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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Napoli in persona del giudice, dott.ssa M.Rosaria Lombardi ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 23602 del 2024 RG avente ad
OGGETTO: Opposizione a precetto, vertente TRA già in persona del legale rapp.te Parte_1 Parte_2 p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Maurizio Rumolo
OPPONENTE
E
rap. to e difeso dall'Avv. Massimo Villa e dell'avv. Fabrizio Carlino CP_1
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4 novembre 2024 la società in epigrafe indicata ha proposto opposizione al precetto notificatole il 9 ottobre 2024, con il quale ha chiesto il pagamento della CP_1 somma di € 336.354,63 in virtù della sentenza n. 3751/2024 a titolo di risarcimento del danno da mancata assunzione, parametrato alle retribuzioni dovute in base al livello di inquadramento e non corrisposte dal 31 ottobre 2020 fino all'attualità. A fondamento della domanda proposta la società deduceva la carenza di liquidità del credito, l'erroneità del computo degli accessori avendo individuato una data di decorrenza erronea. Concludeva quindi, previa sospensione del titolo e/o del precetto, come di seguito riportato:
- “in accoglimento della presente opposizione, dichiari la nullità, inefficacia ed invalidità dell'atto di precetto opposto notificati come specificato in premessa in data 9 ottobre 2024;
- dichiari, in ogni caso, che sullo stesso non potrà essere avviata alcuna azione esecutiva in danno dell'opponente;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”. Il Giudice non disponeva con decreto emesso inaudita altera parte la sospensione del titolo e del precetto. Si costituiva l'opposto che contestava il fondamento della domanda chiedendone il rigetto. All'odierna udienza di discussione la parte opposta aderiva ai criteri di calcolo indicati dall'opponente ai fini della liquidazione degli accessori, per cui la causa veniva decisa. L'opponente contesta il diritto ad agire esecutivamente dell'istante, contestando la sussistenza del requisito di liquidità del titolo esecutivo, nonché, relativamente a parte del credito, ed in particolare, agli interessi ed alla rivalutazione monetaria. La domanda così proposta è da qualificarsi opposizione all'esecuzione. Ed invero, l'opposizione all'esecuzione ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta, negandosi l'esistenza, la validità e la sussistenza del titolo esecutivo, sia in via relativa contestandosi la pignorabilità di determinati beni ed investe l'"an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi;
laddove, invece, oggetto della opposizione agli atti esecutivi è la denuncia di regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto o di qualsiasi atto del procedimento esecutivo e, quindi, ha ad oggetto il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva.
In particolare, ha natura di opposizione all'esecuzione la domanda con cui la parte sostiene che è superiore a quella da lei dovuta la somma di cui le viene intimato il pagamento e per la cui realizzazione coattiva la controparte minaccia di procedere all'esecuzione forzata. Quanto al merito, ritiene chi scrive che l'opposizione proposta sia parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
L'oggetto della opposizione è relativo alle sole somme richieste a titolo di risarcimento del danno derivato dalla illegittimità del licenziamento ovvero – in altri termini – alla esecutività o meno della condanna al pagamento di una indennità commisurata alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra.
Non è in questione, invece, l'esistenza del titolo esecutivo quanto alle somme richieste a titolo di indennità sostitutiva della reintegra.
La opposizione sul punto è infondata e deve, quindi, essere respinta.
Nella giurisprudenza di legittimità si era registrato un contrasto circa il criterio di verifica per i provvedimenti giudiziari del requisito della “liquidità”, che l'art. 474, co.1c.p.c. richiede per la esistenza del titolo esecutivo.
In particolare, nel campo dell'esecuzione forzata per espropriazione, un indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, presente in particolare nella sezione lavoro, negava valore di titolo esecutivo alla decisione di condanna quando il documento in cui questa era consacrata non conteneva gli elementi sufficienti a rendere liquido il credito con calcolo puramente matematico.
In sostanza si negava che si potesse fare riferimento, per la liquidazione, ad elementi esterni e non desumibili dal titolo, pur se presenti nel processo che aveva portato alla formulazione della condanna
(Così, Cass.: 21 novembre 2006 n. 24649; 23 aprile 2009 n. 9693; 28 aprile 2010 n. 10164).
Si richiedeva in tal caso alla parte di munirsi di successivo titolo esecutivo anche attraverso il ricorso al procedimento monitorio.
