Sentenza 7 giugno 2012
Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione, l'autorità giudiziaria può operare una diversa qualificazione giuridica della domanda e ritenere, in presenza dei presupposti e delle condizioni di legge, che la richiesta di aggravamento di una misura di prevenzione formulata ai sensi dell'art. 7 L. n. 1423 del 1956 possa qualificarsi come richiesta di una nuova misura ex artt. 3 e 4 della stessa legge, senza che tanto valga ad integrare una violazione del principio del contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2012, n. 26820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26820 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO VA - Presidente - del 07/06/2012
Dott. SERPICO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1038
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 157/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE GA N. IL 06/09/1944;
2) MA TO N. IL 03/08/1949;
3) NE NE N. IL 02/07/1971;
4) NE IS N. IL 28/08/1974;
avverso il decreto n. 119/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 30/09/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO;
lette, le conclusioni del PG in sede intese alla inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria difensiva di replica alla requisitoria del PG;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Sul ricorso in appello proposta nell'interesse di NE GA avverso il decreto in data 11-02-2009 del Tribunale di Palermo che, su proposta della competente DIA, aveva applicato al predetto appellante, ex L. n. 575 del 1965 la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre, con le prescrizioni accessorie di legge garantite da un imposta cauzione ed aveva ordinato la confisca di taluni beni immobili e mobili intestati al proposto ed alla di lui moglie MA NI ed ai figli NE LA RA e NE IO, la Corte di Appello di Palermo, con ordinanza in data 30-9-2011 confermava il provvedimento impugnato, ribadendo la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive legittimanti sia la misura personale che quella reale applicata al suddetto proposto.
Avverso detto decreto il NE GA in qualità di proposto e MA TO, NE IS e NE NE quali intervenienti, a mezzo dei difensori, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi:
Sulla misura personale:
1) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione alla L. n. 1423 del 1956, artt. 3 e 4, art. 521 c.p.p. e art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., posto che la Corte territoriale decidente, nonostante che la DIA avesse formulato proposta di mero aggravamento della misura di prevenzione personale in atto, con l'applicazione dell'obbligo di soggiorno ed il Tribunale di Palermo con il decreto impugnato si fosse pronunciato ultra petita, erroneamente qualificando l'iniziativa della DIA come "nuova proposta", aveva ratificato della decisione, eludente il divieto dell'iniziativa ex officio della misura de qua e legittimandoci contempo una lettura formalistica del diritto al contraddittorio, trascurando la palese violazione della tutela dei beni dell'individuo costituzionalmente tutelati, quali la libertà personale. In sostanza, ad avviso del ricorrente propostola riqualificazione giuridica della richiesta di aggravamento della misura alla stregua di nuova proposta, come operata dal Tribunale all'esito del giudizio di 1^ grado, nel quale il proposto era stato citato proprio per difendersi in relazione alla proposta di aggravamento della misura, aveva comportato una patente violazione del principio del contraddittorio da intendere in senso sostanziale consumatosi in danno del ricorrente, pregiudicato dall'applicazione di una "nuova" misura di prevenzione, cumulata alla precedente già in atto, senza, però, essere stato previamente informato che l'oggetto del giudizio verteva sui presupposti per l'applicazione di una nuova misura;
2) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione alla L. n. 575 del 1965, art. 1 e art. 2 ter, commi 2, 3 e 4 e succ.mod. e art. 649 c.p.p., in difetto di elementi seri e concreti dimostrativi dell'asserito aggravarsi del pericolo per la sicurezza pubblica, elementi imprescindibilmente connotati dal carattere della novità rispetto a quelli supportanti la già applicata misura di prevenzione personale divenuta definitiva il 19.01.2000 e quindi successivi a tale data, non risultando tali quelli indicati dalla Corte territoriale in relazione alla sentenza irrevocabile del Gup del Tribunale di Palermo in data 25-2-2008 con la quale il NE era stato condannato per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, accertato il 21.12.2005 alla sentenza della Corte Appello Palermo in data 19.01.2005, di condanna per il reato di turbativa di gara di appalto per sistemazione e rifacimento di opere pubbliche, alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia (OL GI, ZZ VA e BR VA). In particolare, si segnalava che non erano stati indicati fatti ed elementi nuovi in ordine alla condanna di cui alla prima delle richiamate sentenze, ne' si era dato apprezzamento del fatto che la seconda sentenza si limitava alla condanna per il solo fatto di turbativa d'asta della sistemazione e rifacimento artistico di Piazza Umberto I e via Roccia, aggiudicata con asta del 29-4-1992, eludendosi il principio dell'intangibilità del giudicato penale applicabile anche in sede di giudizio di prevenzione, in ordine ad epoca e fatti oggetto della decisione e trascurandosi l'esame dell'inattentibilità delle dichiarazioni accusatori dei c.d. "pentiti" in contrasto tra loro e prive dei caratteri di specificità.
