Sentenza 2 agosto 2003
Massime • 1
La computabilità del servizio non di ruolo ai fini del calcolo dell'indennità premio di servizio prevista dalla legge n. 152 del 1968 per i dipendenti degli enti locali (applicabile nella specie 'ratione temporis'), in virtù dell'interpretazione adeguatrice degli artt. 1 e 4 di detta legge ai principi costituzionali e sulla scorta della giurisprudenza costituzionale che ha progressivamente riconosciuto la natura retributiva di detta indennità, omologandola al t.f.r. disciplinato dall'art. 2120, cod. civ. (in particolare, tra le altre, sentenze, n. 763 del 1988; n. 471 del 1989; n. 401 del 1993), secondo una configurazione infine espressamente recepita dal legislatore con l'art. 2, comma quinto, legge n. 335 del 1995, è consentita nel caso in cui si accerti che il servizio non di ruolo è stato prestato con modalità operative identiche al servizio di ruolo, in quanto ciò comporta che il primo deve ritenersi connotato dalle identiche caratteristiche del secondo e, quindi, che è stato reso per assicurare lo svolgimento di servizi di carattere permanente (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, nonostante avesse ritenuto dimostrata la continuità del servizio non di ruolo e benché risultasse dimostrato che questo si era svolto con modalità operative identiche al servizio di ruolo, aveva tuttavia rigettato la domanda di riliquidazione dell'indennità in riferimento al periodo di servizio non di ruolo, ritenendo non provato che il lavoratore era stato adibito a servizi di carattere permanente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11797 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ANGELO Bruno - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI SANTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 46, presso lo studio dell'avvocato GIULIO ROMANO LONGARI, rappresentato e difeso dall'avvocato M GIOVANNA PALLOTTINI GRANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPDAP - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato MARIA RAVANO MARINI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar VALERIA MORGHEN di ROMA del 5 luglio 2001, Rep. N. 130622;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 216/00 del Tribunale di ASCOLI PICENO, depositata il 21/03/00 - R.G.N. 795/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato PALLOTTINI GRANO;
udito l'Avvocato RAVANO MARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Ascoli Piceno, in accoglimento della domanda proposta dal sig. ZI Sante, ha condannato l'Inpdap a riliquidargli la indennità premio di fine servizio tenendo conto del periodo di servizio prestato in via continuativa alle dipendenze del Comune di S. Benedetto del Tronto dal 20.4.1971 al 30.4.1974, prima della sua immissione in ruolo.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza 17/21 marzo 2000 n. 216, in accoglimento dell'appello dell'Inpdap, ha respinto la domanda, ritenendo che il ricorrente aveva offerto la prova documentale e testimoniale della continuità del servizio fuori ruolo, ma non di essere stato adibito a servizi di carattere permanente. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'assicurato, con unico motivo. L'intimato Istituto si è costituito con sola procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 5 r.d.l. 33.3.1938 n. 680, 1 Legge 8 marzo 1868, n. 152, 115 e 116 c.p.c. 2697, cod. civ.; motivazione su punto decisivo della controversia omessa, insufficiente, contraddittoria e contrastante con la documentazione acquisita (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata nella parte in cui, mutilando la prova documentale offerta, ritiene non accertato il carattere permanente del servizio.
Il motivo è fondato.
La indennità premio di fine servizio è stata istituita con Legge 2 giugno 1930, n. 733 (art. 18), per porre i dipendenti degli enti locali cessati dal servizio, rientranti nella tutela dell'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza in loro favore istituito con r.d. 23 luglio 1925, n. 1605, in condizione di far fronte alle difficoltà economiche insorgenti al momento e per effetto della fine del rapporto di impiego, e quindi con funzione analoga a quella della indennità di buonuscita per gli impiegati statali e della indennità di anzianità per i lavoratori privati, anche se con disciplina positiva diversa.
Per tali motivi la giurisprudenza di questa Corte ha sempre individuato in tale istituto una finalità previdenziale ed una componente retributiva, focalizzando l'uno o l'altro aspetto a seconda della disciplina positiva evolventesi nel tempo e del profilo finalistico rilevante in causa (da ultimo Cass. 19.2.2001 n. 2386; in precedenza Cass. sez. un. 11.12.1990 n. 11795 e 12.10.1993 n. 10057, affermative della giurisdizione, al tempo, del giudice amministrativo in ragione della sua natura prevalentemente retributiva;
Cass.
6.8.1990 n. 7887 che ha affermato l'applicabililtà del regime delle spese processuali di cui all'art. 152 d.a.c.p.c., in ragione della sua funzione previdenziale). Vero è che l'istituto ha subito una evoluzione sia per volontà del legislatore, sia per effetto della giurisprudenza, costituzionale ed ordinaria, le quali hanno in parte anticipato ed in parte sollecitato nuove discipline, evoluzione che, partendo dalla sua originaria funzione previdenziale, è poi sfociata nella completa equiparazione della indennità premio di fine servizio al trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 cod. civ., come appresso si vedrà.