A tale indirizzo, se ne contrapponeva un altro, seguito in prevalenza dalla sezione terza, ma presente anche nella sezione lavoro, che consentiva l'integrazione extratestuale, a condizione che i dati di riferimento fossero stati acquisiti al processo in cui il titolo giudiziale si era formato (Così, Cass.: 8 maggio 2003 n. 6983; 29 novembre 2004 n. 22427; 15 marzo 2006 n. 5683; 17 aprile 2009; n. 9245). Le S.U. della Corte di Cass., con la sentenza nr. 11067/2012, hanno risolto il contrasto aderendo a tale ultimo orientamento, sulla base delle seguenti considerazioni:
1. L'art. 474 c.p.c., non pone una preclusione alla verifica degli atti del processo in cui il provvedimento è formato, data la funzione propria del documento giudiziario, che è quella di esprimere il giudizio che si è formato sulla base di quegli atti, sicchè ben può precisarsi per tale via l'oggetto dell'accertamento giudiziario, che è comunque avvenuto;
2. L'esecuzione forzata non inizia soltanto sulla base del documento giudiziario, ma sulla base di questo e del precetto, il quale a sua volta deve contenere la specificazione della prestazione;
3. Sull'inizio delle operazioni esecutive può essere attivato il sindacato del giudice, attraverso le opposizioni che precedono tale inizio. L'incertezza circa l'esatta estensione dell'obbligo dichiarato nella sentenza (e negli altri tipi di provvedimento cui la legge ricollega efficacia esecutiva) si presta ad essere superata pertanto, prima dell'inizio dell'esecuzione, attraverso il rimedio delle opposizioni che la precedono.
Tale orientamento merita di essere condiviso perché aderente al canone costituzionale del giusto processo. La adottata soluzione garantisce, infatti, efficacia alla funzione giurisdizionale, consente la effettiva definizione della controversia ed evita di dare spazio a comportamenti dilatori. Nella fattispecie di causa, però, l'importo della retribuzione globale di fatto era un dato contento nel provvedimento ed infatti, in esso, si legge: “tale somma va parametrata pertanto alla entità della ultima retribuzione mensile lorda, che risulta di € 4.427,75”. Ne consegue l'infondatezza del rilievo. Come in precedenza precisato, l'opponente contesta, altresì, il diritto ad agire esecutivamente in relazione agli accessori individuando una diversa data di decorrenza.
Al riguardo, come già esposto, il ha calcolato gli accessori individuando la diversa data di CP_1 decorrenza e, pertanto, ha ricalcolato gli stessi nella misura di seguito riportata: interessi € 9076,78 (e non € 12286,29) e la rivalutazione € 8526,12 (e non €15371,62). Deve, pertanto, accogliersi in parte l'opposizione proposta dichiarando il diritto dell'opposto ad agire esecutivamente per gli accessori decorrenti dal 29.07.2021.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in relazione alla parte del credito per il quale il creditore non aveva diritto ad agire esecutivamente.
PQM
Così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'opposizione e dichiara il diritto di ad agire CP_1 esecutivamente in virtù della sentenza n., 3751/2024 per € 243.252,26, oltre interessi legali pari ad €9076,78 e rivalutazione monetaria € 8526,12 decorrenti dal 29.7.2021;
2) Condanna parte opposta al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 1315,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge
Napoli, il 26 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott. M.Rosaria Lombardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Napoli in persona del giudice, dott.ssa M.Rosaria Lombardi ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 23602 del 2024 RG avente ad
OGGETTO: Opposizione a precetto, vertente TRA già in persona del legale rapp.te Parte_1 Parte_2 p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Maurizio Rumolo
OPPONENTE
E
rap. to e difeso dall'Avv. Massimo Villa e dell'avv. Fabrizio Carlino CP_1
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4 novembre 2024 la società in epigrafe indicata ha proposto opposizione al precetto notificatole il 9 ottobre 2024, con il quale ha chiesto il pagamento della CP_1 somma di € 336.354,63 in virtù della sentenza n. 3751/2024 a titolo di risarcimento del danno da mancata assunzione, parametrato alle retribuzioni dovute in base al livello di inquadramento e non corrisposte dal 31 ottobre 2020 fino all'attualità. A fondamento della domanda proposta la società deduceva la carenza di liquidità del credito, l'erroneità del computo degli accessori avendo individuato una data di decorrenza erronea. Concludeva quindi, previa sospensione del titolo e/o del precetto, come di seguito riportato:
- “in accoglimento della presente opposizione, dichiari la nullità, inefficacia ed invalidità dell'atto di precetto opposto notificati come specificato in premessa in data 9 ottobre 2024;
- dichiari, in ogni caso, che sullo stesso non potrà essere avviata alcuna azione esecutiva in danno dell'opponente;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”. Il Giudice non disponeva con decreto emesso inaudita altera parte la sospensione del titolo e del precetto. Si costituiva l'opposto che contestava il fondamento della domanda chiedendone il rigetto. All'odierna udienza di discussione la parte opposta aderiva ai criteri di calcolo indicati dall'opponente ai fini della liquidazione degli accessori, per cui la causa veniva decisa. L'opponente contesta il diritto ad agire esecutivamente dell'istante, contestando la sussistenza del requisito di liquidità del titolo esecutivo, nonché, relativamente a parte del credito, ed in particolare, agli interessi ed alla rivalutazione monetaria. La domanda così proposta è da qualificarsi opposizione all'esecuzione. Ed invero, l'opposizione all'esecuzione ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta, negandosi l'esistenza, la validità e la sussistenza del titolo esecutivo, sia in via relativa contestandosi la pignorabilità di determinati beni ed investe l'"an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi;
laddove, invece, oggetto della opposizione agli atti esecutivi è la denuncia di regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto o di qualsiasi atto del procedimento esecutivo e, quindi, ha ad oggetto il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva.
