione legale della riscossione in forza di reclamo/mediazione proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma in data 15.04.2022,
h) la nullità del pignoramento opposto in quanto azionato da incompetente per CP_7 territorio.
L'opponente ha, quindi, rassegnato le conclusioni sopra riportate.
, tempestivamente costituitasi, ha eccepito il parziale difetto di Controparte_4 giurisdizione e di competenza del giudice adito, chiedendo nel merito il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, previa chiamata in causa dell' in CP_3 relazione agli avvisi di addebito.
Con decreto di cui all'art. 171 bis c.p.c. è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , quale ente impositore a cui spetta in via esclusiva la notifica degli avvisi di CP_3 addebito.
L' si è costituita chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed CP_3 in diritto.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, tenutasi il 13.03.2024, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 19.02.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. All'esito dell'udienza del 19.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4 È stato acquisito il fascicolo dell'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di opposizione sub lett. a)
Il motivo di opposizione sub lett. a) non merita accoglimento. ha Controparte_4 depositato la documentazione comprovante l'avvenuta notifica del pignoramento al
[...]
eseguita a mezzo PEC in data 12.07.2022. Controparte_2
La dichiarazione resa dal terzo pignorato
ha allegato alla comparsa di costituzione la dichiarazione resa in Controparte_4 data 02.03.2023 dal In particolare, il terzo pignorato ha precisato che, “a Controparte_2 causa di un temporaneo problema informatico” alcuni pignoramenti ex art. 72 bis d.P.R. 602/1973 – tra cui quello oggetto del presente giudizio di merito – “non sono stati lavorati”, così invitando l'ente della riscossione a notificare nuovo atto di pignoramento ai sensi dell'art. 543 c.p.c., ritenendo estinto ai sensi il pignoramento esattoriale per decorso infruttuoso del termine di 60 giorni di cui agli artt. 72 e 72 bis d.P.R. 602/1973.
Orbene, l'art. 72-bis cit. disciplina il c.d. pignoramento diretto di crediti. Trattasi, nello specifico, di strumento utilizzabile dall'esattore in alternativa al pignoramento presso terzi disciplinato dagli artt. 543 ss. c.p.c. È infatti previsto – ad eccezione di talune tipologie di crediti, da lavoro e pensione – che l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'agente della riscossione fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applica la disposizione di cui all'art. 72, comma 2 D.P.R. n. 602/1973, ossia si procede, previa citazione del terzo pignorato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, il pignoramento presso terzi “esattoriale”, previsto dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, si svolge secondo un procedimento semplificato, interamente stragiudiziale, che inizia con la notificazione dell'ordine di pagamento diretto e si completa con il pagamento diretto da parte del terzo, sicché non deve essere iscritto a ruolo, in quanto non transita mai davanti all'ufficio giudiziario, neppure per l'assegnazione delle somme ….” (Cass. n. 26830/2017). Nella medesima prospettiva, si è statuito che “In tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito” (Cass. n. 32203/2019; v. anche Cass. n. 2857/2015).
Alla sospensione (anche inaudita altera parte) dell'esecuzione consegue la sospensione del termine di 60 giorni di cui all'art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973, sicché il terzo pignorato è tenuto a vincolare anche le somme accreditate sul conto corrente successivamente a questo termine e ciò sino alla concorrenza del credito per cui l'ente procede.
5 Alla luce di quanto sopra, contrariamente a quanto sostenuto dal terzo pignorato, l'esecuzione opposta in questa sede non può ritenersi estinta e, pertanto, deve escludersi la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
I motivi di opposizione sub lett. b) e d)
Ai fini della decisione in merito ai motivi di opposizione sub lett. b) e d), occorre distinguere che le cartelle tributarie da quelle extratributarie. Nel caso di specie, tutte le cartelle di pagamento sottese al pignoramento – ad eccezione della cartella n. 09720200027998447000 – hanno ad oggetto crediti di natura tributaria.
