Sentenza 2 maggio 2006
Massime • 1
Dal sistema di garanzie apprestate dalla legge n. 223 del 1991 non è possibile enucleare un precetto che vieti, ove siano in atto situazioni che possano condurre agli esiti regolati dalla legge, di cedere l'azienda, ovvero di cederla solo a condizione che non sussistano elementi tali da rendere inevitabili quegli esiti; né un divieto del genere è desumibile dalle altre disposizioni che regolano la cessione di azienda (art. 2112 cod. civ; art. 47 legge n. 428 del 1990). Conseguentemente, non è in frode alla legge, né concluso per motivo illecito - non potendo ritenersi tale il motivo perseguito con un negozio traslativo, di addossare ad altri la titolarità di obblighi ed oneri conseguenti - , il contratto di cessione dell'azienda a soggetto che, per le sue caratteristiche imprenditoriali e in base alle circostanze del caso concreto, renda probabile la cessazione dell'attività produttiva e dei rapporti di lavoro. (Nella specie, la Corte. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto la nullità della cessione del ramo di azienda per frode alla disciplina della legge sui licenziamenti collettivi conseguenti alla chiusura dell'insediamento produttivo ex art. 24 legge n. 223 del 1991, sulla base di accertamenti in fatto, quali, fra l'altro, il capitale assai modesto della cessionaria che non svolgeva attività di impresa e aveva tenuto comportamenti non compatibili con l'intento di continuare l'attività rilevata, cessando l'attività e venendo dichiarata fallita appena trascorso l'anno concordato dalla cedente con i sindacati in ordine alla garanzia di mantenimento dei rapporti di lavoro).
Commentario • 1
- 1. Trasferimento di aziendaMauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Gionata Cavallini Scheda sintetica L'art. 2112 c.c. dispone, tra l'altro, che, nel caso di cessione dell'intera azienda, o di un suo ramo autonomo, i relativi rapporti di lavoro vengano trasferiti automaticamente e senza soluzione di continuità all'imprenditore acquirente, con il mantenimento delle condizioni economiche e normative godute dal lavoratore presso il precedente datore di lavoro. Si tratta di una norma di estrema garanzia per il lavoratore che, conseguentemente, non può essere licenziato per il semplice fatto che l'azienda cui è addetto è stata ceduta, né vedere modificate le condizioni del rapporto. La norma in questione, originaria del codice …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2006, n. 10108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10108 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EURIDEA S.P.A. (già Standa S.P.A.), in persona del procuratore speciale Rapisarda Michele, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lima, n. 48, presso l'avv. PULSONI Fabio, che, la difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MA LV, CA RO, CA MA AU, CA NN, AR IO, IT LU, RO PP, ZZ RO, elettivamente domiciliate in Roma, Via Bergamo, n. 3, presso l'avv. Amos Andreoni, difese dagli avv. Marano Maurizio e De Felice Michele con procura speciale apposta in calce al controricorso;
- resistenti -
e contro
FALLIMENTO CENTER ADRIANO S.r.l., in persona del curatore Falcone Roberto, elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Cesi, n. 21, presso l'avv. Greco Vincenzo, che lo difende con procura speciale per notaio Mosca di Roma in data 8/02/06 (Rep. 73466), sostituito al precedente difensore avv. Salvatore Troianiello;
- resistente -
e contro
NO NR;
- intimato -
e contro
RE LI, ET CA, RD LA, CO LU, SO OS, FA PP, DE NA NN MA, FU AN, AC LI, OC MA, SS LU, SP NN, AD MA e LL MM;
- intimati -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 101 in data 7 febbraio 2003 (R.G. n. 1068/2001);
sentito, nella pubblica udienza del 15/02/2006: il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
sentiti l'avv. Raffaella Rapone per delega dell'avv. Pulsoni, l'avv. Vincenzo Greco e l'avv. Amos Andreoni per delega dell'avv. De Felice;
sentito il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 1134 del 29/05/2001, il Tribunale di Nocera Inferiore, decedendo sul ricorso proposto da LV MA ed altri 42 lavoratori, ha accertato la nullità della cessione del ramo di azienda (filiale "Stenda" di AN), stipulata in data 19/02/1998 tra la Standa s.p.a. (poi RI s.p.a.) e la Center NO S.r.l., e disposto il ripristino con il cedente dei rapporti di lavoro.