In particolare, ha natura di opposizione all'esecuzione la domanda con cui la parte sostiene che è superiore a quella da lei dovuta la somma di cui le viene intimato il pagamento e per la cui realizzazione coattiva la controparte minaccia di procedere all'esecuzione forzata. Quanto al merito, ritiene chi scrive che l'opposizione proposta sia parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
L'oggetto della opposizione è relativo alle sole somme richieste a titolo di risarcimento del danno derivato dalla illegittimità del licenziamento ovvero – in altri termini – alla esecutività o meno della condanna al pagamento di una indennità commisurata alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra.
Non è in questione, invece, l'esistenza del titolo esecutivo quanto alle somme richieste a titolo di indennità sostitutiva della reintegra.
La opposizione sul punto è infondata e deve, quindi, essere respinta.
Nella giurisprudenza di legittimità si era registrato un contrasto circa il criterio di verifica per i provvedimenti giudiziari del requisito della “liquidità”, che l'art. 474, co.1c.p.c. richiede per la esistenza del titolo esecutivo.
In particolare, nel campo dell'esecuzione forzata per espropriazione, un indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, presente in particolare nella sezione lavoro, negava valore di titolo esecutivo alla decisione di condanna quando il documento in cui questa era consacrata non conteneva gli elementi sufficienti a rendere liquido il credito con calcolo puramente matematico.
In sostanza si negava che si potesse fare riferimento, per la liquidazione, ad elementi esterni e non desumibili dal titolo, pur se presenti nel processo che aveva portato alla formulazione della condanna
(Così, Cass.: 21 novembre 2006 n. 24649; 23 aprile 2009 n. 9693; 28 aprile 2010 n. 10164).
Si richiedeva in tal caso alla parte di munirsi di successivo titolo esecutivo anche attraverso il ricorso al procedimento monitorio.
A tale indirizzo, se ne contrapponeva un altro, seguito in prevalenza dalla sezione terza, ma presente anche nella sezione lavoro, che consentiva l'integrazione extratestuale, a condizione che i dati di riferimento fossero stati acquisiti al processo in cui il titolo giudiziale si era formato (Così, Cass.: 8 maggio 2003 n. 6983; 29 novembre 2004 n. 22427; 15 marzo 2006 n. 5683; 17 aprile 2009; n. 9245). Le S.U. della Corte di Cass., con la sentenza nr. 11067/2012, hanno risolto il contrasto aderendo a tale ultimo orientamento, sulla base delle seguenti considerazioni:
1. L'art. 474 c.p.c., non pone una preclusione alla verifica degli atti del processo in cui il provvedimento è formato, data la funzione propria del documento giudiziario, che è quella di esprimere il giudizio che si è formato sulla base di quegli atti, sicchè ben può precisarsi per tale via l'oggetto dell'accertamento giudiziario, che è comunque avvenuto;
2. L'esecuzione forzata non inizia soltanto sulla base del documento giudiziario, ma sulla base di questo e del precetto, il quale a sua volta deve contenere la specificazione della prestazione;
3. Sull'inizio delle operazioni esecutive può essere attivato il sindacato del giudice, attraverso le opposizioni che precedono tale inizio. L'incertezza circa l'esatta estensione dell'obbligo dichiarato nella sentenza (e negli altri tipi di provvedimento cui la legge ricollega efficacia esecutiva) si presta ad essere superata pertanto, prima dell'inizio dell'esecuzione, attraverso il rimedio delle opposizioni che la precedono.
Tale orientamento merita di essere condiviso perché aderente al canone costituzionale del giusto processo. La adottata soluzione garantisce, infatti, efficacia alla funzione giurisdizionale, consente la effettiva definizione della controversia ed evita di dare spazio a comportamenti dilatori. Nella fattispecie di causa, però, l'importo della retribuzione globale di fatto era un dato contento nel provvedimento ed infatti, in esso, si legge: “tale somma va parametrata pertanto alla entità della ultima retribuzione mensile lorda, che risulta di € 4.427,75”. Ne consegue l'infondatezza del rilievo. Come in precedenza precisato, l'opponente contesta, altresì, il diritto ad agire esecutivamente in relazione agli accessori individuando una diversa data di decorrenza.
Al riguardo, come già esposto, il ha calcolato gli accessori individuando la diversa data di CP_1 decorrenza e, pertanto, ha ricalcolato gli stessi nella misura di seguito riportata: interessi € 9076,78 (e non € 12286,29) e la rivalutazione € 8526,12 (e non €15371,62). Deve, pertanto, accogliersi in parte l'opposizione proposta dichiarando il diritto dell'opposto ad agire esecutivamente per gli accessori decorrenti dal 29.07.2021.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in relazione alla parte del credito per il quale il creditore non aveva diritto ad agire esecutivamente.
PQM
Così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'opposizione e dichiara il diritto di ad agire CP_1 esecutivamente in virtù della sentenza n., 3751/2024 per € 243.252,26, oltre interessi legali pari ad €9076,78 e rivalutazione monetaria € 8526,12 decorrenti dal 29.7.2021;
2) Condanna parte opposta al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 1315,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge
Napoli, il 26 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott. M.Rosaria Lombardi