Si censurava, inoltre la violazione di legge quanto al giudizio di asserita attualità della pericolosità sociale del proposto, rimasto in stato di detenzione dall'agosto 1995 al 2003, con trascurata valutazione del notevole decorso del tempo rispetto all'ultima condotta accertata il 21-12-05, con palese "forzatura anche logica" della presunzione di legge in tema di permanenza della pericolosità del proposto,senza che fossero state indicate "concrete emergenze processuali in base alle quali si ritenesse potersi affermare che il NE continua ad arrecare, in termini di attualità, un contributo alla vita ed agli scopi dell'associazione criminosa";
3) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione alla L. n. 575 del 1965, artt. 2 e 3 e succ.mod. e L. n. 1423 del 1957, art. 4 comma 7, in difetto di motivato apprezzamento delle controdeduzioni difensive sulla durata e natura della misura applicata, in rapporto all'asserita pericolosità sociale del proposto;
Sulla misura patrimoniale;
4) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 1 ss.gg. e succ.mod. e L. n.575 del 1965, art. 1 ss. in relazione all'art. 125 c.p.p., posto che si è fatto malgoverno della valutazione dei presupposti legittimanti la misura di prevenzione reale ex L. n. 575 del 1995, art. 2 ter, comma 2 segnatamente in tema di sproporzione del valore dei beni rispetto ai redditi dichiarati o all'attività economica svolta e la derivazione diretta (frutto) o mediata (reimpiego) dei beni da attività illecite, presupposti ritenuti sussistenti dal decreto del Tribunale palermitano e confermati dalla Corte territoriale senza dare effettiva contezza, ne' identificazione puntuale del momento di certa appartenenza del NE alla consorteria mafiosa, affermando che detta appartenenza e quindi il conseguente asseritamente "automatico" inquinamento mafioso della di lui imprese, si sarebbe verificato in epoca anteriore al 1992, indicando, però, a conferma di tale assunto,circostanze e fatti riguardanti periodi coevi o successivi a tale data, in contrasto con le controdeduzioni difensive, fondate, tra l'altro, su rilievi oggettivi e su taluni aspetti delle conclusioni del CTU in punto di accertamento temporale dell'acquisizione dei beni rispetto all'asserita natura mafiosa di quanto confiscato.
Il PG in sede ha concluso la propria requisitoria scritta con la richiesta di declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. Con memoria di replicala difesa ha ribadito le doglianze proposte con i motivi di ricorso, censurando, al contempo, la fondatezza delle controdeduzioni sviluppate dal PG in sede di requisitoria scritta in atti.
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, posto che, quanto a quello del NE GA in ordine alla misura personale, trattasi di una mera sovrapposizione di argomenti fattuali a quelli enunciati nel decreto impugnato e, tra l'altro, con coinvolgimento anche degli aspetti attinenti la misura patrimoniale reale, denuncianti vizi di motivazione improponibili in questa sede ex L. n. 1423 del 1956, art.4, comma 2 e, quanto a quello, degli intervenienti, si risolvono in notazioni censorie sprovviste di ragionevole carattere di specifità. Di qui la conseguente declaratoria di inammissibilità dei gravami, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma equitativamente determinata in Euro Mille in favore della cassa delle ammende.
Ed invero, quanto al motivo sub I), trattasi di una doglianza, per quanto abilmente prospettata dalla difesa nel ricorso e ribadita con la memoria difensiva, del tutto infondata, alla stregua del richiamato insegnamento di questa Corte di legittimità, riproposto con puntuale correttezza dalla lettura offertane dal PG nella requisitoria in atti (cfr. foll. 1/7).