2. La Corte di Appello di Salerno, decidendo sull'impugnazione di RI s.p.a., ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione relativa al ripristino dei rapporti di lavoro, sostituendola con la dichiarazione di continuità giuridica con la società cedente, confermando per il resto la decisione di primo grado. Ha dichiarato inammissibile nel giudizio di appello l'intervento dei lavoratori LI RE ed altri 13 intimati indicati nell'epigrafe.
3. Sulle questioni che rilevano in questo giudizio, la Corte di Salerno ha, preliminarmente, disatteso il motivo di appello secondo cui la sentenza di primo grado aveva pronunciato la nullità del negozio di cessione in assenza di una specifica richiesta dei lavoratori, osservando che, con il ricorso introduttivo, era stato domandato l'accertamento della "invalidità, nullità, efficacia" della cessione del ramo di azienda e dei relativi rapporti di lavoro, con allegazione di tutti i fatti che, a dire nei lavoratori, ne dimostravano il carattere "fittizio e fraudolento".
4. Ha, quindi, ritenuto la nullità della cessione per frode alla disciplina della legge sui licenziamenti collettivi sulla base delle seguenti accertamenti di fatto: a) con accordo sindacale del 19/06/1997, la Standa s.p.a. aveva assunto l'impegno di non cedere la filiale di AN e di collocare presso altre filiali i lavoratori eccedenti, nonché di concordare con i sindacati eventuali procedure di mobilità; b) la cessione era stata effettuata in concomitanza con la decisione di chiudere la filiale di AN (come le altre filiali in Campania); c) la cessionaria aveva un capitale assai modesto (L. 40.000.000), non svolgeva attività di impresa ed aveva tenuto comportamenti non compatibili con l'intento di continuare l'attività rilevata, cessando l'attività (e venendo dichiarata fallita) appena trascorso l'anno concordato dalla cedente con i sindacati in ordine alla garanzia di mantenimento dei rapporti di lavoro;
d) le clausole del contratto di cessione avevano comportato l'acquisto della merce a prezzi di molto inferiori quelli di mercato, mentre il prezzo della cessione (concordato con riferimento alle altre filiali cedute) in realtà era stato corrisposto solo in minima parte.
5. La cassazione della sentenza è domandata dalla RI s.p.a. con ricorso per tre motivi, proposto nei confronti di LV MA e delle altre resistenti, dell'intimato NR AN, del Fallimento della NO Center s.r.l. e degli interventori nel giudizio di appello LI RE + 13. Precisa la ricorrente che gli altri 34 lavoratori avevano transatto la lite. Hanno resistito con controricorso i lavoratori LV MA + 7 e il fallimento della Center NO S.r.l. Hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. RI s.p.a. e il Fallimento di Center NO s.r.l..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di LI RE + 13, siccome non viene chiesta la cassazione della statuizione con la quale il loro intervento nel giudizio di appello è stato dichiarato inammissibile.
2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 116 c.p.c., anche in relazione agli artt. 1344, 1414 e 1415 c.c., nonché vizio della motivazione. Si sostiene che la nullità del contratto di cessione del ramo di azienda non era stata dedotta dai lavoratori con riferimento alla fattispecie di frode alla legge (art. 1344 c.c.), risultando il ricorso introduttivo privo di riferimenti a norme di legge e adombrando la diversa ipotesi dell'interposizione fittizia, incompatibile con quella della frode alla legge.
3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1343, 1344, 1362, 1363 e 1366 c.c., in relazione all'accordo sindacale 19/06/1997 e agli artt. 2112 e 2082 c.c., alla L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, nonché vizio della motivazione.