Orbene, deve essere affermata la preclusione del G.O. a conoscere delle doglianze sub lett. b) e d) in relazione alle cartelle di natura tributaria, in ossequio a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla notificazione integra una opposizione agli atti dell'esecuzione nella quale si fa valere una nullità derivata dell'atto espropriativo e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario” (Cass., Sez. Un., n. 13913/2017).
Avuto riguardo, invece, alla cartella di pagamento n. 09720200027998447000 (crediti extratributari) e agli avvisi di addebito (quanto a questi ultimi, la ripartizione delle funzioni tra la sezione lavoro e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio;
in questo senso, Cass. n. 14790/2016), i motivi di opposizione sub lett. b) e d) sono infondati.
L'ente della riscossione ha depositato la documentazione comprovante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 09720200027998447000 e dei successivi avvisi di intimazione, tra cui quello (ultimo) indicato nell'atto di pignoramento, ovvero l'avviso n. 09720229003175588000. La rituale notifica di quest'ultimo avviso determina da un lato il rigetto del motivo di opposizione sub lett. d) e dall'altro la tardiva proposizione del motivo di opposizione sub lett. b) in relazione alla cartella e agli avvisi di addebito ad esso ricollegati (opposizione, infatti, da proporre entro il termine di legge decorrente dalla notifica dell'avviso di intimazione n. 09720229003175588000). Quanto, poi, all'avviso di addebito n. 39720210014337630000 (l'unico a cui non ha fatto seguito la notifica di successivo avviso di intimazione, essendo l'esecuzione intervenuta prima della scadenza dell'annualità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 d.P.R. 602/1973), l'ente impositore ha depositato la documentazione comprovante la sua notificazione.
Occorre da ultimo precisare che la notifica della cartella di pagamento extratributaria e degli avvisi di intimazione è stata eseguita a mezzo PEC. Al riguardo, parte opponente ne eccepisce la nullità poiché avvenuta da un indirizzo pec non registrato né nel reginde (registro generale degli indirizzi elettronici), né tantomeno nel registro ini-pec, registro ipa.
Il combinato disposto degli articoli 49 e 26 del D.P.R. n. 602/73 consente la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione esattoriale mediante posta elettronica certificata, cosicché deve ritenersi certamente possibile la notifica degli atti della riscossione con tale modalità.
Quanto alle concrete modalità di esplicazione di tale attività notificatoria, deve osservarsi come i predetti articoli non richiamino in alcun modo il contenuto dell'art.
3-bis della L. n. 53/94 - dettato in tema di facoltà di notificazione degli atti processuali da parte di avvocati e procuratori legali – il quale prevede, al termine del primo comma, che “la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
6 Pertanto, in mancanza di un espresso richiamo di tale disposizione da parte dei menzionati articoli
26 e 49 del D.lgs. n. 602/73, deve concludersi che la stessa sia limitata alle notifiche con modalità telematiche effettuate dagli avvocati e dai procuratori legali e non possa estendersi anche alle notifiche effettuate da parte dell'agente della riscossione.
Peraltro, anche a voler, per ipotesi, ritenere applicabile anche alle notifiche effettuate dall'agente della riscossione una tale previsione, al più verrebbe in rilievo un caso di nullità della notifica, certamente sanato, nel presente caso, per raggiungimento dello scopo dell'atto.
Deve in ultimo aggiungersi come tale posizione - stando alla quale deve ritenersi legittima la notifica effettuata dall'agente della riscossione mediante pec, anche allorché la stessa avvenga da un indirizzo non iscritto in pubblici registri - sia stata fatta propria anche dalla Cassazione, con ordinanza n. 982 del 2023.
Il motivo di opposizione sub lett. c)
L'irregolarità rilevata con il motivo di opposizione sub lett. c) si traduce in un motivo di opposizione agli atti esecutivi relativo ad un vizio di forma del pignoramento, che alla luce di quanto univocamente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alle doglianze formulate ai sensi dell'art. 617 c.p.c. che ciò nonostante non rechino in sé la concretizzazione di un effettivo pregiudizio per il debitore esecutato, si palesa inammissibile.
