TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 31/07/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
Rg. n. 822/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Così composto:
Dott.ssa Roberta Nardone Presidente Dott.ssa Giulia Sorrentino Giudice Dott. Daniele Sodani Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al RGAC n. 822/2023
TRA
(CF , elettivamente Parte_1 C.F._1
dell'avv. n Roma via Fabio Massimo n. 45, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, elettivamente domiciliate presso lo Controparte_1 ma Lungotevere della Vittoria n. 11, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTI
NONCHE'
presso il TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Controparte_2
INTERVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio il Controparte_1 CP_1 che aveva adito il Gi di ottenere l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 0068263 del 13/09/2021 - emessa dalla per conto del , quale ente Controparte_1 Controparte_1 creditore- in d otto verbali odice della Strada, allo stesso mai notificati;
-che all'udienza del 28.06.2022 innanzi al Giudice di Pace nella causa avente R.g. n 4092/2021, la aveva Controparte_1 depositato le copie delle relate di notifica degli elativi all'ingiunzione di pagamento;
-che l'attore aveva disconosciuto la firma ivi apposta e, pertanto, in data 16.07.2022, aveva presentato ai Carabinieri, Sezione Campagnano di Roma, denuncia di disconoscimento dei verbali dichiarando che ignoti avevano provveduto a firmare, in suo nome e senza autorizzazione, i relativi atti in contestazione;
-che all'udienza del 24.01.2023, era comparso personalmente innanzi al Giudice di Pace Parte_1 di Civitavecchia, presentando a norma dell'articolo 222 c.p.c. querela di falso avente ad oggetto i verbali relativi all'ingiunzione di pagamento disconoscendo, anche in quella sede, la firma opposta sull'avviso di ricevimento delle relative notifiche;
-che, pertanto, il Giudice di Pace aveva sospeso il procedimento in attesa dell'esito della querela di falso;
-che aveva introdotto quindi l'odierno giudizio per far accertare la falsità delle firme apposte sui verbali che di seguito indicati: “1) V. 141057/s del 13/03/2017; 2) V. 141041/s del 08/03/2017; 3) V. 140920/S del 08/01/2017; 4) V. 36805/A del 17/10/2016; 5) V. 141643/S del 14/02/2017; 6) V. 37061/A del 30/10/2016; 7) V. 139249/S del 01/03/2017; 8) V. 37787/A del 15/01/2017”. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “a) Dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sulle relate di notifica dei verbali aventi nn. 1) V. 141057/s del 13/03/2017; 2) V. 141041/s del 08/03/2017; 3) V. 140920/S del 08/01/2017; 4) V. 36805/A del 17/10/2016; 5) V. 141643/S del 14/02/2017; 6) V. 37061/A del 30/10/2016; 7) V. 139249/S del 01/03/2017; 8) V. 37787/A del 15/01/2017 prodotte dalla nel giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Civitavecchia ed avente R.G. n. 4092/2021 e per l'effetto dichiarare altresì nulle e/o inesistenti e/o annullabili le sottoscrizioni delle relate di notifica di detti verbali, escludendoli dalle fonti probatorie introdotte da nel Controparte_1 giudizio innanzi al G.d.P. di Civitavecchia”.
2.Si costituivano in giudizio il e Controparte_1 CP_1 deducendo che la querela di fals ice nulla in quanto la parte aveva del tutto mancato di indicare i mezzi di prova.
inoltre eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_1
Interveniva in giudizio la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia.
3.Svolta la prima udienza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.Secondo l'art. 221 comma 1 c.p.c. “La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza”. L'orientamento della Suprema Corte è nel senso che la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio e di valutazione della possibile rilevabilità "ictu oculi" della falsità della sottoscrizione impugnata può ritenersi valida indicazione di prove della falsità e, in quanto tale, comporta l'ammissibilità della querela stessa (Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 07/03/2023) 28-03-2023, n. 8718).
5.Tuttavia, nel caso di specie, nel verbale del giudizio del Giudice di Pace si legge che la querela di falso è stata proposta nei seguenti termini: “il sig.
, il quale, a norma dell'art. 222 c.p.c., presenta querela di Parte_1 ggetto della cartella esattoriale, dichiarando che la firma apposta nell'avviso di ricevimento delle relative notifiche non è stata da lui apposta”. La proposizione di querela di falso, quindi, non contiene alcuna indicazione dei mezzi di prova, non contiene la richiesta di ctu, né quella di rilevare “ictu oculi” la falsità della sottoscrizione.
