Sentenza 29 ottobre 2008
Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione, l'autorità giudiziaria può operare una diversa qualificazione giuridica della domanda e ritenere, in presenza dei presupposti e delle condizioni di legge, che la richiesta di aggravamento di una misura di prevenzione formulata ai sensi dell'art. 7 L. n. 1423 del 1956, possa qualificarsi come richiesta di una nuova misura ex artt. 3 e 4 della stessa legge. (Fattispecie relativa alla diversa qualificazione di una domanda di aggravamento della misura, ancora in corso di esecuzione ma prossima alla scadenza, della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2008, n. 45815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45815 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/10/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 2384
Dott. IPPOLITO FR - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 14922/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA FR, n. a Caltanissetta in data 5.3;
IA IA, n. a Riesi (CL) in data 1.4.1961;
avverso il decreto della Corte d'appello di Caltanissetta, emesso in data 27.12.2007;
letti i ricorsi e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del cons. Dr. F. Ippolito;
letta la requisitoria del P.G., G. Izzo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto 27 dicembre 2007 la Corte d'appello di Caltanissetta ha rigettato l'appello contro il provvedimento con cui, in data 1 febbraio 2007, il Tribunale della stessa città aveva disposto la misura della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di quattro anni nei confronti di FR RA, nonché la confisca, L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter, di beni sequestrati intestati al RA ed alla moglie IA IA.
Nei confronti del RA, già sottoposto alla medesima misura per la durata di tre anni con precedente decreto, la cui esecuzione cessava il 20 febbraio 2005, era stata richiesta, in data 28 gennaio 2005, la misura dell'aggravamento per ulteriori due anni e con obbligo di soggiorno.
Il Tribunale riqualificò la domanda di aggravamento come richiesta di nuova misura, avendo ravvisato la ricorrenza di ulteriori indizi sufficienti a suffragare la ragionevole probabilità di appartenenza del proposto all'associazione "cosa nostra", quale reggente della "famiglia" di Riesi, sulla base di fatti nuovi o di nuove interpretazioni di fatti già esaminati alla luce di nuove evenienze.
2. Avverso il predetto decreto ricorrono per cassazione RA FR e IA IA, tramite i loro difensori. Con riferimento alla misura di prevenzione personale, si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10, alla L. n. 1423 del 1956, art. 1 e ss. e alla L. n. 575 del 1965, art. 1 e ss. per avere applicato la misura di prevenzione personale nonostante l'assoluta insussistenza dei presupposti previsti dalla L. n. 575 del 1065 dalla legge, con motivazione inesistente o meramente apparente.
Entrambi i ricorrenti, con riferimento alla misura di prevenzione patrimoniale, deducono violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10, alla L. n. 1423 del 1956, art. 1 e ss. e alla L. n. 575 del 1965, art. 1 e ss. per avere applicato la misura di prevenzione patrimoniale nonostante l'assoluta insussistenza dei presupposti previsti dalla L. n. 575 del 1965, art.
2 - ter con motivazione inesistente o meramente apparente, pur a fonte dell'esistenza del bis in idem.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Va premesso innanzitutto che avverso i decreti concernenti misure di prevenzione personali e patrimoniali è possibile soltanto il ricorso per violazione di legge, in base all'espressa previsione di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, (richiamata dalla L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2, per le misure di prevenzioni patrimoniali), ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale con sent. n. 321/2004, cosicché è possibile dedurre il vizio di mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) con riferimento all'art. 125 c.p.p., comma 3, ma non quello del medesimo art. 606 c.p.p., comma 1, ex lett. e). Il ricorrente RA contesta innanzitutto che sia stata adottata una nuova misura di prevenzione personale nei suoi confronti, pur in mancanza d'espressa richiesta in tal senso da parte degli organi legittimati ad avanzarla, non essendo ipotizzatale un'iniziativa di ufficio nell'applicazione della misura di prevenzione personale.
Deduce inoltre violazione di legge sia in ordine alla qualificazione della richiesta di aggravamento come nuova richiesta di applicazione di misura di prevenzione, sia relativamente ai rapporti tra misura di prevenzione e procedimento penale. I giudici avrebbero fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione, a un provvedimento applicativo della misura custodiale per un fatto non ritenuto tale dal giudice della cognizione;
con la conseguenza che il panorama indiziario sarebbe stato ricavato da fatti che avevano formato oggetto della precedente misura di prevenzione, con violazione del principio del ne bis in idem.
