Art. 1.
E' concesso a favore dell'Opera nazionale maternita' ed infanzia (ONMI) un contributo straordinario di lire 13 miliardi per il ripiano dei disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1967 e ad integrazione delle disponibilita' per l'anno 1968.
La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.
E' concesso a favore dell'Opera nazionale maternita' ed infanzia (ONMI) un contributo straordinario di lire 13 miliardi per il ripiano dei disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1967 e ad integrazione delle disponibilita' per l'anno 1968.
La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.