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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/04/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.L. 507/2023
TRIBUNALE DI MANTOVA
-Sezione lavoro-
*****
Nel procedimento R.G.L. 507/2023, promosso da
(CF. Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ), con gli avvocati Cinzia Ganzerli e Parte_2 C.F._2
Domenico Naso
e Email_1 Email_2
Ricorrenti
contro
:
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTO RESISTENTE-
CONTUMACE
*****
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 16.4.2025, alle ore 9.00, dinnanzi al Giudice Emanuele Croci, sono comparsi:
Per la ricorrente, l'avv. Ganzerli
Per il , nessuno, CP_1
*****
Il Giudice prende atto dell'identità dei soggetti partecipanti, che collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza.
Su invito del giudice i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
***** A questo punto, il procuratore di parte ricorrente discute la causa, riportandosi agli atti, facendo presente che i docenti sono tutti attualmente in servizio, come da contratti depositati in atti con nota del 1.10.2024.
*****
Esaurita la discussione,
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio, dando atto che il procuratore rinuncia alla lettura del dispositivo.
Su invito del giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
*****
All'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza, pubblicamente letta:
Mantova, 16.02.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Emanuele CROCI
Pag. 2 di 11 UDIENZA DEL 16.4.2025 N. 507/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
***** in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
Emanuele CROCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(CF. Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ), con gli avvocati Cinzia Ganzerli e Parte_2 C.F._2
Domenico Naso
- Email_1 Email_2
- Ricorrenti -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
-Resistente contumace-
Oggetto: carta docente All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
*****
1. Le conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 27.7.2023 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio avanti al
Tribunale di Mantova – Sezione Lavoro – il Controparte_1
per sentir accogliere
[...]
- quanto a , le seguenti conclusioni: CP_2
Pag. 3 di 11 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere:
A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
B) Condannare il (già al Controparte_1 Controparte_1 pagamento in favore dei ricorrenti, come di seguito specificato: € 1.500,00 a Parte_1
per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23; € 2.000,00 a
[...] Parte_2 per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21; per la somma totale di € 3.500,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Ciò oltre a spese di lite da distrarsi.
*** * ***
2. Fatto e svolgimento del processo
2.1. I ricorrenti hanno esposto, nell'atto introduttivo, di aver svolto attività lavorativa come docenti alle dipendenze del in forza di vari contratti Controparte_1 di lavoro di durata annuale.
In particolare, quanto a : Parte_1 di aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso Controparte_1 in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche come da prospetto riassuntivo che segue:
- a.s. 2020/21: dal 12.10.20 al 31.08.21 per insegnamento di CI (docc. 1 e 1 bis - ricorso);
- a.s. 2021/22: dal 13.09.21 al 31.08.22 per insegnamento di AT (docc. 1 e 1 bis - ricorso);
- a.s. 2022/23: dal 09.09.22 al 31.08.23 per insegnamento di AT (docc. 1 e 1 bis - ricorso);
Nell'a.s. 2022/23 in servizio presso l'IC “Vanoni” di Viadana (MN).
Quanto a Pt_2 di aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso Controparte_1 in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche come da prospetto che segue
- a.s. 2017/18: dal 25.09.17 al 31.08.18 per insegnamento di OS (docc. 1 e 1 bis
- ricorso);
Pag. 4 di 11 - a.s. 2018/19: dal 20.09.18 al 31.08.19 per insegnamento di OS (docc. 1 e 1 bis);
- a.s. 2019/20: dal 12.09.19 al 31.08.20 per insegnamento di OS (docc. 1 e 1 bis
- ricorso);
- a.s. 2020/21: dal 11.09.20 al 31.08.21 per insegnamento di OS (docc. 1 e 1 bis
- ricorso);
Di ruolo nell'a.s. 2022/23 presso l'IC “Dosolo Pomponesco” di Viadana (MN).
2.2. Entrambi i ricorrenti hanno documentato l'esistenza e l'esecuzione di questi rapporti, svolgendo attività, sotto ogni profilo, omogenee a quelle dei colleghi a tempo indeterminato.
2.3. La difesa di parte attrice ha inoltre precisato, con note depositate, che sussiste, con riguardo a tutti i ricorrenti, il requisito della permanenza in servizio, come risulta dalla documentazione in atti depositata in data 1.10.2024.
2.4. Con il ricorso essi lamentano di non aver potuto usufruire, diversamente dai docenti di ruolo, della carta elettronica dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, per l'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Beneficio che è stato illegittimamente negato da parte dell'amministrazione, e ciò in violazione del principio di non discriminazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza sul punto.