Invero, la Cassazione ha affermato che “in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato” (cfr. Cass. 3967/2019, nonché Cass. 29804/2019).
Il motivo di opposizione sub lett. e)
Il motivo di opposizione sub lett. d) non può trovare accoglimento poiché, allo stato, il terzo pignorato non ha apposto alcun vincolo. Peraltro, l'opponente – sul quale Controparte_2 gravava il relativo onus probandi – si è limitato ad eccepire l'impignorabilità della pensione se sul conto corrente è presente una somma complessiva inferiore al triplo del valore dell'assegno sociale
(pari a 460,28 euro), senza tuttavia fornire prova che il conto corrente aperto presso Credem sia alimentato dai solo rati pensionistici e che gli stessi sono di importo inferiore al c.d. minimo vitale.
Il motivo di opposizione sub lett. f)
Risulta infine priva di fondamento la censura mossa dall'opponente relativamente alla pluralità di procedure esecutive attivate dall' per il soddisfacimento delle medesime cartelle esattoriali. CP_8
Infatti, il creditore può agire tramite più procedure esecutive per il soddisfacimento del medesimo credito, fintantoché esso non sia integralmente soddisfatto.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha affermato che “il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo” (Cass. n. 23847/2008).
Ne deriva la legittimità della procedura esecutiva avviata dall' . CP_8
I motivi di opposizione sub lett. g) e h)
Il thema decidendum dell'opposizione all'esecuzione è delimitato dal petitum, che di regola si traduce nella domanda di accertamento della insussistenza (totale o parziale) del diritto del creditore a procedere esecutivamente, nonché dalla causa petendi consistente nella esplicazione delle ragioni
7 della domanda ovvero dei motivi sulla base dei quali si contesta l'esercizio dell'azione esecutiva. Alla luce delle osservazioni che precedono, può dunque affermarsi che il giudizio instaurato ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. ha un oggetto sostanzialmente predefinito, individuabile attraverso il contenuto della contestazione sul diritto del creditore procedente.
Fatta tale premessa, va ancora precisato che si ha mutatio libelli quando nel corso del giudizio l'opponente introduce una contestazione (inesistenza del diritto del creditore o la impignorabilità dei beni) ulteriore e diversa rispetto a quelle svolte con l'atto introduttivo (Cass. 11265/2014). L'opposizione all'esecuzione va, perciò, dichiarata inammissibile in relazione alle contestazioni che non sia state proposte tempestivamente nel ricorso cautelare. Le contestazioni tardive introducono, infatti, una domanda nuova, in quanto tale inammissibile.
Nel caso di specie, rispetto al ricorso cautelare, l'opponente con atto di citazione ha per la prima volta eccepito g) l'illegittimità del pignoramento per violazione dell'art. 17 bis D.Lgs. n. 546/1992, ovvero la nullità del pignoramento per sospensione legale della riscossione,
h) la nullità del pignoramento opposto in quanto azionato da Concessionario incompetente per territorio.
Deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità dei presenti motivi di opposizione, poiché tardivi.
Del resto, i giudici di legittimità hanno avuto modo di chiarire, anche di recente, che “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché
619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina
l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena” (Cass. n. 25170/2018). In altri termini, dalla natura necessariamente bifasica dell'opposizione consegue che i motivi spiegati solo nella fase del merito non possano essere esaminati, in quanto non preceduti dalla necessaria fase cautelare.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
- (avuto riguardo all' , scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00 tenuto conto del CP_3 complessivo credito previdenziale;
esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi;
parametri minimi stante la semplicità delle questioni trattate),
- (avuto riguardo ad , scaglione da € 260.001,00 ad € 520.000,00 tenuto conto del CP_8 credito azionato in via esecutiva;
esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi;
parametri minimi stante la semplicità delle questioni trattate),
8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni Parte_1 diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario a conoscere dei motivi di opposizione sub lett. b) e d) avuto riguardo alle cartelle tributarie,
- rigetta i motivi di opposizione sub lett. lett. b) e d) avuto riguardo alla carella extratributaria e agli avvisi di addebito,
- rigetta i motivi di opposizione sub lett. a), c), e), f),
- dichiara inammissibili i motivi di opposizione sub lett. g) e h),
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_4 delle spese di lite che liquida in € 6.023,00 oltre accessori di legge se dovuti,
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida Parte_1 CP_3 in € 4.217,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Si comunichi.
