Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11797
CASS
Sentenza 2 agosto 2003

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La computabilità del servizio non di ruolo ai fini del calcolo dell'indennità premio di servizio prevista dalla legge n. 152 del 1968 per i dipendenti degli enti locali (applicabile nella specie 'ratione temporis'), in virtù dell'interpretazione adeguatrice degli artt. 1 e 4 di detta legge ai principi costituzionali e sulla scorta della giurisprudenza costituzionale che ha progressivamente riconosciuto la natura retributiva di detta indennità, omologandola al t.f.r. disciplinato dall'art. 2120, cod. civ. (in particolare, tra le altre, sentenze, n. 763 del 1988; n. 471 del 1989; n. 401 del 1993), secondo una configurazione infine espressamente recepita dal legislatore con l'art. 2, comma quinto, legge n. 335 del 1995, è consentita nel caso in cui si accerti che il servizio non di ruolo è stato prestato con modalità operative identiche al servizio di ruolo, in quanto ciò comporta che il primo deve ritenersi connotato dalle identiche caratteristiche del secondo e, quindi, che è stato reso per assicurare lo svolgimento di servizi di carattere permanente (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, nonostante avesse ritenuto dimostrata la continuità del servizio non di ruolo e benché risultasse dimostrato che questo si era svolto con modalità operative identiche al servizio di ruolo, aveva tuttavia rigettato la domanda di riliquidazione dell'indennità in riferimento al periodo di servizio non di ruolo, ritenendo non provato che il lavoratore era stato adibito a servizi di carattere permanente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11797
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11797
    Data del deposito : 2 agosto 2003

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