Cass. civ., sez. II, sentenza 14/12/2012, n. 23021
CASS
Sentenza 14 dicembre 2012

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In tema di procedimento cautelare, avverso il provvedimento di condanna alle spese non è proponibile il ricorso per cassazione, ma trova applicazione l'art. 669 septies, terzo comma, cod. proc. civ. nella versione "ratione temporis" vigente (prima della modifica introdotta con l'art. 50, comma primo, della legge n. 69 del 2009), onde la condanna alle spese contenuta è opponibile ai sensi degli artt. 645 e seguenti cod. proc. civ., avendo tale norma, che pure disciplina espressamente solo l'ipotesi di provvedimento negativo, una valenza generale, volta a ricondurre al sistema oppositorio menzionato ogni statuizione sulle spese adottata in sede di procedimento cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 14/12/2012, n. 23021
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23021
    Data del deposito : 14 dicembre 2012

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