Articolo 1 della Legge 10 marzo 1969, n. 90
Articolo 2
Versione
24 aprile 1969
Art. 1.
E' concesso a favore dell'Opera nazionale maternita' ed infanzia (ONMI) un contributo straordinario di lire 13 miliardi per il ripiano dei disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1967 e ad integrazione delle disponibilita' per l'anno 1968.
La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.
Entrata in vigore il 24 aprile 1969
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