Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n° 3097/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________ D A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Parte_1
Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, ed elettivamente domiciliata presso il proprio Indirizzo Telematico.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
Controparte_1
[...]
IN PERSONA DEL
[...]
SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e domiciliati presso gli uffici della stessa, siti in Palermo, via M. Stabile n.
182.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 07/04/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 13.03.2023 la ricorrente indicata in epigrafe,
avendo premesso:
di essere in possesso di titolo di specializzazione su sostegno conseguito all'estero (rilasciato dall'Università “Dimitrie Cantemir” di Targo Mures in
Romania) e non ancora riconosciuto;
1
2022/23 e 2023/24 e di essere stata inserita in prima fascia, con riserva, nella classe di concorso ADSS, contestò l'illegittimità dell'OM 112/2022 laddove non permette ai docenti inseriti in prima fascia con riserva la stipula dei contratti a tempo determinato, chiedendo pertanto di : “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla stipula dei contratti a tempo determinato da prima fascia GPS cdc ADSS
Palermo e comunque in tutte le classi di concorso indicate nel ricorso ed individuate nella domanda di inserimento in GPS, quale docente abilitato all'estero in attesa di riconoscimento del titolo alla pari dei docenti inseriti in graduatoria
GPS prima fascia a pieno titolo;
ordinare l'Amministrazione resistente di stipulare, in favore del ricorrente contratti di lavoro a tempo determinato da prima fascia
GPS alla pari dei docenti inseriti in graduatoria prima fascia Palermo senza riserva
per tutte le classi di concorso ove lo stesso è inserito in prima fascia con riserva;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito in seconda fascia
Gps con riserva e condannare la PA resistente ad inserire la ricorrente in seconda fascia Gps con il punteggio spettante;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente
ad accedere al meccanismo straordinario di reclutamento ex art. 59 cc. 4 ss d.l. n.
73/2021 con i relativi effetti, ordinare all'Amministrazione la prosecuzione del contratto a tempo determinato in favore del ricorrente con retrodatazione giuridica
al momento in cui lo stesso aveva ottenuto la nomina in ruolo. Con condanna a ricostituire la posizione giuridica, economica, assicurativa e contributiva del dipendente nonché all'attribuzione del punteggio spettante in ragione del servizio sino alla scadenza contratto a termine.”
Si costituì in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del CP_1
ricorso, di cui chiese il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'esito dell'odierna udienza.
Il ricorso va rigettato.
Orbene, l'odierna ricorrente ha, innanzitutto, contestato l'illegittimità dell'O.M.
112/2022 laddove non permette ai docenti inseriti in prima fascia con riserva di stipulare contratti a tempo determinato con l'amministrazione scolastica;
ha inoltre ritenuto illegittimo (per contrasto con la normativa primaria di rango nazionale ed eurounitario) l'art. 7 lett. e) della stessa, secondo cui: “Nell'istanza di partecipazione
2 ogni aspirante dichiara:…i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio;
la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti.
Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal
, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di CP_1
riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in
Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto;
in attesa dello scioglimento della riserva,
l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”.
Ritiene, in particolare, che nella pendenza del riconoscimento (domanda di riconoscimento del titolo estero del 24.02.2023 come in allegato n.3) da parte dell'amministrazione scolastica italiana, della validità del titolo acquisito all'estero, la stessa avrebbe dovuto essere presa in considerazione ai fini del suo collocamento nelle graduatorie provinciali e della conseguente assunzione.
Tale pretesa appare infondata dovendosi dare continuità al condivisibile orientamento di merito recentemente formatosi sul punto (cfr. sentenze citate nella memoria di costituzione di parte convenuta).
Come chiarito dal Consiglio di Stato, anche con le pronunce richiamate allegate alle note conclusive di parte ricorrente, il riconoscimento di un titolo conseguito all'estero ha carattere non vincolato ma è subordinato ad accertamenti istruttori rimessi all'amministrazione scolastica italiana e l'avvenuto, positivo, riconoscimento è la condizione necessaria costitutiva per la produzione dei relativi effetti (vedi anche in motivazione, Consiglio di Stato sez. VI, 22/02/2019, ud.
21/02/2019, n.914 : “Rilevato che l'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di
3 circolo e di istituto è riservata ai docenti in possesso di titolo di abilitazione;
Ritenuto, in relazione alle abilitazioni conseguite all'estero, che l'efficacia del
relativo titolo è soggetta al previo riconoscimento da parte del;
CP_1
Evidenziato che il riconoscimento non è automatico, ma investe una valutazione concreta in ordine alla equipollenza rispetto ai titoli formativi previsti in Italia, da
effettuarsi con riferimento alla specificità del percorso seguito dal candidato;
Ritenuto, per l'effetto, che, in assenza di diversa previsione normativa, il titolo di
abilitazione conseguito all'estero non può ritenersi valido ai fini dell'iscrizione nella suddetta fascia delle graduatorie (e, dunque, anche nella II fascia aggiuntiva) fino a quando non sia concluso il relativo procedimento di riconoscimento”).