Roma, 19.03.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Cristina Liverani)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III Sezione Civile
in persona del giudice, dott.ssa Cristina Liverani
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18005 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Albanese Claudio)
Opponente esecutato
E
Controparte_1
(Avv. Pavone Virginia)
Opposta esecutante
E NEI CONFRONTI
Controparte_2
(contumace)
Terza pignorata
CP_3
(avv. Sordillo Michele)
Ente impositore
1 OGGETTO: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'esecuzione esattoriale recante R.G.E. n.
80303/2022
CONCLUSIONI
Per : “[…] 1 – accogliere la proposta opposizione e conseguentemente Parte_1 accertare e dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi Codice identificativo del fascicolo 097/2022/000020114 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 09784202200004579001 e, per l'effetto, 2 – accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi per omessa notifica del pignoramento al terzo pignorato in violazione dell'art. 492 c.p.c.; 3 – accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di pignoramento, emesso senza la preventiva ed obbligatoria intimazione di pagamento, in violazione dell'art. 50 D.P.R. 602/1973; 4 – accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973, se effettuata a mezzo PEC dall'indirizzo “ t” non registrata nel ReGindE – Email_1
Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, né nel Registro INI-PEC, né nell'IPA, in violazione dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 16-ter del D.L. 179/12 modificato dalla Legge 121/12 e D.L. 79/2020; 5 – accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di pignoramento impugnato per omessa notifica dei titoli ex art. 474 commi 3 e 4 c.p.c. quali cartelle e avvisi di addebito;
6 – accertare e dichiarare la nullità della notifica delle cartelle e avvisi di addebito, di competenza di Codesto Ill.mo Giudice adito, titoli ex art. 474 cpc, se effettuata a mezzo PEC dall'indirizzo
“ t” non registrata nel ReGindE - Registro Email_1
Generale degli Indirizzi Elettronici, né nel Registro INI-PEC, né nell'IPA, in violazione dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 16-ter del D.L. 179/12 modificato dalla Legge 121/12 e D.L. 79/2020; 7 – accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di pignoramento impugnato per mancata indicazione dettagliata dei crediti, della loro natura, degli importi, delle relative cartelle e delle date di notifica;
8 – accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di pignoramento impugnato per impignorabilità delle somme presenti sul conto corrente a titolo di pensione;
9 – accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento impugnato per violazione degli artt. 545 e 546 c.p.c. (notificato a più terzi); 10 – dichiarare non dovute le somme richieste dall' con l'atto di pignoramento Controparte_4 oggetto della presente opposizione 12 – condannare al Controparte_4 pagamento delle spese sostenute, spese, diritti e onorari del giudizio in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Per : “[…] 1) Decretare il difetto di giurisdizione con riferimento Controparte_4 ai crediti di natura tributaria per le motivazioni di cui in narrativa;
2) Decretare l'incompetenza del Tribunale adito, con riferimento alle doglianze espresse circa l'illegittimità della riscossione per la omessa notifica degli avvisi di addebito, essendo sul punto competente a decidere il
Tribunale in funzione del giudice del Lavoro;
3) Nella denegata ipotesi in cui il G.I. ritenesse di non accogliere l'ecezione di cui al capo (2) autorizzare la chiamata in causa, con contestuale slittamento dell'udienza ex art 269 c.p.c , per le motivazioni di cui in narrativa nei confronti di:
, SEDE via Ciro il Grande 21 00144 ROMA, in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore in persona del legale rappresentante pro tempore rapp.to difeso e domiciliato come in atti;
Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in
[...]
