Sentenza 6 dicembre 2013
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità facendoli apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sui quali pertanto grava l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca.
Commentario • 1
- 1. La confisca di prevenzione non è automaticamente revocata se sopravviene una sentenza di assoluzioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 febbraio 2022
In tema di confisca di prevenzione, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca, ovvero che il terzo abbia acquistato a titolo lecito autonomo il bene. Cassazione penale sez. V, 22/11/2021, (ud. 22/11/2021, dep. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2013, n. 49878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49878 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 06/12/2013
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 1888
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 19357/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. PP SA, nata a [...] il [...];
2. TE FI, nato a [...] il [...];
4. TE SE, nato a [...] il [...];
avverso il decreto del 21/12/2012 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Gialanella Antonio, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il decreto sopra indicato la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente il provvedimento di primo grado del 15/02/2010 del Tribunale di Agrigento, disponendo la revoca della confisca di una serie di beni intestati ovvero appartenenti a parenti ed affini di TE SE, e confermava nel resto il medesimo provvedimento con il quale il Tribunale di Agrigento aveva disposto nei confronti dello stesso TE SE, nonché di PP SA e TE FI, rispettivamente moglie e figlio del primo, dell'applicazione della medesima misura di prevenzione patrimoniale in relazione ad una serie di beni immobili e mobili intestati al proposto TE SE ovvero nella disponibilità di questi, pur formalmente intestati agli anzidetti congiunti.
Rilevava la Corte di appello come la misura dovesse essere disposta nei riguardi di TE SE - già destinatario, con provvedimento definitivo adottato in altro procedimento, della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, in quanto indiziato di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso - su beni dei quali il prevenuto poteva disporre direttamente e indirettamente, da considerare il frutto di attività illecite ovvero l'effetto del reimpiego, dato che gli elementi indiziari acquisiti avevano dimostrato che, fin dall'inizio degli anni Novanta, TE SE aveva gestito una impresa edile attiva nel sistema di aggiudicazioni fraudolente e di condizionamento degli appalti pubblici gestito dall'associazione mafiosa "cosa nostra" nella provincia di Agrigento: impresa che, pur svolgendo attività economiche formalmente lecite, doveva ritenersi anch'essa "mafiosa", in quanto stabilmente impiegata per il perseguimento dei fini delittuosi di quella organizzazione criminale.
2. Avverso tale decreto hanno presentato ricorso TE SE, quale destinatario diretto della misura di prevenzione, ed i suoi stretti congiunti, la moglie PP SA ed il figlio TE FI, i quali, con atto sottoscritto dal loro difensore avv. Alessandro Reale, hanno dedotto la violazione di legge, in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 4 e L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, ed il vizio di motivazione, per mancanza o manifesta illogicità, per avere la Corte di appello erroneamente confermato il provvedimento dispositivo della confisca, benché fosse stato accertato che gli interessati avevano giustificato la liceità di tutte le loro acquisizioni ed attività; che la confisca fosse stata disposta sull'intero patrimonio familiare, senza alcuna distinzione con riferimento a ciascuno dei beni oggetto di ablazione e senza valutare la provenienza sicuramente lecita di alcuni di essi e la riferibilità esclusivamente al figlio FI di una impresa individuale;
e che la misura di prevenzione patrimoniale fosse stata applicata nonostante nel processo penale svoltosi a suo carico, TE SE fosse stato assolto dal reato di cui all'art. 416 bis c.p., e condannato in relazione ad alcuni reati, per i quali,
però, era stata esclusa la contestata circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7. 3. Con conclusioni rassegnate per iscritto il 19/07/2013, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi.
4. Con memoria del 18/10/2013, l'avv. Alessandro Reale, difensore dei tre ricorrenti, è tornato ad insistere per l'accoglimento delle richieste formulate con l'atto di impugnazione, sottolineando, in particolare, di avere presentato il ricorso quale procuratore speciale della PP e di TE figlio, ed evidenziando l'assenza di motivazione in ordine ad una serie di circostanziate doglianze che erano state formulate con l'atto di appello.
4. Ritiene la Corte che i ricorsi siano inammissibili.
4.1. Tali sono i ricorsi presentati nell'interesse di PP SA e TE FI, terzi rispetto al congiunto TE SE, destinatario della proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, in quanto l'atto di impugnazione risulta sottoscritto dall'avv. Alessandro Reale, che - come si evince dall'annotazione in calce al ricorso - i due prevenuti avevano nominato come loro difensore e non anche come loro procuratore speciale.
Sul punto non vi è ragione per non confermare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale, in tema di procedimento di prevenzione, il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca;
ne' a tal fine può assumere rilievo la distinzione tra i casi in cui il terzo intervenga volontariamente, e quelli in cui sia intervenuto "iussu iudicis", poiché in entrambi i casi i soggetti intervenienti non sono destinatari della chiesta misura di prevenzione e risultano, quindi, portatori, nel procedimento di prevenzione, di un mero interesse di natura civilistica (così, tra le tante, in relazione alla L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2, applicabile in via transitoria nel caso di specie, Sez. 1, n. 10398 del 29/02/2012, Luca ed altri, Rv. 252925;
Sez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Bonura, Rv. 249873; Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Pace e altri, Rv. 245440; conf., sotto la vigenza del nuovo d.lgs. n. 159 del 2011, Sez. 2, n. 27037 del 27/03/2012, Bini, Rv. 253404).