2.6. Radicato il contraddittorio, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, il giudice dichiarava la contumacia del convenuto, quindi, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione, svoltasi con modalità di cui all'art. 127 bis c.p.c.
*****
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
*****
3. Ragioni della decisione
Al fine di dare conto delle ragioni dell'accoglimento del ricorso - nonché di illustrare le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente - è utile ricostruire sinteticamente il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, richiamando nella motivazione la giurisprudenza anche di questo Tribunale che si è pronunciata sul tema.
Pag. 5 di 11 *** * ***
3.1. Inquadramento normativo della controversia
3.1.1 Ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
*****
3.1.2. Sulla questione oggetto di causa, si è pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di CP_1 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e
Pag. 6 di 11 software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
3.1.3. Nella suddetta decisione, il Giudice Europeo ha evidenziato come, “ai sensi dell'articolo
282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre
2007, preved[a], al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
3.1.4. Come ha già correttamente osservato il Tribunale di Milano, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro
(al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano, Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006)
3.1.5. Tale beneficio è stato inoltre recentemente esteso anche al personale educativo: “in tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi
Pag. 7 di 11 oneri formativi (Cass. Ord. n. 9895 del 11.4.2024). E nella stessa direzione si è pronunciato anche questo tribunale (ex plurimis, sentenza n. 161/2023 del 6.7.2023).
3.1.6. In questo senso, d'altronde, si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 16 marzo
2022, n. 1842, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (parte motiva).
3.1.6. Il Giudice Amministrativo, peraltro, ha evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento” (parte motiva).
3.1.7. Sulla base della richiamata motivazione, sono stati annullati il D.P.C.M. 25 settembre
2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
*****
3.2. Nel merito: la fondatezza delle domande azionate dalle parti ricorrenti
3.2.1. I principi sopra richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva tale da giustificare un differente trattamento delle odierne parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo.
3.2.2. Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle
Pag. 8 di 11 attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi che coprano – in ogni caso – un arco temporale significativo e rilevante, come nel caso di specie a proposito della ricorrente , Parte_3 tenuto conto della funzione propria dell'emolumento di cui si discute.
3.2.3. Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali – quelli interessati da supplenze di breve periodo – il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri. Conseguenza, evidentemente, inaccettabile.
*****
3.2.4. Si osservi, d'altra parte, che in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziato il Supremo Collegio, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c.
3.2.5. Con sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961, infatti, la Corte di Cassazione ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti (per i quali, si è visto, la formazione è – al contempo – diritto e dovere), ed ha ravvisato la necessità di rimuovere la discriminazione per disparità di trattamento subita dagli assunti a tempo determinato (per le assunzioni sussumibili nel concetto di didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) rispetto ai docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente alla stregua di questi ultimi.
3.2.6. Il Giudice di legittimità ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica di questa tipologia di contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
3.2.7. A dispetto di quanto sostenuto dall'Amministrazione convenuta nelle difese svolte in questa tipologia di contenzioso, peraltro, il Supremo Collegio ha escluso che possa assumere rilevanza la mancata presentazione della domanda da parte del docente precario,
Pag. 9 di 11 così come che possa trovare applicazione il regime di decadenza previsto per il caso di mancata utilizzazione nel biennio.
*****
4. Conclusioni
4.1. Alla luce di quanto sin qui considerato, deve dunque ritenersi accertato il diritto dei ricorrenti di ottenere, rispettivamente, la carta docente per gli anni scolastici indicati nel ricorso introduttivo per l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, facendo disapplicazione, per i motivi anzidetti, delle citate norme interne confliggenti con il dettato comunitario sopra ricostruito.
*****
4.2.
Considerato che
tutti i ricorrenti sono attualmente all'interno del sistema scolastico,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione dei medesimi la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che egli ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
4.3. In proposito si osserva, da un lato, che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015; dall'altro, che l'importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, in quanto – ex art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – lo stesso è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.
*****
4.4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo che tiene conto della natura seriale della controversia, con distrazione a favore del procuratore costituito.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
Pag. 10 di 11 nei confronti di Parte_1 accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023;
Conseguentemente, condanna la parte convenuta resistente a mettere a disposizione del ricorrente, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente, detta carta docente, o altro equipollente, per l'importo complessivo di € 1.500,00, così che lo stesso ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Nei confronti di Parte_2 accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;
Conseguentemente, condanna la parte convenuta resistente a mettere a disposizione della ricorrente, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente, detta carta docente, o altro equipollente, per l'importo complessivo di € 2.000,00, così che la stessa ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
*****
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di tutti i suddetti ricorrenti in complessivi € 1.030,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori dei ricorrenti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva
Mantova, 16.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Emanuele CROCI
Pag. 11 di 11
TRIBUNALE DI MANTOVA
-Sezione lavoro-
*****
Nel procedimento R.G.L. 507/2023, promosso da
(CF. Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ), con gli avvocati Cinzia Ganzerli e Parte_2 C.F._2
Domenico Naso
e Email_1 Email_2
Ricorrenti
contro
:
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTO RESISTENTE-
CONTUMACE
*****
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 16.4.2025, alle ore 9.00, dinnanzi al Giudice Emanuele Croci, sono comparsi:
Per la ricorrente, l'avv. Ganzerli
Per il , nessuno, CP_1
*****
Il Giudice prende atto dell'identità dei soggetti partecipanti, che collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza.