00185 Roma, viale Manzoni 11. 22 4) Revocare, anche all'esito della prova fornita dall'ente creditore, la sospensione dell'esecutorietà concessa , per i motivi esposti in premessa;
Nel merito 5) Accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto, la efficacia e
2 legittimità dell'atto di pignoramento impugnato e della procedura esecutiva;
6) Accertare e dichiarare la legittimità degli atti della riscossione e dei titoli ad essi sottesi, con consequenziale accertamento della sussistenza del credito;
7) Condannare la parte resistente Parte_1 al pagamento delle spese di lite;
8) Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda de quo, accertare il legittimo operato dell'ente esattore e condannare alle spese di causa le sole altre parti resistenti”.
Per : “[…] - IN VIA PRELIMINARE, revocare la sospensione dell'esecuzione disposta con CP_3 ordinanza del 12 febbraio 2023 a definizione della fase cautelare dell'opposizione all'esecuzione, recante R.G.E.n. 80303/2022, di cui all'atto di pignoramento di crediti presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973 n. 09784202200004579001 (codice identificativo del fascicolo n.
097/2022/000020114) notificato in data 12 luglio 2022; - SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
- NEL MERITO, rigettare integralmente tutte le domande proposte dal Sig. in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella Parte_1 narrativa del presente atto, con conseguente conferma di tutti gli atti impugnati ed accertamento della legittimità dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973 n. 09784202200004579001 (codice identificativo del fascicolo n. 097/2022/000020114), notificato in data 12 luglio 2022. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre il rimborso forfetario per spese generali ed oltre oneri legali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.07.2022 proponeva opposizione ex artt. 615 e Parte_1 617 c.p.c. avverso l'esecuzione esattoriale intrapresa nei suoi confronti da Controparte_1
con ordine di pagamento diretto ai sensi dell'art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 (notificato il
[...]
12.07.2022) per la somma di € 341.860,22 sulla base di 16 cartelle di pagamento e di 9 avvisi di addebito.
3 L'opponente eccepiva:
a) La omessa notifica del pignoramento al terzo pignorato (da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi),
b) La omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito (da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi),
c) La carenza di motivazione del pignoramento (da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi),
d) La omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. 602/1973 (da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi),
e) La impignorabilità delle somme versate sul conto corrente a titolo di pensione (da qualificare come motivo di opposizione all'esecuzione),
f) La nullità del pignoramento poiché notificato a più terzi pignorati (da qualificare come motivo di opposizione all'esecuzione).
In ragione di quanto sopra, l'opponente chiedeva la sospensione dell'esecuzione.
si costituiva chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in Controparte_4 quanto infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 12.02.2023, comunicata il 13.02.2022, il Giudice sospendeva l'esecuzione (in ragione del mancato deposito della documentazione comprovante l'avvenuta notifica del pignoramento al , compensava per la metà le spese di lite tra le parti e Controparte_2 condanna l' opposta a rifondere l'altra metà delle spese di lite, Controparte_1 assegnava termine perentorio fino al 30.03.2023 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e il riproponendo i medesimi motivi di Controparte_4 Controparte_2 contestazione fatti valere nella precedente fase cautelare d eccependo altresì
g) L'illegittimità del pignoramento per violazione dell'art. 17 bis D.Lgs. n. 546/1992 – Nullità del pignoramento per sospensione legale della riscossione in forza di reclamo/mediazione proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma in data 15.04.2022,
h) la nullità del pignoramento opposto in quanto azionato da incompetente per CP_7 territorio.
L'opponente ha, quindi, rassegnato le conclusioni sopra riportate.
, tempestivamente costituitasi, ha eccepito il parziale difetto di Controparte_4 giurisdizione e di competenza del giudice adito, chiedendo nel merito il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, previa chiamata in causa dell' in CP_3 relazione agli avvisi di addebito.