Con il motivo in esame sono mosse alla sentenza impugnata le seguenti censure: a) la causa del contratto era stata proprio quella di trasferire il ramo di azienda, restando irrilevante che il cessionario si fosse indotto a concludere il contratto per un motivo diverso (non la gestione imprenditoriale, ma solo l'acquisizione delle merci presenti nella filiale); b) non era individuabile alcuna norma imperativa elusa dal contratto, certo non ravvisabile nell'accordo sindacale recante l'impegno a non procedere a riduzioni di personale senza un previo accordo e di realizzare nuovi assetti imprenditoriali (cosa che non era stata possibile), tenuto conto che con lo strumento della cessione si era appunto inteso assicurare la continuità dei rapporti di lavoro senza procedere a riduzioni di personale.
4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., in relazione all'accordo sindacale 19/06/1997, al verbale di riunione con il sindacati 26/01/1998, alle clausole del contratto di cessione 19/02/1998, alla lettera 23/01/1998, unitamente a vizi della motivazione.
Si afferma che l'accordo sindacale indicato recava l'impegno a non procedere ai licenziamenti e a ricollocare i dipendenti presso la ed. Area di sviluppo Campania, ma la mancata realizzazione dell'investimento aveva posto l'alternativa di licenziare o di cedere le filiali (di ciò vi era stata puntuale informativa nei confronti delle OO.SS.); che la cessione non era stata considerata dai sindacati inadempimento dell'accordo concretante comportamento antisindacale;
il comportamento inadempiente e poco professionale della Center NO era stato posto in essere dopo la cessione, con la quale aveva assunto gli obblighi di cui all'accordo sindacale e l'impegno a garantire i posti di lavoro per almeno un anno, comportamento che non poteva essere previsto (faceva parte di un importante gruppo immobiliare e aveva acquistato tutte le cinque filiali ex Standa), tanto è vero che i sindacati avevano motivato il dissenso rispetto alla progettata cessione con il mancato rispetto dell'accordo, non certo con l'inconsistenza imprenditoriale del cessionario;
che, se non vi fosse stata la cessione, tutte le filiali sarebbero state chiuse e, in effetti, non vi erano più punti vendita dell'RI a decorrere dal 1 gennaio 1999; che i lavoratori non aveva impugnato i licenziamenti posti in essere dalla cessionaria;
che non era provato che non si fosse proceduto alla revisione del prezzo di cessione, ne' che l'RI non avesse reagito agli inadempimenti del contratto di cessione, e in ogni caso, persino la gratuità del contratto non avrebbe avuto alcun significato univoco, dovendosi indagare il valore di mercato reale dell'azienda ceduta;
che la sentenza impugnata non avrebbe potuto dichiarare la continuità giuridica dei rapporti di lavoro, sia perché i licenziamenti non erano stati impugnati, senza che i lavoratori neppure provvedessero a porre a disposizione dell'RI le energie lavorative, sia perché non vi erano più in Campania punti vendita gestiti dall'RI; infine, che non erano stato esaminato il motivo di appello concernente la prova testimoniale e la mancata ammissione dell'interrogatorio del legale rappresentante della Center NO.
5. La Corte giudica il ricorso fondato per quanto di ragione. Non sono fondate le censure contenute nel primo motivo, mentre vanno accolti il secondo e il terzo motivo nella parte in cui denunciano come viziata da violazione di norme di diritto la statuizione di nullità della cessione del ramo di azienda, restando assorbite le critiche mosse agli accertamenti di fatto e alle pronunce conseguenziali alla ritenuta nullità.
6. In relazione all'affermata infondatezza del primo motivo del ricorso, si osserva che la società ricorrente riproduce integralmente i contenuti del ricorso introduttivo del giudizio e da essi risulta che, non soltanto si denunciava l'illegittimità della cessione per violazione dell'accordo sindacale 19/06/1997, ma anche la "fittizietà, fraudolenza ed inefficacia" della cessione, allegando che era stato adottato uno strumento per realizzare lo scopo di ridurre il personale "individuando quali cessionari imprenditori o società compiacenti", allegazione specificata con l'indicazione dei numerosi fatti che comprovavano, secondo la tesi degli attori, il reale scopo dell'operazione.
