Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2006, n. 10108
CASS
Sentenza 2 maggio 2006

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Massime1

Dal sistema di garanzie apprestate dalla legge n. 223 del 1991 non è possibile enucleare un precetto che vieti, ove siano in atto situazioni che possano condurre agli esiti regolati dalla legge, di cedere l'azienda, ovvero di cederla solo a condizione che non sussistano elementi tali da rendere inevitabili quegli esiti; né un divieto del genere è desumibile dalle altre disposizioni che regolano la cessione di azienda (art. 2112 cod. civ; art. 47 legge n. 428 del 1990). Conseguentemente, non è in frode alla legge, né concluso per motivo illecito - non potendo ritenersi tale il motivo perseguito con un negozio traslativo, di addossare ad altri la titolarità di obblighi ed oneri conseguenti - , il contratto di cessione dell'azienda a soggetto che, per le sue caratteristiche imprenditoriali e in base alle circostanze del caso concreto, renda probabile la cessazione dell'attività produttiva e dei rapporti di lavoro. (Nella specie, la Corte. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto la nullità della cessione del ramo di azienda per frode alla disciplina della legge sui licenziamenti collettivi conseguenti alla chiusura dell'insediamento produttivo ex art. 24 legge n. 223 del 1991, sulla base di accertamenti in fatto, quali, fra l'altro, il capitale assai modesto della cessionaria che non svolgeva attività di impresa e aveva tenuto comportamenti non compatibili con l'intento di continuare l'attività rilevata, cessando l'attività e venendo dichiarata fallita appena trascorso l'anno concordato dalla cedente con i sindacati in ordine alla garanzia di mantenimento dei rapporti di lavoro).

Commentario1

  • 1Trasferimento di azienda
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Gionata Cavallini Scheda sintetica L'art. 2112 c.c. dispone, tra l'altro, che, nel caso di cessione dell'intera azienda, o di un suo ramo autonomo, i relativi rapporti di lavoro vengano trasferiti automaticamente e senza soluzione di continuità all'imprenditore acquirente, con il mantenimento delle condizioni economiche e normative godute dal lavoratore presso il precedente datore di lavoro. Si tratta di una norma di estrema garanzia per il lavoratore che, conseguentemente, non può essere licenziato per il semplice fatto che l'azienda cui è addetto è stata ceduta, né vedere modificate le condizioni del rapporto. La norma in questione, originaria del codice …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2006, n. 10108
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10108
Data del deposito : 2 maggio 2006

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