Articolo 12 della Legge 30 giugno 1956, n. 775
Articolo 11Articolo 13
Versione
2 agosto 1956
Art. 12.
Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio all'estero si applicano, per quanto concerne i congedi, le disposizioni che regolano la materia nei riguardi del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.
Entrata in vigore il 2 agosto 1956