Sentenza 14 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di procedimento cautelare, avverso il provvedimento di condanna alle spese non è proponibile il ricorso per cassazione, ma trova applicazione l'art. 669 septies, terzo comma, cod. proc. civ. nella versione "ratione temporis" vigente (prima della modifica introdotta con l'art. 50, comma primo, della legge n. 69 del 2009), onde la condanna alle spese contenuta è opponibile ai sensi degli artt. 645 e seguenti cod. proc. civ., avendo tale norma, che pure disciplina espressamente solo l'ipotesi di provvedimento negativo, una valenza generale, volta a ricondurre al sistema oppositorio menzionato ogni statuizione sulle spese adottata in sede di procedimento cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/12/2012, n. 23021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23021 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FELICETTI Francesco -Presidente -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
Dott. BERTUZZI AR - rel. est. Consigliere -
Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO s.n.c., con sede in Laterza, in persona del legale rappresentante sig. AL AR, rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dagli Avvocati MESSINESE Angelo e Carmine M. D'Alessandro, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Enrico Leo in Roma, Via Ottaviano n. 105;
- ricorrente -
contro
De IA IA, residente in Laterza, rappresentata e difesa per procura a margine del controricorso dall'Avvocato PANCALLO Antonio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Ettore Cerasa in Roma, Via del Vicinale n. 43;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto, Sezione distaccata di Ginosa, depositata il 27 aprile 2005, emessa nel proc. n. 110/04 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 novembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. AR Bertuzzi;
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 9 giugno 2006, la s.n.c. DO propone ricorso, sulla base di un unico motivo, per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Taranto, Sezione distaccata di Ginosa, che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare avanzata da De IA IA diretta ad ordinare alla odierna ricorrente l'immediata cessazione delle immissioni derivanti dalla sua attività e condannato la società Solendo al pagamento delle spese di giudizio.
De IA IA resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale ed assorbente rispetto all'esame nel merito, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla resistente e delle conclusioni del Procuratore generale, la Corte deve rilevare che il ricorso è inammissibile in quanto proposto contro un provvedimento non impugnabile con il ricorso per cassazione ma con un diverso rimedio.
L'art. 669 setpies cod. proc. civ., comma 3, nella versione ratione temporis applicabile, prima della modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 50, comma 1, stabiliva che la condanna alle spese adottata in sede di procedimento cautelare fosse opponibile ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., e segg.. Questa disposizione, dettata per il caso di provvedimento negativo, è stata da questa Corte ritenuta applicabile anche al caso in cui il giudice, pronunciando anteriormente all'inizio della causa di merito, abbia negato l'invocata misura cautelare per cessata materia del contendere (per avere il convenuto posto rimedio ante causam alla situazione dannosa lamentata dall'istante), disponendo, nel contempo, sulle spese del procedimento (Cass. n. 6892 del 2005). Questo orientamento va condiviso e ad esso va data continuità, apparendo la conclusione accolta del tutto conforme al dato testuale che emerge dalla disposizione di legge sopra richiamata, chiaramente volta a ricondurre al sistema oppositorio disciplinato dai citati art. 645, e segg., ogni statuizione sulle spese adottata in sede di procedimento cautelare (Cass. n. 16725 del 2002). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, essendo la statuizione censurata impugnabile dinanzi al medesimo giudice con il rimedio dell'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c., e segg. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della società ricorrente e la relativa condanna va adottata direttamente in favore del difensore della parte resistente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge, in favore dell'Avv. Antonio Pancallo, antistatario.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2012