4.2. Inammissibile è il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di TE SE, in quanto è pacifico che, contro i provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione anche patrimoniali, il ricorso per cassazione possa essere proposto esclusivamente per violazione di legge e non anche per vizi di motivazione, giusta il combinato disposto della L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2, e L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11.
Nè nel caso di specie è configurabile una violazione di legge per totale mancanza di motivazione, avendo la Corte di appello di Palermo risposto compiutamente a tutte le censure che erano state mosse con l'impugnazione presentata contro il provvedimento ablatorio adottato dal Tribunale di Agrigento. In tal senso è significativo come, nel ricorso, sia stata espressamente lamentata una manifesta illogicità della motivazione, mentre nei casi in cui è stata prospettata una motivazione apparente, si è, invero, sostanzialmente sollecitata la Cassazione ad un'inammissibile rilettura delle emergenze procedimentali, allo scopo di tentare di ottenere una differente interpretazione dei dati informativi acquisiti.
4.3. Il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di TE SE, nella parte in cui è stata dedotta una violazione di legge in relazione a taluni specifici aspetti del percorso argomentativo seguito dai Giudici di merito, è inammissibile perché generico.
Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a riproporre gli argomenti contenuti nell'atto di appello e ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata. Pronuncia con la quale, con una corretta applicazione dei parametri legali di riferimento, erano state analiticamente indicate le ragioni per le quali le doglianze dell'appellante fossero infondate, avendo la Corte palermitana chiarito:
- come fosse irrilevante che TE SE era stato assolto dal reato associativo di cui all'art. 416 bis c.p., in quanto nel distinto procedimento di prevenzione, finalizzato all'applicazione della misura personale della sorveglianza speciale, definito nell'aprile del 2006, era stata accertata, peraltro anche sulla base di elementi di cognizione acquisiti in epoca posteriore alla pronuncia di assoluzione emessa nel giudizio di cognizione nel maggio del 2005, la pericolosità sociale del prevenuto per la sussistenza di indizi di una sua appartenenza all'associazione di stampo mafioso "cosa nostra" e per l'accertata diretta e stabile riferibilità a tale organizzazione criminale, fin dai primi anni Novanta, dell'attività svolta dalla impresa edile del Montellaro allo scopo di realizzare il fine delittuoso di tale sodalizio di illecito condizionamento della gestione degli appalti pubblici nella zona dell'agrigentino, settore controllato dagli affiliati alla locale famiglia mafiosa di "cosa nostra" (v. pagg.
7-10 decr. impugn.): ciò in conformità alla regula iuris, espressa da un solido indirizzo ermeneutico della Suprema Corte, secondo la quale nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione, specie quando essi abbiano dato luogo ad una pronuncia assolutoria, delle ragioni per cui siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto (così, ex multis, Sez. 6, n. 4668 del 08/01/2013, Parmigiano e altri, Rv. 254417);
- come, a fronte della presunzione di diretta o indiretta disponibilità in capo a TE SE anche dei beni intestati alla moglie PP e al figlio FI (compreso il compendio dei beni aziendali della ditta individuale di quest'ultimo, rispetto al quale il ricorso di TE SE sarebbe pure inammissibile per carenza di interesse, in quanto ad impugnare doveva essere il terzo apparente intestatario), gli interessati non avessero fornito alcun concreto elemento di prova indiziaria di segno contrario idoneo a superare gli effetti di quella presunzione (v. pagg. 14-15 decr. impugn.): ciò uniformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità facendoli apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sui quali pertanto grava l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca (così, da ultimo, Sez. 1, n. 39799 del 20/10/2010, Fiorisi e altri, Rv. 248845);
- ed ancora come, a fronte della qualificazione di quei beni, sequestrati e poi confiscati a TE SE, come frutto dello svolgimento dell'attività illecita dell'impresa "mafiosa" più volte richiamata ovvero come il frutto del relativo reimpiego, anch'essa conseguenza di una presunzione iuris tantum prevista dalle norme di legge in materia, il prevenuto non avesse offerto alcun elemento concreto capace di dimostrare una diversa e legittima provenienza di tutti i beni acquisiti a partire dai primi anni Novanta (anche di quelli entrati a far parte del suo patrimonio con modalità apparentemente lecite, ma sempre con l'utilizzo dei proventi della suddetta attività imprenditoriale "mafiosa", compresi i due terreni confiscati per i quali la difesa non aveva fornito alcuna prova che fossero stati acquistati con denaro proveniente dai genitori del TE - v. pagg. 10-14 decr. impugn.): giudizio, pure questo, rispettoso del principio di diritto a più riprese enunciato da questa Corte secondo il quale la confisca di prevenzione di un complesso aziendale non può essere disposta, in ragione del carattere unitario del bene che ne è oggetto, con limitazione alle componenti di provenienza illecita, specie nel caso in cui l'intera attività di impresa sia stata agevolata dalla cointeressenze con organizzazioni criminali di tipo mafioso (così, tra le diverse, Sez. 5, n. 17988 del 30/01/2009, Baratta e altri, Rv. 244802).
5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e ciascuno al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2013