Articolo 89 della Legge 2 aprile 1968, n. 480
Articolo 88Articolo 90
Versione
14 maggio 1968
Art. 89. I residui passivi all a chiusura
dell'esercizio 1956-57, restano determinati
in........................................ L. 5.882.968.325 dei quali furono pagati nel 1957-58....... L. 2.395.017.687
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e rimasero da pagare al 30 giugno 1958.... L. 3.487.950.638
Entrata in vigore il 14 maggio 1968