6.Con specifico riguardo all'ipotesi in cui la querela in via incidentale sia proposta, come nel caso di specie, davanti al giudice di pace, detto giudice, anche se privo della competenza a conoscerne, è comunque tenuto ad autorizzare o meno la presentazione della querela sulla base del motivato esame delle condizioni di ammissibilità della stessa, alla stregua del combinato disposto degli artt. 221 e 222 c.p.c., e - se riconosce la rilevanza del documento impugnato di falso e se il modo in cui l'impugnazione è proposta è conforme ai detti requisiti di ammissibilità - è tenuto a sospendere il giudizio e a rimettere le parti dinanzi al Tribunale competente per il relativo procedimento, ai sensi dell'art. 313 c.p.c., come in effetti è accaduto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21062 del 28/09/2006; Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 09/02/2005; Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 21/11/2023) 04-12-2023, n. 33744). Tuttavia, non è precluso al collegio il riesame dei presupposti suddetti, analogamente a quanto avviene con l'ordinanza dell'istruttore che, non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell'art. 178 c.p.c., comma 1, in sede di decisione della causa. (cfr Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 21/11/2023) 04-12-2023, n. 33744). In tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è, quindi, riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l'ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela (cfr Cass. civ. Sez. I Ord., 28/02/2023, n. 6028).
7.Come esposto, nel verbale del giudizio del Giudice di Pace si legge che la querela di falso è stata proposta nei seguenti termini: “il sig. Parte_1
, il quale, a norma dell'art. 222 c.p.c., presenta querela di f
[...] getto della cartella esattoriale, dichiarando che la firma apposta nell'avviso di ricevimento delle relative notifiche non è stata da lui apposta”. La proposizione di querela di falso, quindi, non contiene alcuna indicazione dei mezzi di prova, non contiene la richiesta di ctu, né quella di rilevare “ictu oculi” la falsità della sottoscrizione. Verifica “ictu oculi” che non sarebbe stata possibile sulla scorta della documentazione assente nel momento della proposizione della querela e nemmeno sulla scorta della documentazione prodotta nel presente giudizio.
8.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, in conclusione, la proposta querela di falso è inammissibile in quanto nulla secondo l'art. 221 comma 1 c.p.c., insuscettibile di sanatoria nel giudizio introdotto dinanzi al Tribunale mediante una postuma richiesta di ctu oppure di valutazione ictu oculi oppure ancora mediante il deposito di scritture di comparazione, essendo l'atto di proposizione della querela di falso, per la sua natura incidentale, quello svolto dinanzi al Giudice di Pace.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del DM vigente, del valore indeterminabile di scarsa complessità e dell'assenza di fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-DICHIARA inammissibile la querela di falso;
-ORDINA la restituzione del documento impugnato di falso, disponendo che a cura del Cancelliere sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo;
-CONDANNA al pagamento in favore del Parte_1 CP_1
idarsi nella somma di euro
[...] tre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-CONDANNA al pagamento in favore del Parte_1 CP_1 delle spese d somma di euro 2.906,00 pe oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Lorè difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Civitavecchia nella camera di consiglio del 18.07.2025
Si comunichi.
L'estensore Il Presidente
Daniele Sodani Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Così composto:
Dott.ssa Roberta Nardone Presidente Dott.ssa Giulia Sorrentino Giudice Dott. Daniele Sodani Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al RGAC n. 822/2023
TRA
(CF , elettivamente Parte_1 C.F._1
dell'avv. n Roma via Fabio Massimo n. 45, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, elettivamente domiciliate presso lo Controparte_1 ma Lungotevere della Vittoria n. 11, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTI
NONCHE'
presso il TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Controparte_2
INTERVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio il Controparte_1 CP_1 che aveva adito il Gi di ottenere l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 0068263 del 13/09/2021 - emessa dalla per conto del , quale ente Controparte_1 Controparte_1 creditore- in d otto verbali odice della Strada, allo stesso mai notificati;
-che all'udienza del 28.06.2022 innanzi al Giudice di Pace nella causa avente R.g. n 4092/2021, la aveva Controparte_1 depositato le copie delle relate di notifica degli elativi all'ingiunzione di pagamento;
-che l'attore aveva disconosciuto la firma ivi apposta e, pertanto, in data 16.07.2022, aveva presentato ai Carabinieri, Sezione Campagnano di Roma, denuncia di disconoscimento dei verbali dichiarando che ignoti avevano provveduto a firmare, in suo nome e senza autorizzazione, i relativi atti in contestazione;
-che all'udienza del 24.01.2023, era comparso personalmente innanzi al Giudice di Pace Parte_1 di Civitavecchia, presentando a norma dell'articolo 222 c.p.c. querela di falso avente ad oggetto i verbali relativi all'ingiunzione di pagamento disconoscendo, anche in quella sede, la firma opposta sull'avviso di ricevimento delle relative notifiche;
-che, pertanto, il Giudice di Pace aveva sospeso il procedimento in attesa dell'esito della querela di falso;
-che aveva introdotto quindi l'odierno giudizio per far accertare la falsità delle firme apposte sui verbali che di seguito indicati: “1) V. 141057/s del 13/03/2017; 2) V. 141041/s del 08/03/2017; 3) V. 140920/S del 08/01/2017; 4) V. 36805/A del 17/10/2016; 5) V. 141643/S del 14/02/2017; 6) V. 37061/A del 30/10/2016; 7) V. 139249/S del 01/03/2017; 8) V. 37787/A del 15/01/2017”. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “a) Dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sulle relate di notifica dei verbali aventi nn. 1) V. 141057/s del 13/03/2017; 2) V. 141041/s del 08/03/2017; 3) V. 140920/S del 08/01/2017; 4) V. 36805/A del 17/10/2016; 5) V. 141643/S del 14/02/2017; 6) V. 37061/A del 30/10/2016; 7) V. 139249/S del 01/03/2017; 8) V. 37787/A del 15/01/2017 prodotte dalla nel giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Civitavecchia ed avente R.G. n. 4092/2021 e per l'effetto dichiarare altresì nulle e/o inesistenti e/o annullabili le sottoscrizioni delle relate di notifica di detti verbali, escludendoli dalle fonti probatorie introdotte da nel Controparte_1 giudizio innanzi al G.d.P. di Civitavecchia”.