Il ricorrente fa esplicito richiamo ai provvedimenti indicati nell'atto di appello sui quali la Corte territoriale non si sarebbe soffermata. Ma, contrariamente a ciò che egli assume, dal provvedimento impugnato (cfr. pp. 9-10) emerge che la Corte d'appello ha preso in considerazioni le censure formulate nell'atto di appello, procedendo a puntuale disamina degli stessi - con motivazione giuridicamente corretta e logicamente persuasiva - e confermando l'accertamento circa la permanenza del RA nel sodalizio addirittura con il ruolo di reggente della "famiglia" di Riesi. Non sussiste, perciò, la violazione di legge per omesso esame e mancanza di motivazione sugli specifici motivi d'appello ne' sussiste la dedotta violazione di legge riguardante la mancata sussistenza d'indizi, venuti meno a seguito della positiva conclusione dei processi penali.
In proposito vanno ricordate le profonde differenze funzionali e strutturali e la totale reciproca autonomia esistenti tra il procedimento di prevenzione e il processo penale, essendo il secondo ricollegato a un determinato fatto reato e il primo riferito a una valutazione di pericolosità soggettiva, espressa mediante condotte che possono addirittura non costituire neppure reato (v. sent. Corte cost. n. 275/1996). Il giudizio di prevenzione, che ha ad oggetto la pericolosità sociale del soggetto e non la sua responsabilità penale, può ovviamente essere fondato su elementi di prova o indicazioni utilizzati o utilizzabili nel processo penale. L'autonomia del giudizio di prevenzione da quello di cognizione consente l'utilizzazione degli indizi anche quando questi non siano gravi, precisi e concordanti, essendo sufficiente che essi siano sintomatici della pericolosità sociale della persona e non siano contrastati da elementi diversi processualmente rilevanti (v. Cass.n. 3153/1992, ced. 192853, Lomgordo). A maggior ragione, possono essere utilizzati - com'è avvenuto nel caso in esame - fatti indizianti emergenti da procedimenti in corso o già definiti, soprattutto quando essi siano stati ritenuti idonei a sorreggere un provvedimento di custodia cautelare (come l'ordinanza di custodia cautelare del g.i.p. del tribunale di Caltanissetta del novembre 2005), che, per sua natura, è fondato su una valutazione di gravità degli indizi, cioè su elementi che hanno spessore probatorio di gran lunga più elevato rispetto a quello necessario per l'applicazione della misura di prevenzione. L'eventuale successivo proscioglimento o anche l'archiviazione disposti nel processo penale rilevano nella formulazione del giudizio di prevenzione soltanto se sia stata positivamente accertata l'innocenza dell'imputato e siano stati esclusi la condotta e il fatto ritenuti indizianti in sede cautelare penale, non già se l'esito favorevole del procedimento penale è la conseguenza della mancanza di prova della colpevolezza dell'imputato (cfr. Cass. n. 2606/1995, ced. 201722, Lupo). Tale diffuso e condiviso orientamento giurisprudenziale, proprio con riferimento ai rapporti tra giudizio di prevenzione e procedimento penale per associazione mafiosa, ha ricevuto l'autorevole avallo delle Sezioni Unite, che hanno negato l'assorbente rilevanza di sentenza di assoluzione del proposto dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. nel procedimento di prevenzione, nel quale gli indizi di appartenenza a un'associazione mafiosa e l'indimostrata liceità dell'appartenenza dei beni possono essere desunti anche dagli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità d'illiceità penale, ovvero da altri, acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di prevenzione (Cass. S.U. n. 18/1996, ced. 205261, Simonelli).
4. Infondatamente la difesa ha invocato il ne bis in idem. Se è vero che tale principio è applicabile anche al procedimento di prevenzione, è anche vero che la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e non preclude l'esame di nuove e diverse circostanze, siano esse sopravvenute, anteriori o emerse successivamente, ne' la rivalutazione di elementi già in precedenza valutati (anche negativamente) ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione, qualora si accompagnino a circostanze sopravvenute al precedente giudizio, non inerendo la nuova valutazione ai medesimi elementi, ma apprezzandosi una nuova e diversa situazione come emergente dal complessivo esame di tutti gli elementi oggetto della nuova procedura. (Sez. 1, Cass. n. 6515/1997 ced. 209893, Perre). Nel caso in cui, a carico di un soggetto nei cui confronti sia in corso una misura di prevenzione, sopravvengano nuovi elementi indiziari, che comportino una valutazione di maggior gravità della pericolosità del soggetto e un giudizio d'inadeguatezza delle misure in precedenza adottate, è ben possibile dar luogo sia all'aggravamento delle misure in atto sia, occorrendo, all'eventuale applicazione di altre misure (cfr. la citata sentenza n. 18/1996 delle sezioni unite). Com'è già stato affermato da questa Corte, non esiste ostacolo al cumulo delle misure di prevenzione, potendo farsi applicazione di una nuova misura quando ancora sia in atto quella precedentemente disposta, senza che, in tal caso, operi il limite temporale massimo di cinque anni per la durata complessiva delle due distinte misure, quando quella nuova sia adottata con riferimento a nuovi elementi accertati successivamente alla prima e con l'ovvia conseguenza che essa avrà effettivo inizio al momento dell'esaurimento della misura già in atto, in modo che l'esecuzione si saldi con quella della prima, senza soluzione di continuità, (cfr., ex plurimis, Cass. n. 37788/2006, ced. 235165, Sgambellone;
n. 36791/2003, ced. 226338, Giammaria).
