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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/04/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 22 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: indennità, rendita vitalizia Inail o altra equivalente – vertente
tra
Parte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Roberto Giglio e Girolamo Ceci;
ricorrente
e
Controparte_1
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida". Con ricorso depositato il 27 maggio 2025 parte ricorrente, muratore edile dal 1971 ad ottobre 2019, già titolare di una preesistenza lavorativa di danno biologico del 6% per altre malattie professionali (ernie discali), come da estratto INAIL in atti, lamenta che a seguito di tale attività lavorativa gli è stato riscontrato “tendinosi del sovraspinoso”;
di aver chiesto invano all'INAIL il riconoscimento della eziopatologia lavorativa della suddetta patologia;
ha chiesto che, accertata l'inabilità permanente pari al 7% o ad altra misura come accertata in giudizio, l'INAIL fosse condannata alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo in capitale.
L'INAIL si è costituito deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa
è stata decisa.
La domanda è fondata nei termini che seguono, basandosi il giudizio di questo giudice sulle valutazioni del CTU, che appaiono adeguate rispetto all'esame della documentazione addotta dal ricorrente e congrue dal punto di vista logico.
Il consulente ha ritenuto quanto segue:
“VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
Dalla documentazione agli atti e dalla visita del giorno 5.12.24, risulta che il signor è affetto da tendinopatia Parte_1 degenerativa dei muscoli sovraspinosi, in particolare a destra e dei capi lunghi dei bicipiti brachiali in soggetto che dal 1971, sempre nel campo della edilizia, utilizza gli arti superiori sia in altezza al di sopra delle spalle, come avviene nel lavoro di intonachista, sia per sollevamento
e movimentazione di pesi, sia ancora per l'uso di strumenti vibranti con conseguente compromissione delle strutture ossee articolari e tendinee periarticolari delle due scapolo omerali.
Si ritiene pertanto che relativamente alla suddetta patologia il ricorrente abbia subito un danno valutabile nella misura del 4% (quattro per cento).
Dato che al signor è stato riconosciuta il Parte_1
22.06.2021 menomazione della integrità psico fisica pari al 6% per patologia vertebrale, il grado di danno complessivo è pertanto valutato nel 10% (dieci per cento)”.
Quanto affermato dal CTU è, quindi, fondato sul diretto esame obiettivo e sull'analisi della documentazione medica, nonché sorretto da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici: si tratta di valutazioni che possono essere senz'altro condivise.
La domanda, pertanto, deve essere accolta con riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura complessiva del 10%, inclusivo del danno biologico del 6% già riconosciuto per altra malattia professionale, con conseguente condanna dell'INAIL alla corresponsione dell'indennizzo in sorte capitale, comprensivo di arretrati dalla domanda amministrativa, nonché di interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di legge.
All'accoglimento del ricorso consegue a carico dell'INAIL il pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, nonché delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 7020/2024 RG, ogni Parte_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a una Parte_1 menomazione della integrità psico-fisica nella misura complessiva del 10%;
- di conseguenza condanna l'INAIL alla liquidazione del danno biologico, in considerazione della preesistenza lavorativa, nella misura del 10% in sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
- condanna l'INAIL al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella misura di € 800, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u..
Bari, 22 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 22 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: indennità, rendita vitalizia Inail o altra equivalente – vertente
tra
Parte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Roberto Giglio e Girolamo Ceci;
ricorrente
e
Controparte_1
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida". Con ricorso depositato il 27 maggio 2025 parte ricorrente, muratore edile dal 1971 ad ottobre 2019, già titolare di una preesistenza lavorativa di danno biologico del 6% per altre malattie professionali (ernie discali), come da estratto INAIL in atti, lamenta che a seguito di tale attività lavorativa gli è stato riscontrato “tendinosi del sovraspinoso”;
di aver chiesto invano all'INAIL il riconoscimento della eziopatologia lavorativa della suddetta patologia;
ha chiesto che, accertata l'inabilità permanente pari al 7% o ad altra misura come accertata in giudizio, l'INAIL fosse condannata alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo in capitale.
L'INAIL si è costituito deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa
è stata decisa.
La domanda è fondata nei termini che seguono, basandosi il giudizio di questo giudice sulle valutazioni del CTU, che appaiono adeguate rispetto all'esame della documentazione addotta dal ricorrente e congrue dal punto di vista logico.
Il consulente ha ritenuto quanto segue:
“VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
Dalla documentazione agli atti e dalla visita del giorno 5.12.24, risulta che il signor è affetto da tendinopatia Parte_1 degenerativa dei muscoli sovraspinosi, in particolare a destra e dei capi lunghi dei bicipiti brachiali in soggetto che dal 1971, sempre nel campo della edilizia, utilizza gli arti superiori sia in altezza al di sopra delle spalle, come avviene nel lavoro di intonachista, sia per sollevamento
e movimentazione di pesi, sia ancora per l'uso di strumenti vibranti con conseguente compromissione delle strutture ossee articolari e tendinee periarticolari delle due scapolo omerali.
Si ritiene pertanto che relativamente alla suddetta patologia il ricorrente abbia subito un danno valutabile nella misura del 4% (quattro per cento).
Dato che al signor è stato riconosciuta il Parte_1
22.06.2021 menomazione della integrità psico fisica pari al 6% per patologia vertebrale, il grado di danno complessivo è pertanto valutato nel 10% (dieci per cento)”.
Quanto affermato dal CTU è, quindi, fondato sul diretto esame obiettivo e sull'analisi della documentazione medica, nonché sorretto da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici: si tratta di valutazioni che possono essere senz'altro condivise.
La domanda, pertanto, deve essere accolta con riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura complessiva del 10%, inclusivo del danno biologico del 6% già riconosciuto per altra malattia professionale, con conseguente condanna dell'INAIL alla corresponsione dell'indennizzo in sorte capitale, comprensivo di arretrati dalla domanda amministrativa, nonché di interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di legge.
All'accoglimento del ricorso consegue a carico dell'INAIL il pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, nonché delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 7020/2024 RG, ogni Parte_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a una Parte_1 menomazione della integrità psico-fisica nella misura complessiva del 10%;
- di conseguenza condanna l'INAIL alla liquidazione del danno biologico, in considerazione della preesistenza lavorativa, nella misura del 10% in sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
- condanna l'INAIL al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella misura di € 800, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u..
Bari, 22 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile