Art. 12.
Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio all'estero si applicano, per quanto concerne i congedi, le disposizioni che regolano la materia nei riguardi del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.
Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio all'estero si applicano, per quanto concerne i congedi, le disposizioni che regolano la materia nei riguardi del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.