Pertanto, appare del tutto legittima la scelta compiuta con la citata ordinanza n.
112/2022, con riferimento alla fattispecie di titolo conseguito all'estero, consistente nella mera individuazione, nelle more del necessario riconoscimento, del solo possibile posizionamento nelle graduatorie, in attesa del necessario presupposto costituito dall'avvenuto riconoscimento del titolo;
del resto lo stesso art. 5 ter DL
228/2021 richiede l'effettivo “possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.
La scelta dell'Amministrazione, in pendenza di una mera domanda di riconoscimento di titolo estero, di individuare la possibile collocazione in graduatoria, ma senza “titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto” non appare irragionevole ed anzi è aderente alle considerazioni ed indicazioni del giudice amministrativo in precedenza richiamate circa la natura del procedimento di riconoscimento del titolo estero e tiene conto anche delle possibili conseguenze della diversa scelta sia sugli interessi e la posizione dei soggetti che sono già in possesso di un valido titolo “pleno iure”, sia sull'organizzazione scolastica generale (vedi, sul punto, quanto osservato in motivazione da TAR Roma, (Lazio) sez. III, 06/10/2022, ud. 27/09/2022, n.12662:
“la scelta di estendere la possibilità di conseguire detti titoli anche all'estero, avrebbe comportato, in virtù dei richiamati termini procedimentali e del cospicuo numero di domande di riconoscimento che il abitualmente tratta, CP_1
l'inserimento con riserva nelle graduatorie di tutti i soggetti abilitandi all'estero, con la conseguenza che in caso di successivi dinieghi alle istanze di riconoscimento
presentate, come già successo per gli anni scolastici passati, avrebbero fatto seguito
4 dei provvedimenti di esclusione, con risoluzione dei contratti di lavoro in corso
d'anno, a scapito della continuità didattica e della regolarità nello svolgimento delle
lezioni, ossia di obiettivi che il servizio pubblico dell'istruzione deve mirare a perseguire”).
A ciò si aggiunga che non si rinviene alcuna norma di legge che attribuisca alla ricorrente il diritto di stipulare contratti di insegnamento in qualità di docente abilitato in mancanza del decreto di riconoscimento del titolo estero, tanto più se si considera che tale decreto ha pacificamente effetto costitutivo (“l'atto statale di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero ha efficacia non meramente
dichiarativa di una qualità giuridica posseduta ma costitutiva (T.A.R. Lazio, Sez. III
Bis, n. 2650 del 3.5.2018, Ord.; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III - Quater, 31/1/2008, n.
781)” (così Tar Lazio, sez. III, 25/05/2018, n.5928).
Neppure si può ritenere che l'iscrizione con riserva sia del tutto priva di utilità, posto che l'ordinanza ministeriale, con disposizione di favore, consente comunque l'inserimento con riserva nella graduatoria di prima fascia GPS nonostante l'assenza del decreto di riconoscimento (che, di per sé, impedirebbe di valutare il possesso del titolo di specializzazione estero, con conseguente esclusione dalla graduatoria di prima fascia), assicura l'attribuzione del relativo punteggio e la possibilità di stipulare contratti di lavoro nel biennio di efficacia delle GPS non appena dovesse intervenire il decreto di riconoscimento.
Sicché, nessuna censura può essere mossa alla condotta dell'Amministrazione che, correttamente nelle more del riconoscimento del titolo esteso ha inserito la ricorrente con riserva nelle graduatorie e potendo tener conto dei soli titoli posseduti pleno iure non ha stipulato alcun contratto con lo stesso.
Deve, poi, ritenersi ugualmente infondata la domanda spiegata dalla ricorrente per ottenere l'inserimento nelle GPS di II fascia per la classe di concorso ADSS, non avendo presentato la relativa domanda amministrativa.
Invero dalla domanda allegata agli atti del giudizio (all.n.4) risulta che la docente ha fatto richiesta di essere inserita solo nella I fascia della GPS per la classe di concorso ADSS e non anche nella II fascia.
Il ricorso, in definitiva, va integralmente respinto.
Sussistono giusti motivi, connessi alla novità e complessità della fattispecie ed all'esistenza di difformi pronunce di merito, per compensare per due terzi le spese di
5 lite fra le parti, ponendo a carico della parte ricorrente la restante parte, liquidata come di dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al
D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d)
della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara compensate per due terzi le spese di lite fra le parti,
condannando la ricorrente alla rifusione della restante parte che liquida in complessivi euro 1.400,00.
Così deciso in Palermo il 08.04.2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
6