Tale composito carattere è alla base della rinnovata disciplina della Legge 8 marzo 1968, n. 152, caratterizzata dall'estensione della tutela anche ai servizi prestati fuori ruolo (purché in maniera continuativa e per servizi permanenti), significativa di una correlazione tra indennità premio di fine servizio, servizio prestato e retribuzione percepita.
Anche la giurisprudenza costituzionale si è svolta tra questi due poli, accentuando da ultimo, in maniera sempre più decisa, l'aspetto retributivo.
In una prima fase, con la sent. 10.3.1983 n. 46, la Corte ha affermato la sostanziale diversità delle due indennità, e quindi escluso la configurabilità di un raffronto tra l'indennità premio di fine servizio e quella di anzianità: quella di premio di fine servizio, con finalità e struttura previdenziale, in quanto costituita in parte anche dal contributo del beneficiario, mentre l'indennità di anzianità, ad esclusivo carico del datore di lavoro, costituisce retribuzione differita e, come tale, non ha funzione previdenziale ma retributiva.
Sicché i precedenti, coevi e immediatamente successivi interventi volti alla rimozione dei limiti di tutela rispetto alla indennità di buonuscita dei dipendenti statali trovano sufficiente spiegazione in un'opera di parificazione, in nome dell'art. 3 Cost., tra due istituti di comune matrice previdenziale (Cass. 7887/1990 cit.; cfr. sentt. Corte cost. n. 46/1983, seguita dall'ord. n. 294/83; n. 48/84 e n. 97/86; sentenze nn. 115/79 e 110/81 le quali, sul presupposto della sostanziale equivalenza, nella struttura normativa e nelle finalità essenziali (assistenziali e previdenziali), delle due indennità (quella premio di servizio e quella di buonuscita), ha incluso tra i beneficiari dell'indennità premio di servizio indiretta alcuni aventi causa (collaterali e genitori ultrasessantenni) che erano stati esclusi senza giustificato motivo. A seguito dei ripetuti moniti della Corte Costituzionale (sentt. n. 208/86 e n. 220/88), il legislatore ha attuato una parificazione dei trattamenti di fine rapporto dei pubblici dipendenti. Dopo alcuni limitati interventi (art. 6 e 9 della legge n. 29/79 in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi) l'art. 22, n. 9, della legge 29 ottobre 1987, n. 440 (di conversione del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, reiterattivo del non convertito d.l. n. 167/87)
ha disposto la parificazione tra la indennità premio di servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L. e la indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.; i suoi effetti, secondo l'art. 6 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153,
decorrono dal 3 maggio 1982.
Così completata tale opera, la Corte Costituzionale ha volto la sua attenzione alla componente retributiva della indennità premio di fine servizio, rilevando la necessità, sotto tale profilo, della sua omologazione al trattamento di fine rapporto, quale disciplinato dall'art. 2120 cod. civ., in nome dell'art. 36 Cost., la cui applicabilità aveva in precedenza escluso (sentenza 21-30 giugno 1988 n. 763 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. a), b), e c) della legge 8 marzo 1968, n. 152 (già in precedenza dichiarata infondata dalla sent.
46/1983 cit. supra), nella parte in cui prevede che il dipendente iscritto all'INADEL consegue il diritto all'indennità premio di servizio qualora abbia almeno due anni di iscrizione all'ente ed abbia prestato servizio per un periodo variabile da quindici a venticinque anni;
sentenza 19/31 luglio 1989 n. 471 con cui, dato atto che l'indennità premio di servizio è istituto radicalmente evolutosi per effetto sia della nuova legislazione, sia dei numerosi interventi della Corte stessa, le ha riconosciuto una natura mista, retributiva, previdenziale e assistenziale, dichiarando conseguentemente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, e successive modificazioni, nella parte in cui non prevede la possibilità di disporre per testamento dell'indennità premio di servizio, qualora manchino le persone indicate nella norma stessa;
sentenza 8/10 luglio 1991 n. 319 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della stessa norma, nella parte in cui non prevede la possibilità, per l'indennità premio di servizio, della successione "ex lege", qualora manchino le persone ivi indicate;
sentenza 5/24 febbraio 1992 n. 63 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale ancora dell'art. 3, secondo comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968, n. 152, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che, in caso di morte del dipendente, la indennità premio di fine servizio spetti alla prole maggiorenne solo se permanentemente inabile a proficuo lavoro, nullatenente e a carico dell'iscritto alla data del decesso del medesimo, e alle orfane solo se nubili o vedove;
sentenza 12/18 novembre 1993 n. 401 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui dispone che l'indennità per cessazione dal servizio non di ruolo sia computata sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della medesima legge, senza prevedere la rivalutazione monetaria del parametro retributivo con riguardo al momento della cessazione definitiva del rapporto, per contrasto con l'art. 36 Cost.. Tale opera è stata ora portata a compimento dal legislatore con l'art. 2, comma 5, Legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale dispone che per i lavoratori assunti dal 1.1.1996 alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 del cod. civ. in materia di trattamento di fine rapporto.