2.Si costituivano in giudizio il e Controparte_1 CP_1 deducendo che la querela di fals ice nulla in quanto la parte aveva del tutto mancato di indicare i mezzi di prova.
inoltre eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_1
Interveniva in giudizio la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia.
3.Svolta la prima udienza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.Secondo l'art. 221 comma 1 c.p.c. “La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza”. L'orientamento della Suprema Corte è nel senso che la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio e di valutazione della possibile rilevabilità "ictu oculi" della falsità della sottoscrizione impugnata può ritenersi valida indicazione di prove della falsità e, in quanto tale, comporta l'ammissibilità della querela stessa (Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 07/03/2023) 28-03-2023, n. 8718).
5.Tuttavia, nel caso di specie, nel verbale del giudizio del Giudice di Pace si legge che la querela di falso è stata proposta nei seguenti termini: “il sig.
, il quale, a norma dell'art. 222 c.p.c., presenta querela di Parte_1 ggetto della cartella esattoriale, dichiarando che la firma apposta nell'avviso di ricevimento delle relative notifiche non è stata da lui apposta”. La proposizione di querela di falso, quindi, non contiene alcuna indicazione dei mezzi di prova, non contiene la richiesta di ctu, né quella di rilevare “ictu oculi” la falsità della sottoscrizione.
6.Con specifico riguardo all'ipotesi in cui la querela in via incidentale sia proposta, come nel caso di specie, davanti al giudice di pace, detto giudice, anche se privo della competenza a conoscerne, è comunque tenuto ad autorizzare o meno la presentazione della querela sulla base del motivato esame delle condizioni di ammissibilità della stessa, alla stregua del combinato disposto degli artt. 221 e 222 c.p.c., e - se riconosce la rilevanza del documento impugnato di falso e se il modo in cui l'impugnazione è proposta è conforme ai detti requisiti di ammissibilità - è tenuto a sospendere il giudizio e a rimettere le parti dinanzi al Tribunale competente per il relativo procedimento, ai sensi dell'art. 313 c.p.c., come in effetti è accaduto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21062 del 28/09/2006; Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 09/02/2005; Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 21/11/2023) 04-12-2023, n. 33744). Tuttavia, non è precluso al collegio il riesame dei presupposti suddetti, analogamente a quanto avviene con l'ordinanza dell'istruttore che, non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell'art. 178 c.p.c., comma 1, in sede di decisione della causa. (cfr Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 21/11/2023) 04-12-2023, n. 33744). In tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è, quindi, riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l'ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela (cfr Cass. civ. Sez. I Ord., 28/02/2023, n. 6028).
7.Come esposto, nel verbale del giudizio del Giudice di Pace si legge che la querela di falso è stata proposta nei seguenti termini: “il sig. Parte_1
, il quale, a norma dell'art. 222 c.p.c., presenta querela di f
[...] getto della cartella esattoriale, dichiarando che la firma apposta nell'avviso di ricevimento delle relative notifiche non è stata da lui apposta”. La proposizione di querela di falso, quindi, non contiene alcuna indicazione dei mezzi di prova, non contiene la richiesta di ctu, né quella di rilevare “ictu oculi” la falsità della sottoscrizione. Verifica “ictu oculi” che non sarebbe stata possibile sulla scorta della documentazione assente nel momento della proposizione della querela e nemmeno sulla scorta della documentazione prodotta nel presente giudizio.
8.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, in conclusione, la proposta querela di falso è inammissibile in quanto nulla secondo l'art. 221 comma 1 c.p.c., insuscettibile di sanatoria nel giudizio introdotto dinanzi al Tribunale mediante una postuma richiesta di ctu oppure di valutazione ictu oculi oppure ancora mediante il deposito di scritture di comparazione, essendo l'atto di proposizione della querela di falso, per la sua natura incidentale, quello svolto dinanzi al Giudice di Pace.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del DM vigente, del valore indeterminabile di scarsa complessità e dell'assenza di fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-DICHIARA inammissibile la querela di falso;
-ORDINA la restituzione del documento impugnato di falso, disponendo che a cura del Cancelliere sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo;
-CONDANNA al pagamento in favore del Parte_1 CP_1
idarsi nella somma di euro
[...] tre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-CONDANNA al pagamento in favore del Parte_1 CP_1 delle spese d somma di euro 2.906,00 pe oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Lorè difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Civitavecchia nella camera di consiglio del 18.07.2025
Si comunichi.
L'estensore Il Presidente
Daniele Sodani Roberta Nardone