Con decreto di cui all'art. 171 bis c.p.c. è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , quale ente impositore a cui spetta in via esclusiva la notifica degli avvisi di CP_3 addebito.
L' si è costituita chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed CP_3 in diritto.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, tenutasi il 13.03.2024, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 19.02.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. All'esito dell'udienza del 19.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4 È stato acquisito il fascicolo dell'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di opposizione sub lett. a)
Il motivo di opposizione sub lett. a) non merita accoglimento. ha Controparte_4 depositato la documentazione comprovante l'avvenuta notifica del pignoramento al
[...]
eseguita a mezzo PEC in data 12.07.2022. Controparte_2
La dichiarazione resa dal terzo pignorato
ha allegato alla comparsa di costituzione la dichiarazione resa in Controparte_4 data 02.03.2023 dal In particolare, il terzo pignorato ha precisato che, “a Controparte_2 causa di un temporaneo problema informatico” alcuni pignoramenti ex art. 72 bis d.P.R. 602/1973 – tra cui quello oggetto del presente giudizio di merito – “non sono stati lavorati”, così invitando l'ente della riscossione a notificare nuovo atto di pignoramento ai sensi dell'art. 543 c.p.c., ritenendo estinto ai sensi il pignoramento esattoriale per decorso infruttuoso del termine di 60 giorni di cui agli artt. 72 e 72 bis d.P.R. 602/1973.
Orbene, l'art. 72-bis cit. disciplina il c.d. pignoramento diretto di crediti. Trattasi, nello specifico, di strumento utilizzabile dall'esattore in alternativa al pignoramento presso terzi disciplinato dagli artt. 543 ss. c.p.c. È infatti previsto – ad eccezione di talune tipologie di crediti, da lavoro e pensione – che l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'agente della riscossione fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applica la disposizione di cui all'art. 72, comma 2 D.P.R. n. 602/1973, ossia si procede, previa citazione del terzo pignorato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, il pignoramento presso terzi “esattoriale”, previsto dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, si svolge secondo un procedimento semplificato, interamente stragiudiziale, che inizia con la notificazione dell'ordine di pagamento diretto e si completa con il pagamento diretto da parte del terzo, sicché non deve essere iscritto a ruolo, in quanto non transita mai davanti all'ufficio giudiziario, neppure per l'assegnazione delle somme ….” (Cass. n. 26830/2017). Nella medesima prospettiva, si è statuito che “In tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito” (Cass. n. 32203/2019; v. anche Cass. n. 2857/2015).
Alla sospensione (anche inaudita altera parte) dell'esecuzione consegue la sospensione del termine di 60 giorni di cui all'art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973, sicché il terzo pignorato è tenuto a vincolare anche le somme accreditate sul conto corrente successivamente a questo termine e ciò sino alla concorrenza del credito per cui l'ente procede.
5 Alla luce di quanto sopra, contrariamente a quanto sostenuto dal terzo pignorato, l'esecuzione opposta in questa sede non può ritenersi estinta e, pertanto, deve escludersi la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
I motivi di opposizione sub lett. b) e d)
Ai fini della decisione in merito ai motivi di opposizione sub lett. b) e d), occorre distinguere che le cartelle tributarie da quelle extratributarie. Nel caso di specie, tutte le cartelle di pagamento sottese al pignoramento – ad eccezione della cartella n. 09720200027998447000 – hanno ad oggetto crediti di natura tributaria.
Orbene, deve essere affermata la preclusione del G.O. a conoscere delle doglianze sub lett. b) e d) in relazione alle cartelle di natura tributaria, in ossequio a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla notificazione integra una opposizione agli atti dell'esecuzione nella quale si fa valere una nullità derivata dell'atto espropriativo e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario” (Cass., Sez. Un., n. 13913/2017).
Avuto riguardo, invece, alla cartella di pagamento n. 09720200027998447000 (crediti extratributari) e agli avvisi di addebito (quanto a questi ultimi, la ripartizione delle funzioni tra la sezione lavoro e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio;
in questo senso, Cass. n. 14790/2016), i motivi di opposizione sub lett. b) e d) sono infondati.