In tale quadro di originaria identità di funzione e di progressiva assimilazione anche della disciplina positiva della indennità premio di fine servizio agli altri trattamenti di fine rapporto di carattere retributivo, e di correlazione tra retribuzione percepita, contributi versati su di essa e entità del trattamento, va interpretato, secondo il canone di interpretazione costituzionale della norma ordinaria, l'art. 1 della legge 152/1968, il quale dispone che "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'iscrizione obbligatoria all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, è estesa al personale non di ruolo ..., purché il personale predetto abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro".
L'art. 4 poi, al primo comma, commisura il trattamento a tale servizio, prestato successivamente alla sua entrata in vigore, e al comma 2^ sancisce la computabilità anche dei servizi prestati anteriormente, a determinate condizioni. Il servizio del ricorrente si è svolto tutto sotto il vigore della Legge 8 marzo 1868, n. 152, e quindi sottostà ai precetti degli artt. 1 e 4, 1^ comma. Egli, a norma dell'art. 5 R.D.L.
3.3.1938 n. 680, convertito nella legge 9.1.1939 n. 41, contenente l'Ordinamento della C.P.D.E.L., vi doveva essere obbligatoriamente iscritto, in quanto l'art. 5 cit. prevede appunto l'obbligatorietà dell'iscrizione per gli impiegati, comunque assunti, "che siano adibiti a servizi di carattere permanente, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza ed anche se i posti rispettivi non siano compresi nelle tabelle organiche".
Appare pertanto giuridicamente fondata la direttiva del Ministero del Tesoro (circolare n. 538 del 16.5.1959), ricordata dal ricorrente, secondo cui dovevano essere assicurati presso la ex C.P.D.E.L. tutti i dipendenti impiegati in servizi di qualunque natura, fatta eccezione per quelli di "carattere eccezionale e contingenti determinati da necessità ed esigenze straordinarie puramente occasionali, dovuti a motivi imprevedibili e non attinenti in alcun modo alle attività e funzioni dell'Ente, quali il servizio razionamento, i lavori eseguiti per lo Stato ed altri Enti in periodi bellici o per altra causa, lavori seguiti in occasione di calamità".
Il ricorrente, come ricordato dalla sentenza impugnata, nel proporre ricorso al Pretore del lavoro, aveva addotto, a fondamento della sua domanda, i seguenti fatti costitutivi: la tipologia delle assegnate e rese mansioni, le modalità ed i tempi di prestazioni di queste, la omogeneità degli stessi (modalità e tempi) per tutta la complessiva durata del rapporto, ivi compreso il periodo non di ruolo, la continuità della prestazione e sua durata. Sul piano probatorio, aveva prodotto copia della deliberazione della Giunta Comunale di San Benedetto del Tronto n. 332/1974, nella quale, tra l'altro, si dava atto che "ZI Sante presta ininterrottamente servizio alle dipendenze di questo Comune da oltre un anno, essendo stato assunto sotto la data del 20.04.1971". Tale dichiarazione, esaminata dal giudice d'appello solo nella parte fin qui riportata, continuava ""ed ha prestato in detto periodo n. 900 giornate lavorative".
Inoltre, come riferito dalla stessa sentenza impugnata, ha provato con testimoni la seguente circostanza: Le modalità ed i tempi di svolgimento delle prestazioni lavorative del ricorrente sono stati sempre eguali, senza alcuna modificazione nel passaggio dal periodo non di ruolo a quello di ruolo.
Ciò premesso, la sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge, per non avere interpretato l'art. 1 Legge 8 marzo 1868, n. 152 secondo il canone della interpretazione costituzionale, nella sua completa portata, risultante dalla giurisprudenza accennata di questa Corte e di quella costituzionale, le quali reagiscono al tempo dei fatti, nonché nella violazione dei più elementari canoni della logica, perché il servizio A non di ruolo, svoltosi con identiche modalità operative del servizio B di ruolo, non può non partecipare delle stesse caratteristiche del servizio B, e quindi essere svolto per esigenze permanenti come quest'ultimo. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Ancona, la quale provvedere altresì alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Ancona.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 24 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2003