Decreto decisorio 16 agosto 2022
Ordinanza collegiale 7 dicembre 2022
Sentenza 5 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 05/12/2023, n. 18206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 18206 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/12/2023
N. 18206/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13599/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13599 del 2016, proposto da
Soc. Aeffe Consultant S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Arcangelo Pecchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Giannalberto Mazzei in Roma, piazza Navona, n. 49;
contro
- Soc. LA VA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Berruti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Quattro Fontane n.161;
. Regione LA, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Fiammetta Fusco, domiciliataria ex lege in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 20360 del 9 settembre 2016 avente ad oggetto “Comunicazione del 01/02/2016 relativa alla richiesta di Saldo - Domanda prot. n. FILAS-/T-2014-1330 -Atto di impegno nr. 1082 del 23/01/2015- FBBC14000790008 - Contributo ai sensi del/' “Avviso Pubblico per la presentazione di progetti volti all'acquisizione di prodotti e/o servizi /CT a supporto delle strategie competitive delle Micro, Piccole e Medie Imprese” di cui al POR FESR LAZIO 2007-2013 Asse 1.7", con la quale la LA VA S.p.A. ha comunicato che la richiesta di riammissione dei costi della Aeffe Consultant S.a.s. non poteva essere accolta ed ha rideterminato (rectius, revocato) il finanziamento concesso (doc. 1);
- della nota prot. 1942 del 29 gennaio 2016, con la quale LA VA ha comunicato le decurtazioni apportate alle agevolazioni precedentemente concesse ed ha invitato a presentare osservazioni ex art. 10 bis L. 241/90 (doc. 2);
- nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, e in particolare: - eventuali relazioni istruttorie, presupposte al predetto provvedimento prot. 20360 del 09/09/2016; - in parte qua, dell'art. 7 dell’ “Avviso Pubblico per la presentazione di progetti volti all'acquisizione di prodotti e/o servizi ICT a supporto delle strategie competitive delle Micro, Piccole e Medie Imprese" di cui al POR FESR LAZIO 2007-2013 Asse 1.7", pubblicato sul BURL n. 103 del 17/12/2013 (doc 3);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc LA VA Spa e della Regione LA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso notificato il 9 novembre 2016 e depositato il 5 dicembre successivo la ricorrente Aeffe Consultant S.a.s. ha premesso che con l’ "Avviso Pubblico per la presentazione di progetti volti all'acquisizione di prodotti e/o servizi ICT a supporto delle strategie competitive delle Micro, Piccole e Medie Imprese" di cui al POR FESR LAZIO 2007-2013 Asse 1.7, pubblicato sul BURL n. 103 del 17/12/2013, la Regione LA, per il tramite dell'Organismo intermedio Fi.La.S. S.p.A. (cui è subentrata la LA VA S.p.A.), al fine di favorire la crescita del sistema produttivo, bandiva delle agevolazioni economiche per le micro, piccole e medie imprese che presentassero proposte progettuali volte all'introduzione prodotti e/o servizi informatici innovativi in sedi operative dell'impresa ubicate entro il territoriale regionale.
Espone poi di avere partecipato all’Avviso pubblico con il progetto denominato "Progettazione e sviluppo di un sistema esperto proprietario per l'individuazione e la valutazione delle opportunità di finanziamento per le PMI".
Come risulta dalla comunicazione di LA VA dell’"Atto di Impegno" prot. 1082 del 23 gennaio 2015, il Progetto Aeffe veniva sottoposto ad istruttoria per valutarne l’"ammissibilità'' e l’ "idoneità'' (ai sensi dell'art. 9 dell’Avviso) e, quindi, su proposta del 16 ottobre 2016 della Commissione di Valutazione, veniva approvato con Determinazione GI7331 dalla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive e perciò "ammesso alle agevolazioni" (ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso). In particolare, sull'investimento ammesso pari ad euro 80.000 (di cui 76.000 per servizi di consulenza e euro 4.000,00 per spese generali) veniva concesso un contributo di euro 56.000,00.