L'ente della riscossione ha depositato la documentazione comprovante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 09720200027998447000 e dei successivi avvisi di intimazione, tra cui quello (ultimo) indicato nell'atto di pignoramento, ovvero l'avviso n. 09720229003175588000. La rituale notifica di quest'ultimo avviso determina da un lato il rigetto del motivo di opposizione sub lett. d) e dall'altro la tardiva proposizione del motivo di opposizione sub lett. b) in relazione alla cartella e agli avvisi di addebito ad esso ricollegati (opposizione, infatti, da proporre entro il termine di legge decorrente dalla notifica dell'avviso di intimazione n. 09720229003175588000). Quanto, poi, all'avviso di addebito n. 39720210014337630000 (l'unico a cui non ha fatto seguito la notifica di successivo avviso di intimazione, essendo l'esecuzione intervenuta prima della scadenza dell'annualità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 d.P.R. 602/1973), l'ente impositore ha depositato la documentazione comprovante la sua notificazione.
Occorre da ultimo precisare che la notifica della cartella di pagamento extratributaria e degli avvisi di intimazione è stata eseguita a mezzo PEC. Al riguardo, parte opponente ne eccepisce la nullità poiché avvenuta da un indirizzo pec non registrato né nel reginde (registro generale degli indirizzi elettronici), né tantomeno nel registro ini-pec, registro ipa.
Il combinato disposto degli articoli 49 e 26 del D.P.R. n. 602/73 consente la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione esattoriale mediante posta elettronica certificata, cosicché deve ritenersi certamente possibile la notifica degli atti della riscossione con tale modalità.
Quanto alle concrete modalità di esplicazione di tale attività notificatoria, deve osservarsi come i predetti articoli non richiamino in alcun modo il contenuto dell'art.
3-bis della L. n. 53/94 - dettato in tema di facoltà di notificazione degli atti processuali da parte di avvocati e procuratori legali – il quale prevede, al termine del primo comma, che “la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
6 Pertanto, in mancanza di un espresso richiamo di tale disposizione da parte dei menzionati articoli
26 e 49 del D.lgs. n. 602/73, deve concludersi che la stessa sia limitata alle notifiche con modalità telematiche effettuate dagli avvocati e dai procuratori legali e non possa estendersi anche alle notifiche effettuate da parte dell'agente della riscossione.
Peraltro, anche a voler, per ipotesi, ritenere applicabile anche alle notifiche effettuate dall'agente della riscossione una tale previsione, al più verrebbe in rilievo un caso di nullità della notifica, certamente sanato, nel presente caso, per raggiungimento dello scopo dell'atto.
Deve in ultimo aggiungersi come tale posizione - stando alla quale deve ritenersi legittima la notifica effettuata dall'agente della riscossione mediante pec, anche allorché la stessa avvenga da un indirizzo non iscritto in pubblici registri - sia stata fatta propria anche dalla Cassazione, con ordinanza n. 982 del 2023.
Il motivo di opposizione sub lett. c)
L'irregolarità rilevata con il motivo di opposizione sub lett. c) si traduce in un motivo di opposizione agli atti esecutivi relativo ad un vizio di forma del pignoramento, che alla luce di quanto univocamente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alle doglianze formulate ai sensi dell'art. 617 c.p.c. che ciò nonostante non rechino in sé la concretizzazione di un effettivo pregiudizio per il debitore esecutato, si palesa inammissibile.
Invero, la Cassazione ha affermato che “in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato” (cfr. Cass. 3967/2019, nonché Cass. 29804/2019).
Il motivo di opposizione sub lett. e)
Il motivo di opposizione sub lett. d) non può trovare accoglimento poiché, allo stato, il terzo pignorato non ha apposto alcun vincolo. Peraltro, l'opponente – sul quale Controparte_2 gravava il relativo onus probandi – si è limitato ad eccepire l'impignorabilità della pensione se sul conto corrente è presente una somma complessiva inferiore al triplo del valore dell'assegno sociale
(pari a 460,28 euro), senza tuttavia fornire prova che il conto corrente aperto presso Credem sia alimentato dai solo rati pensionistici e che gli stessi sono di importo inferiore al c.d. minimo vitale.