Su invito del giudice i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
***** A questo punto, il procuratore di parte ricorrente discute la causa, riportandosi agli atti, facendo presente che i docenti sono tutti attualmente in servizio, come da contratti depositati in atti con nota del 1.10.2024.
*****
Esaurita la discussione,
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio, dando atto che il procuratore rinuncia alla lettura del dispositivo.
Su invito del giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
*****
All'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza, pubblicamente letta:
Mantova, 16.02.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Emanuele CROCI
Pag. 2 di 11 UDIENZA DEL 16.4.2025 N. 507/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
***** in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
Emanuele CROCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(CF. Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ), con gli avvocati Cinzia Ganzerli e Parte_2 C.F._2
Domenico Naso
- Email_1 Email_2
- Ricorrenti -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
-Resistente contumace-
Oggetto: carta docente All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
*****
1. Le conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 27.7.2023 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio avanti al
Tribunale di Mantova – Sezione Lavoro – il Controparte_1
per sentir accogliere
[...]
- quanto a , le seguenti conclusioni: CP_2
Pag. 3 di 11 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere:
A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
B) Condannare il (già al Controparte_1 Controparte_1 pagamento in favore dei ricorrenti, come di seguito specificato: € 1.500,00 a Parte_1
per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23; € 2.000,00 a
[...] Parte_2 per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21; per la somma totale di € 3.500,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Ciò oltre a spese di lite da distrarsi.
*** * ***
2. Fatto e svolgimento del processo
2.1. I ricorrenti hanno esposto, nell'atto introduttivo, di aver svolto attività lavorativa come docenti alle dipendenze del in forza di vari contratti Controparte_1 di lavoro di durata annuale.
In particolare, quanto a : Parte_1 di aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso Controparte_1 in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche come da prospetto riassuntivo che segue:
- a.s. 2020/21: dal 12.10.20 al 31.08.21 per insegnamento di CI (docc. 1 e 1 bis - ricorso);
- a.s. 2021/22: dal 13.09.21 al 31.08.22 per insegnamento di AT (docc. 1 e 1 bis - ricorso);
- a.s. 2022/23: dal 09.09.22 al 31.08.23 per insegnamento di AT (docc. 1 e 1 bis - ricorso);
Nell'a.s. 2022/23 in servizio presso l'IC “Vanoni” di Viadana (MN).
Quanto a Pt_2 di aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso Controparte_1 in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche come da prospetto che segue
- a.s. 2017/18: dal 25.09.17 al 31.08.18 per insegnamento di OS (docc. 1 e 1 bis
- ricorso);
Pag. 4 di 11 - a.s. 2018/19: dal 20.09.18 al 31.08.19 per insegnamento di OS (docc. 1 e 1 bis);
- a.s. 2019/20: dal 12.09.19 al 31.08.20 per insegnamento di OS (docc. 1 e 1 bis
- ricorso);
- a.s. 2020/21: dal 11.09.20 al 31.08.21 per insegnamento di OS (docc. 1 e 1 bis
- ricorso);
Di ruolo nell'a.s. 2022/23 presso l'IC “Dosolo Pomponesco” di Viadana (MN).
2.2. Entrambi i ricorrenti hanno documentato l'esistenza e l'esecuzione di questi rapporti, svolgendo attività, sotto ogni profilo, omogenee a quelle dei colleghi a tempo indeterminato.
2.3. La difesa di parte attrice ha inoltre precisato, con note depositate, che sussiste, con riguardo a tutti i ricorrenti, il requisito della permanenza in servizio, come risulta dalla documentazione in atti depositata in data 1.10.2024.
2.4. Con il ricorso essi lamentano di non aver potuto usufruire, diversamente dai docenti di ruolo, della carta elettronica dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, per l'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Beneficio che è stato illegittimamente negato da parte dell'amministrazione, e ciò in violazione del principio di non discriminazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza sul punto.
