Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2012, n. 26820
CASS
Sentenza 7 giugno 2012

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Nel procedimento di prevenzione, l'autorità giudiziaria può operare una diversa qualificazione giuridica della domanda e ritenere, in presenza dei presupposti e delle condizioni di legge, che la richiesta di aggravamento di una misura di prevenzione formulata ai sensi dell'art. 7 L. n. 1423 del 1956 possa qualificarsi come richiesta di una nuova misura ex artt. 3 e 4 della stessa legge, senza che tanto valga ad integrare una violazione del principio del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2012, n. 26820
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26820
    Data del deposito : 7 giugno 2012

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