Il motivo di opposizione sub lett. f)
Risulta infine priva di fondamento la censura mossa dall'opponente relativamente alla pluralità di procedure esecutive attivate dall' per il soddisfacimento delle medesime cartelle esattoriali. CP_8
Infatti, il creditore può agire tramite più procedure esecutive per il soddisfacimento del medesimo credito, fintantoché esso non sia integralmente soddisfatto.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha affermato che “il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo” (Cass. n. 23847/2008).
Ne deriva la legittimità della procedura esecutiva avviata dall' . CP_8
I motivi di opposizione sub lett. g) e h)
Il thema decidendum dell'opposizione all'esecuzione è delimitato dal petitum, che di regola si traduce nella domanda di accertamento della insussistenza (totale o parziale) del diritto del creditore a procedere esecutivamente, nonché dalla causa petendi consistente nella esplicazione delle ragioni
7 della domanda ovvero dei motivi sulla base dei quali si contesta l'esercizio dell'azione esecutiva. Alla luce delle osservazioni che precedono, può dunque affermarsi che il giudizio instaurato ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. ha un oggetto sostanzialmente predefinito, individuabile attraverso il contenuto della contestazione sul diritto del creditore procedente.
Fatta tale premessa, va ancora precisato che si ha mutatio libelli quando nel corso del giudizio l'opponente introduce una contestazione (inesistenza del diritto del creditore o la impignorabilità dei beni) ulteriore e diversa rispetto a quelle svolte con l'atto introduttivo (Cass. 11265/2014). L'opposizione all'esecuzione va, perciò, dichiarata inammissibile in relazione alle contestazioni che non sia state proposte tempestivamente nel ricorso cautelare. Le contestazioni tardive introducono, infatti, una domanda nuova, in quanto tale inammissibile.
Nel caso di specie, rispetto al ricorso cautelare, l'opponente con atto di citazione ha per la prima volta eccepito g) l'illegittimità del pignoramento per violazione dell'art. 17 bis D.Lgs. n. 546/1992, ovvero la nullità del pignoramento per sospensione legale della riscossione,
h) la nullità del pignoramento opposto in quanto azionato da Concessionario incompetente per territorio.
Deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità dei presenti motivi di opposizione, poiché tardivi.
Del resto, i giudici di legittimità hanno avuto modo di chiarire, anche di recente, che “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché
619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina
l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena” (Cass. n. 25170/2018). In altri termini, dalla natura necessariamente bifasica dell'opposizione consegue che i motivi spiegati solo nella fase del merito non possano essere esaminati, in quanto non preceduti dalla necessaria fase cautelare.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
- (avuto riguardo all' , scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00 tenuto conto del CP_3 complessivo credito previdenziale;
esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi;
parametri minimi stante la semplicità delle questioni trattate),
- (avuto riguardo ad , scaglione da € 260.001,00 ad € 520.000,00 tenuto conto del CP_8 credito azionato in via esecutiva;
esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi;
parametri minimi stante la semplicità delle questioni trattate),
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni Parte_1 diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario a conoscere dei motivi di opposizione sub lett. b) e d) avuto riguardo alle cartelle tributarie,
- rigetta i motivi di opposizione sub lett. lett. b) e d) avuto riguardo alla carella extratributaria e agli avvisi di addebito,
- rigetta i motivi di opposizione sub lett. a), c), e), f),
- dichiara inammissibili i motivi di opposizione sub lett. g) e h),
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_4 delle spese di lite che liquida in € 6.023,00 oltre accessori di legge se dovuti,
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida Parte_1 CP_3 in € 4.217,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Si comunichi.
Roma, 19.03.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Cristina Liverani)
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