Va, in questa sede, ribadito il principio di diritto secondo cui,nel procedimento di prevenzione, l'autorità giudiziaria ben può operare una diversa qualificazione giuridica della domanda e ritenere, in presenza dei presupposti e condizioni di legge, che la richiesta di aggravamento di una misura di prevenzione formulata ex L. n. 1423 del 1956, art. 7, possa qualificarsi come richiesta di una nuova misura ex artt. 3 e 4 citata Legge, senza che tanto valga ad integrare asserita violazione del contraddittorio (cfr. Cass. pen. Sez. 6, 29.10.2008 n. 45815 Rv. 242005, Cammarata ed altro). Al riguardo giova sottolineare che, essendo la qualificazione della domanda potere generale del giudice procedente, le parti ben possono prospettarsi la possibilità di tale esercizio in qualsiasi momento in cui detto giudice venga chiamato a deliberare su una domanda. Non c'è, pertanto, violazione del contraddittorio nei termini denunciati dalla difesa con il motivo in esame e ribaditi con la memoria in atti, se, come nella specie, le parti sono state messe in grado di dispiegare qualsivoglia iniziativa e deduzione sulle questioni dedotte o deducibili collegate alla richiesta avanzata ed alla sua possibile qualificazione demandata al giudice a cui compete, anche per espressa disposizione della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 1, la determinazione della durata della misura di prevenzione,
tra minimo e massimo edittale, indipendentemente dalla durata richiesta dal titolo dell'azione di prevenzione o dal PM di udienza. D'altra parte, come ribadito da questa Corte di legittimità con la cennata decisione, non può essere lamentata in questa sede - neppure alla stregua del principio di diritto affermato dalla nota sentenza Drassich c. Italia del 12-07 dalla Corte Europea, dei diritti dell'uomo, la violazione del contraddittorio avvenuta in primo grado, allorquando la parte abbia dedotto tale motivo, unitamente alla questione relativa alla qualificazione della domanda da parte del giudice, come oggetto del giudizio di appello ed il giudice abbia, come nella specie, esaminato e motivatamente respinto l'appello, confermando il provvedimento impugnato (cfr. foll. 15/25 decreto Impugnato).
Del pari manifestamente infondato il motivo sub 2) in punto di censurata aura personale. In sostanza, come argomentato nel provvedimento impugnato, le condizioni oggettive e soggettive legittimanti la misura applicata trovano ampio ed incontrovertibile riscontro dal coacervo logico-giuridico degli elementi fattuali e decisori enunciati dalla Corte territoriale palermitana, in punto di non occasionale inquadramento del soggetto proposto nel contesto del suo qualificato inserimento ambienti di comprovata appartenenza ad associazione mafiosa, non senza trascurare anche il motivato aspetto dell'attualità della pericolosità sociale qualificata, affrontato con puntuale vaglio critico-valutativo, senza trascurare le controdeduzioni difensive quanto all'epoca del pregresso status detentionis del proposto rispetto a detta carattere di cogenza "dinamico-temporale" della sua pericolosità qualificata (cfr. segnatamente foll. 21/25 decreto impugnato). Il motivo sub 3) e inammissibile per l'improponibilità del vizio dedotto, stante i termini di inequivoca portata caratterizzante l'ammissibilità del ricorso in cassazione in subiecta materia ex L. n. 423 del 1956, art.4, comma 11". Del pari manifestamente infondate le doglianze del proposto in punto di misura patrimoniale, poiché il motivo di ricorso al riguardo (sub 4) non giustifica l'asserita violazione di legge in costanza dei pressupposti oggettivi e soggettivi della misura come ineccepibilmente argomentato nel provvedimento impugnato (cfr. da foll. 26 a fol.36) e, d'altra parte, il denunciato vizio di motivazione in punto di riconducibilità dei beni al proposto e della proporzionalità del valore degli stessi rispetto al reddito dichiarato dal ricorrente invadono un campo censorio improponibile in questa sede ex citata Legge, art. 4, comma 11, giacché, in ogni caso, la motivazione del provvedimento impugnato, anche alla luce del tracciato decisorio della Consulta con sentenza n. 321/04, non più certamente definirsi ne' "del tutto carente", ne' "meramente apparente", ossia sprovvista di quei requisiti, ancorché minimi, di coerenza, completezza e logicità a supporto della ratio decidendi. I ricorsi degli intervenienti, fermo restando quanto già enunciato in ordine al gravame del NE GA, sono sprovvisti di specificità, supinamente aderendo, ai rilievi del proposto cui si è data corretta, logica e motivata risposta nel provvedimento impugnato (cfr. infra foll. 26/36). Alla stregua delle considerazioni che precedono s'impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con ogni conseguenza di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2012