2.6. Radicato il contraddittorio, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, il giudice dichiarava la contumacia del convenuto, quindi, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione, svoltasi con modalità di cui all'art. 127 bis c.p.c.
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Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
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3. Ragioni della decisione
Al fine di dare conto delle ragioni dell'accoglimento del ricorso - nonché di illustrare le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente - è utile ricostruire sinteticamente il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, richiamando nella motivazione la giurisprudenza anche di questo Tribunale che si è pronunciata sul tema.
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3.1. Inquadramento normativo della controversia
3.1.1 Ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
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3.1.2. Sulla questione oggetto di causa, si è pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di CP_1 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e
Pag. 6 di 11 software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
3.1.3. Nella suddetta decisione, il Giudice Europeo ha evidenziato come, “ai sensi dell'articolo
282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre
2007, preved[a], al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
3.1.4. Come ha già correttamente osservato il Tribunale di Milano, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro
(al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano, Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006)
3.1.5. Tale beneficio è stato inoltre recentemente esteso anche al personale educativo: “in tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi
Pag. 7 di 11 oneri formativi (Cass. Ord. n. 9895 del 11.4.2024). E nella stessa direzione si è pronunciato anche questo tribunale (ex plurimis, sentenza n. 161/2023 del 6.7.2023).
3.1.6. In questo senso, d'altronde, si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 16 marzo
2022, n. 1842, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (parte motiva).
3.1.6. Il Giudice Amministrativo, peraltro, ha evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento” (parte motiva).
3.1.7. Sulla base della richiamata motivazione, sono stati annullati il D.P.C.M. 25 settembre
2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
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3.2. Nel merito: la fondatezza delle domande azionate dalle parti ricorrenti
3.2.1. I principi sopra richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva tale da giustificare un differente trattamento delle odierne parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo.
3.2.2. Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle
Pag. 8 di 11 attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi che coprano – in ogni caso – un arco temporale significativo e rilevante, come nel caso di specie a proposito della ricorrente , Parte_3 tenuto conto della funzione propria dell'emolumento di cui si discute.
3.2.3. Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali – quelli interessati da supplenze di breve periodo – il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri. Conseguenza, evidentemente, inaccettabile.
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3.2.4. Si osservi, d'altra parte, che in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziato il Supremo Collegio, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c.
3.2.5. Con sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961, infatti, la Corte di Cassazione ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti (per i quali, si è visto, la formazione è – al contempo – diritto e dovere), ed ha ravvisato la necessità di rimuovere la discriminazione per disparità di trattamento subita dagli assunti a tempo determinato (per le assunzioni sussumibili nel concetto di didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) rispetto ai docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente alla stregua di questi ultimi.
3.2.6. Il Giudice di legittimità ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica di questa tipologia di contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
3.2.7. A dispetto di quanto sostenuto dall'Amministrazione convenuta nelle difese svolte in questa tipologia di contenzioso, peraltro, il Supremo Collegio ha escluso che possa assumere rilevanza la mancata presentazione della domanda da parte del docente precario,
Pag. 9 di 11 così come che possa trovare applicazione il regime di decadenza previsto per il caso di mancata utilizzazione nel biennio.
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4. Conclusioni
4.1. Alla luce di quanto sin qui considerato, deve dunque ritenersi accertato il diritto dei ricorrenti di ottenere, rispettivamente, la carta docente per gli anni scolastici indicati nel ricorso introduttivo per l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, facendo disapplicazione, per i motivi anzidetti, delle citate norme interne confliggenti con il dettato comunitario sopra ricostruito.
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4.2.
Considerato che
tutti i ricorrenti sono attualmente all'interno del sistema scolastico,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione dei medesimi la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che egli ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
4.3. In proposito si osserva, da un lato, che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015; dall'altro, che l'importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, in quanto – ex art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – lo stesso è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.
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4.4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo che tiene conto della natura seriale della controversia, con distrazione a favore del procuratore costituito.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
Pag. 10 di 11 nei confronti di Parte_1 accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023;
Conseguentemente, condanna la parte convenuta resistente a mettere a disposizione del ricorrente, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente, detta carta docente, o altro equipollente, per l'importo complessivo di € 1.500,00, così che lo stesso ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Nei confronti di Parte_2 accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;
Conseguentemente, condanna la parte convenuta resistente a mettere a disposizione della ricorrente, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente, detta carta docente, o altro equipollente, per l'importo complessivo di € 2.000,00, così che la stessa ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
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Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di tutti i suddetti ricorrenti in complessivi € 1.030,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori dei ricorrenti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva
Mantova, 16.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Emanuele CROCI
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