Appare, quindi, evidente che, da una parte, nessuna delle allegazioni prospettava realmente una fattispecie di simulazione, dall'altra, che si domandava al Giudice di accertare l'invalidità del contratto di cessione e la persistenza dei rapporti di lavoro con il cedente. Per quanto concerne la corretta individuazione sub specie iuris della fattispecie di nullità dedotta in causa, si tratta, evidentemente, di un compito riservato soltanto al Giudice, purché la qualificazione giuridica sia operata sulla base dei fatti ritualmente acquisiti alla causa nel contraddittorio tra le parti (è questo il fondamento della regola processuale secondo la quale la nullità di un contratto può essere rilevata anche di ufficio: vedi Cass. n. 9779/2005, n. 8474/2005).
7. Come già riferito, la sentenza impugnata ha definito la lite sul presupposto che la cessione a titolo oneroso del ramo di azienda fosse il contratto realmente posto in essere dalle parti, con esclusione, quindi, di ogni ipotesi di simulazione, disattendendo la tesi, pure in qualche modo emergente dalle prospettazioni dei lavoratori, secondo cui l'operazione si era risolta nell'incarico, dato dal soggetto rimasto titolare dell'azienda, ad un diverso soggetto, apparente titolare, di gestione delle obbligazioni inerenti all'attività d'impresa. Sul punto, non vi è stata impugnazione.
8. I fatti accertati dal Giudice del merito sono stati ritenuti idonei a comprovare una fattispecie di contratto nullo per frode alla legge (art. 1344 c.c.). La legge frodata è stata individuata in quella che appresta un sistema di garanzie per il lavoratori nel caso di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, o anche conseguenti alla chiusura dell'insediamento produttivo (L. 23 luglio 1991, n. 223, in particolare, art. 24).
Una simile statuizione merita la censura di violazione degli artt. 1344 e 1345 c.p.c., siccome il risultato, proprio della cessione di azienda, di dismettere la veste di imprenditore e datore di lavoro, con le relative obbligazioni, non può in nessun caso considerarsi vietato dalle norme di garanzia dei lavoratori, atteso che l'applicazione di esse non dipende dall'esserne destinatario un soggetto, anziché un altro;
mentre, neppure il motivo illecito (a prescindere dal mancato accertamento in concreto della comunanza ad entrambi i contraenti) è configurabile, ove si consideri che ragione determinante di un trasferimento di titolarità di beni ben può essere, del tutto lecitamente, proprio quella di addossare ad altri soggetti obbligazioni e oneri connessi.
9. Emerge dal complesso delle elaborazioni della giurisprudenza e della dottrina che, per aversi frode alla legge occorre: a) che la norma imperativa abbia natura non formale ma materiale, nel senso che sia da essa enucleabile un precetto, non esplicitato, che vieti di raggiungere risultati sostanzialmente equivalenti a quelli espressamente vietati;
b) che vi sia identità di risultato fra contratto espressamente vietato e contratto mezzo di elusione;
c) che Illusione sia svelata da indici sintomatici.
In altri termini, la frode alla legge funziona come clausola generale di tipizzazione delle condotte tenute in violazione di norme imperative. Per mezzo di essa, e dunque a seguito del combinato disposto della norma imperativa speciale che pone il divieto e della norma imperativa generale che sanziona la frode (art. 1344 c.c.), sono tipizzate non solo le violazioni dirette del precetto imperativo, ma anche le elusioni, gli aggiramenti, le violazioni mediate e indirette, non apparenti e occulte del medesimo. 10. Orbene, dal sistema di garanzie apprestato dalla L. 223 del 1991 non riesce possibile enucleare un precetto che vieti, ove siano già in atto situazioni che possano portare agli esiti regolati dalla legge, di cedere l'azienda, ovvero di cederla solo a condizione che non sussistano elementi tali da rendere inevitabili quegli esiti. Un divieto di questo genere non è desumile neppure dall'esame di un più ampio spettro di norme.