Ciò premesso, con il ricorso la ricorrente impugna la determinazione prot. 20360 del 9 settembre 2016 con cui LA VA, nella fase di rendicontazione delle spese relative ai costi ammessi, ha disposto la decurtazione del contributo già concesso dalla Regione LA alla ricorrente Aeffe Consultant S.a.s.
1.2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di ricorso:
I) Violazione della l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’Avviso pubblico "per la presentazione di progetti volti all'acquisizione di prodotti e/o servizi ICT a supporto delle strategie competitive delle micro, piccole e medie imprese" di cui al POR FESR LA 2007-2013 asse 1.7, pubblicato sul b.u.r.l. n. 103 del 17/12/2013; violazione e falsa applicazione degli articoli dal 1362 al 1371 del codice civile; eccesso di potere: travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; contraddittorietà; violazione del legittimo affidamento; violazione del principio di massima partecipazione alle procedure concorsuali -violazione dei principio di proporzionalità .
2) Violazione e falsa applicazione dell'Avviso pubblico "per la presentazione di progetti volti all'acquisizione di prodotti e/o servizi ICT a supporto delle strategie competitive delle micro, piccole e medie imprese'' di cui al POR FESR LA 2007-2013 asse 1.7, pubblicato sul b.u.r.l. n. 103 del 17/12/2013; violazione degli articoli 1, 21-sexies e 21-octies della l. n. 241/1990; incompetenza; eccesso di potere: travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; contraddittorietà disparità di trattamento .
1.3. Si sono costituite in giudizio sia la Regione LA che LA VA S.p.A. (società che ha svolto funzioni di organismo intermedio, deputato all’istruttoria per la concessione e al monitoraggio del finanziamento), entrambe con atto di costituzione di mera forma.
1.4. Con decreto presidenziale n. 6833 del 16 agosto 2022 il ricorso è stato dichiarato perento e con ordinanza n.16379 del 7 dicembre 2022 questa Sezione ha respinto l’opposizione a decreto di perenzione.
1.5. Successivamente il Consiglio di Stato con ordinanza n.4267 dell’8 maggio 2023 ha accolto l’opposizione alla perenzione e parte ricorrente ha riassunto il giudizio con atto notificato il 21-22 giugno 2023.
1.6. Con successiva memoria del 19 ottobre 2023 la società LA VA S.p.A. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso rilevando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, instando in subordine per il rigetto del ricorso nel merito.
1.7. La ricorrente ha replicato con memoria.
1.8. Alla pubblica udienza del 22 novembre 2022 il difensore della Regione LA si è associato in sede di discussione all’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
2.1. In tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, delle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo; il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 novembre 2010, n. 7994; Cons. Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 465; C.G.A., Sez. Giurisdiz., 21 settembre 2010, n. 1232).
2.2. In particolare, in base alla costante giurisprudenza amministrativa sulla revoca dei contributi pubblici concessi a vario titolo, qualora detta revoca avvenga in forza di un contestato inadempimento successivo all’erogazione del contributo (e non per difetto dei requisiti ab origine ) la giurisdizione spetta al giudice ordinario, in quanto le posizioni soggettive coinvolte, una volta che il finanziamento è stato concesso, sono esclusivamente di diritto soggettivo.
Infatti, in materia di sovvenzioni da parte della Pubblica amministrazione la posizione del privato, nella fase successiva all'attribuzione del beneficio, assume il carattere del diritto soggettivo ogni volta che insorga controversia circa la conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla Pubblica amministrazione con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, ecc.), emanati in funzione dell'attuazione del fine che si è voluto agevolare; ciò perché, in tal caso, si tratta non di effettuare una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato (come quando si deve decidere se concedere o non il finanziamento), ma di valutare l'osservanza degli obblighi presi o imposti contestualmente all'erogazione; ne deriva che, qualora si controverta sulla legittimità della revoca del contributo concesso, o della decadenza dal medesimo, o della ripetizione degli importi già erogati, in ogni caso per motivi attinenti all'inadempimento delle prescrizioni alle quali il beneficio era stato subordinato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (ex multis, T.A.R. Umbria, 15 marzo 2013, n. 170; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 9 marzo 2013, n. 312; T.A.R. Marche, 8 marzo 2013, n. 189; T.A.R. Liguria, Sez. II, 21 febbraio 2013, n. 352).