5. Quanto alla lamentata procedura officiosa da parte del tribunale, si osserva che correttamente il ricorrente assume che anche in materia di prevenzione vige il divieto dell'iniziativa di ufficio (ne procedat index ex officio), ma erroneamente censura il provvedimento impugnato per violazione di quel principio, giacché nella specie il procedimento è stato promosso da autorità che ha la titolarità dell'azione di prevenzione (direttore della direzione investigativa antimafia su delega del ministro dell'Interno, D.L. n. 345 del 1991, ex art. 2 quater, conv. in L. n. 410 del 1991) con richiesta di aggravamento, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 7 di precedente misura ancora in corso e prossima alla scadenza. Una volta che il procedimento è stato regolarmente promosso da chi è legittimato a farlo, la qualificazione giuridica della domanda appartiene al potere del giudice. Non c'è, infatti, alcuna ragione per derogare alla regola generale secondo il giudice ha il potere di qualificare la domanda e perciò di ritenere, in presenza delle condizioni di legge, che una richiesta di aggravamento di misura richiesta L. n. 1423 del 1956, ex art. 7 possa qualificarsi richiesta di nuova misura ex artt. 3 e 4 della stessa legge, sempreché ovviamente ne sussistano i presupposti.
Il ricorrente nega tale sussistenza, ma tale diniego non può riguardare il potere di qualificazione della domanda, legittimamente operata dai giudici, bensì l'esistenza o la mancanza dei presupposti, che nella specie però ricorrevano, essendo costituiti dai fatti elencati minuziosamente dai giudici di merito, successivi alla prima misura e riferiti alla citata ordinanza emessa nel novembre 2005 dal G.I.P. del tribunale di Caltanissetta, applicativa della custodia in carcere per concorso nel delitto di associazione mafiosa (art. 416 bis cod. pen.), con l'aggravante di avere promosso, diretto e comunque organizzato l'associazione dal maggio 2003 in poi.
6. Quanto alla censurata violazione del contraddittorio, osserva il Collegio che, essendo la qualificazione della domanda potere generale del giudice, le parti ben possono prospettarsi la possibilità di tale esercizio in qualsiasi momento in cui il giudice venga chiamato a deliberare su una domanda. Non c'è pertanto violazione del contraddittorio se - come nel caso in esame - le parti sono state poste nella condizione di dispiegare ogni iniziativa e deduzione sulle questioni dedotte e deducibili collegate alla richiesta avanzata e alla sua possibile qualificazione demandata al giudice, a cui compete anche, per espressa disposizione della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 7, la determinazione della durata della misura di prevenzione, tra il minimo e il massimo edittale, indipendentemente dalla durata richiesta dal titolare dell'azione di prevenzione o dal P.M. di udienza.
In ogni caso, non può essere lamentata in questa sede - neppure alla stregua del principio di diritto affermato dalla recente sentenza Drassich c. Italia, decisa in data 11.12.2007 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - la violazione del contraddittorio avvenuta in primo grado, allorquando la parte abbia dedotto tale motivo, unitamente alla questione relativa alla qualificazione della domanda da parte del giudice, come oggetto del giudizio di appello ed il giudice abbia esaminato e motivatamente respinto l'appello e confermato il provvedimento impugnato.
7. Le motivazioni sopra esposte palesano l'infondatezza anche dei motivi dedotti dai ricorrenti con riferimento alla misura di prevenzione patrimoniale, i quali, al di là della sintetica rubrica d'introduzione, è prevalentemente incentrato su un'insistita critica alla lucida motivazione del decreto impugnato che, sul punto, ha anche modificato (correttamente) i criteri di calcolo adottati dal primo giudice al fine di ritenere la sussistenza delle condizioni di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter. In proposito deve ribadirsi che trattasi di censure non consentite in sede di legittimità, giacché la motivazione del decreto impugnato non può in nessun modo qualificarsi, per usare le espressioni della Corte costituzionale (sent. 321/2004), "del tutto carente" ne' presenta "difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi", ciò che soltanto integrerebbe il vizio di violazione di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2008