L'evento della cessione di azienda è certamente in grado di incidere fortemente sui diritti dei lavoratori, in particolare sull'occupazione. Il legislatore, con l'art. 2112 c.c. e con la L. n. 428 del 1990, art. 47 e ha predisposto un serie di cautele, che vanno dalla previsione della responsabilità solidale del cedente con il cessionario, in relazione ai crediti maturati dai dipendenti, all'intervento delle organizzazioni sindacali. Nondimeno, nessun limite, neppure implicito, è stato posto alla libertà dell'imprenditore di dismettere l'azienda che sia sanzionato con l'invalidità o inefficacia dell'atto, il che dimostra l'inconsistenza giuridica della tesi della nullità di una cessione che, lungi dal tendere alla conservazione dell'azienda, si realizzi in condizioni e con modalità tali da renderne probabile la dissoluzione. La validità della cessione, cioè, non è condizionata alla prognosi favorevole alla continuazione dell'attività produttiva, e, di conseguenza, all'onere del cedente di verificare le capacità e potenzialità imprenditoriali del cessionario. Si tratta del resto, di un diritto dell'imprenditore costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.), non configgente con altri diritti costituzionali, considerato che i principi generali di tutela della persona e del lavoro non si traducono nel diritto al mantenimento di un determinato posto di lavoro, dovendosi piuttosto riconoscere garanzia costituzionale al solo diritto di non subire un licenziamento arbitrario (vedi C. Cost. n. 390 del 1999, n. 56 del 2006). 11. Quanto alla già accennata possibilità di ricondurre la fattispecie all'ipotesi di nullità per illiceità del motivo, va osservato che la nozione di illiceità cui fa riferimento l'art. 1345 c.c. è quella stessa delineata dagli artt. 1343 e 1344 ai fini dell'illiceità della causa, per cui il motivo è illecito, e - se comune alle parti e decisivo per la stipulazione - determina la nullità del contratto, quando consiste in una finalità vietata dall'ordinamento, perché contraria a norma imperativa o ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, ovvero perché diretta ad eludere, mediante la stipulazione del contratto (di per sè lecito), una norma imperativa. Si sono già esposte le ragioni per cui non è possibile ritenere illecito il motivo, perseguito con un negozio traslativo, di addossare ad altri la titolarità di obblighi ed oneri conseguenti.
Anche ammesso l'intento delle parti di recare pregiudizio ai lavoratori, non essendo riconducibile ad una di dette fattispecie, si esula comunque dalle ipotesi di illiceità del contratto, non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che sancisca - come per il contratto in frode alla legge - l'invalidità del contratto in frode ai terzi ai quali l'ordinamento appresta, invece, in determinate ipotesi, altri rimedi, anche risarcitoli, a tutela dei loro diritti. In questi casi, l'illiceità del motivo non è riscontrabile neppure sotto il profilo della contrarietà all'ordine pubblico, con la quale espressione si fa riferimento, com'è noto, a principi di diritto che riflettono valori fondamentali dell'ordinamento e che si ricavano, essendone il presupposto comune, da sistemi di norme cogenti, per modo che essi operano, accanto alle norme imperative, come ulteriore limite negativo dell'agire negoziale. Infatti, non si rinviene nell'ordinamento un principio generale di questo tipo che imponga di ritenere illecito, perché contrario all'ordine pubblico, l'intento comune delle parti di un contratto (di per sè lecito) di prevalere con questo mezzo su diritti di natura privata di origine negoziale (vedi, per tutte, Cass. S.U. n. 10603 del 1993). 12. In conclusione, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per un nuovo esame della controversia, in applicazione del principio di diritto secondo il quale non è in frode alla legge, ne' concluso per un motivo illecito, il contratto di cessione dell'azienda a soggetto che, per le sue caratteristiche imprenditoriali e in base alle circostanze del caso concreto, renda probabile la cessazione dell'attività produttiva e dei rapporti di lavoro. Il Giudice di rinvio, che si designa nella Corte di Appello di Napoli, provvederà anche a regolare le spese del giudizio di Cassazione (art. 385 c.p.c., comma 3). Nulla da provvedere sulle spese in relazione alla statuizione di inammissibilità del ricorso nei confronti di LI RE + 13, in difetto di attività di resistenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di RE LI + 13 e lo accoglie per quanto di ragione nei confronti delle altre parti;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli, anche per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 15 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2006