2.3. Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito tale consolidato orientamento giurisprudenziale, affermando che “In tema di concessione di contributi e finanziamenti pubblici, una volta che sia stato emesso il provvedimento concessivo del contributo, la fase di verifica e controllo dell'adempimento degli obblighi del beneficiario - imposti per legge o dall'atto concessorio - attiene all'esecuzione del rapporto; pertanto, le controversie aventi ad oggetto il provvedimento dell'Amministrazione che trovi fondamento non già su un vizio di legittimità di quello concessorio o per contrasto con il pubblico interesse, ma sul successivo inadempimento del beneficiario, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’interesse alla conservazione del contributo ha assunto la consistenza di diritto soggettivo” (Cass. civ., SS.UU. – ord. 23 settembre 2010, n. 20076).
Più di recente “La controversia promossa per ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico (ex multis, Cass. civ., SS.UU., 30 luglio 2020, n. 16457; Cass. civ., SS.UU., 1 febbraio 2019, n. 3166).
3. Nel caso di specie il provvedimento di rideterminazione del finanziamento concesso è stato adottato per motivi attinenti all'inadempimento del beneficiario delle prescrizioni dell’Avviso cui l’erogazione del contributo era stata subordinata.
In particolare:
- l’art. 7 dell’Avviso prevedeva che “le agevolazioni saranno erogate, in un’unica soluzione, subordinatamente alla firma dell’atto di impegno e successivamente: (i) alla presentazione della rendicontazione finale corredata da idonea documentazione di spesa e da quanto altro eventualmente previsto dal citato atto di impegno e dalla guida alla presentazione della rendicontazione che sarà disponibile sul sito www.filas.it”; nel provvedimento è contestato che la ricorrente non ha ottemperato all’onere di adeguata rendicontazione, producendo documenti non idonei allo scopo, ed infatti la determinazione di non ammissibilità di alcune spese di Progetto è motivata dall’accertamento di diverse incongruenze nella datazione di contratti prodotti dalla ricorrente in sede di rendicontazione dei costi ammissibili (in specie, contratti di consulenza specialistica e contratti relativi a spese generali);
- è altresì contestata la violazione della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, la cui osservanza era espressamente prescritta dall’art. 5 dell’Avviso.
Sicché, a ben vedere, l’amministrazione concedente non ha esercitato alcun potere di autotutela incidente sulla valutazione tecnico-discrezionale inerente all’ammissibilità o alla meritevolezza del Progetto, ma si è limitata ad accertare ed a prendere atto delle conseguenze giuridiche dell’inadempimento del beneficiario agli obblighi di documentata rendicontazione cui l’erogazione del contributo stesso era condizionata dall’Avviso, senza che il provvedimento di rideterminazione dei costi impugnato possa implicare in alcun modo l’esercizio di potestà discrezionale di apprezzamento.
Ne consegue che la valutazione, in concreto, circa la rilevanza dei contestati inadempimenti del beneficiario rispetto al mantenimento del contributo ammesso, resta attratta nella giurisdizione del giudice ordinario.
4. In conclusione, in virtù del surriferito e condiviso orientamento giurisprudenziale, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario presso il quale il processo può essere riproposto - con salvezza degli effetti processuali e sostanziali delle domande e delle eccezioni in questa sede proposte - entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, come previsto dall’art.11, comma 2, cod. proc. amm.
5. Le spese di giudizio possono essere compensate integralmente tra le parti stante la mancata definizione nel merito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO