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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/10/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 786/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio CE Relatore
NA TI MA CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 786/2025 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DO CROCE, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 7.3.2025 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1
chiedendo che fosse dapprima pronunciata la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 successivamente lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in CA UE (Filippine) in data 23.3.1999.
Il convenuto è rimasto contumace.
La domanda di separazione deve trovare accoglimento, essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale, senza che vi sia stata alcuna riappacificazione tra i coniugi, tanto che il resistente si è trasferito a Parigi, come dedotto dalla ricorrente e come risulta dall'attestazione di consegna francese, comprovante la consegna dell'atto introduttivo al resistente, e non avendo il convenuto, in quanto rimasto contumace, nulla eccepito e dimostrato in contrario.
Non va disposto alcunchè in ordine all'annotazione della presente sentenza in quanto trattasi di matrimonio contratto all'estero e non trascritto in Italia.
Va disposta la prosecuzione del giudizio sulla restante domanda di divorzio, come da separata ordinanza del giudice relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale di e , Parte_1 Parte_2 coniugati in CA UE (Filippine) in data 23.3.1999;
- dispone la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza del giudice relatore.
Pescara 13 ottobre 2025
Il CE relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 2 di 3 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio CE Relatore
NA TI MA CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 786/2025 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DO CROCE, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 7.3.2025 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1
chiedendo che fosse dapprima pronunciata la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 successivamente lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in CA UE (Filippine) in data 23.3.1999.
Il convenuto è rimasto contumace.
La domanda di separazione deve trovare accoglimento, essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale, senza che vi sia stata alcuna riappacificazione tra i coniugi, tanto che il resistente si è trasferito a Parigi, come dedotto dalla ricorrente e come risulta dall'attestazione di consegna francese, comprovante la consegna dell'atto introduttivo al resistente, e non avendo il convenuto, in quanto rimasto contumace, nulla eccepito e dimostrato in contrario.
Non va disposto alcunchè in ordine all'annotazione della presente sentenza in quanto trattasi di matrimonio contratto all'estero e non trascritto in Italia.
Va disposta la prosecuzione del giudizio sulla restante domanda di divorzio, come da separata ordinanza del giudice relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale di e , Parte_1 Parte_2 coniugati in CA UE (Filippine) in data 23.3.1999;
- dispone la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza del giudice relatore.
Pescara 13 ottobre 2025
Il CE relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 2 di 3 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
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