Art. 6.
Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1974, il trattamento di pensione diretta, quello di pensione indiretta e di riversibilita' normale, quello di pensione diretta di privilegio, quello di pensione indiretta e di riversibilita' di pensione di privilegio e quello di indennita' una volta tanto, determinato, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma primo, 2, 3, 4 e 5 della presente legge, nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei loro superstiti e' ridotto ai tre quarti. Ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, pure ridotta ai tre quarti nei limiti massimi indicati nel penultimo comma dell'articolo 3 e nell'ultimo comma dell'articolo 4, si considerano i proventi di cui al n. 1 dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1959, n. 1229 , aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 169 e del secondo comma dell'articolo 171 del decreto stesso e dell' articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048 .
Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1974, il trattamento di pensione diretta, quello di pensione indiretta e di riversibilita' normale, quello di pensione diretta di privilegio, quello di pensione indiretta e di riversibilita' di pensione di privilegio e quello di indennita' una volta tanto, determinato, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma primo, 2, 3, 4 e 5 della presente legge, nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei loro superstiti e' ridotto ai tre quarti. Ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, pure ridotta ai tre quarti nei limiti massimi indicati nel penultimo comma dell'articolo 3 e nell'ultimo comma dell'articolo 4, si considerano i proventi di cui al n. 1 dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1959, n. 1229 , aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 169 e del secondo comma dell'articolo 171 del decreto stesso e dell' articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048 .