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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/05/2025, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai magistrati: PINTO Dott. Diego Rosario Antonio PRESIDENTE
CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. SARACINO Dott. Nicola CONSIGLIERE riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4204 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 15. 11. 2023, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c. TRA
(CF Parte_1
), in persona del dott. (CF P.IVA_1 Parte_2
), procuratore della suddetta banca e rappresentante C.F._1 della medesima giusta procura a lui conferita per atto Notaio Persona_1 di del 12. 5. 2014, rep. n. 33190, racc. n. 15728, rappresentata e Pt_1 difesa dall'avv. Alessandro Rosati (c.f. ), ed C.F._2 elettivamente domiciliata in Rieti, via Cintia n. 61, presso lo studio del procuratore, giusta separata procura alle liti acclusa in calce all'atto di citazione in appello;
dichiara di voler ricevere comunicazioni ed avvisi ai seguenti recapiti: n. fax 0746269400; PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
_1
APPELLATO CONTUMACE E
, (CF ), rappresentata Controparte_2 C.F._3
e difesa dall'avv. Silvia Cifone (C.F. ), ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rieti, Via Capelletti n. 1, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado;
si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche all'indirizzo PEC Email_2
APPELLATA E
r.g. n. 1 con sede legale Controparte_3 in Napoli, via Santa Brigida n. 39, cod. fisc. , capitale sociale P.IVA_2
€ 655.153.674,00 i.v., iscritta al numero 6 dell'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93, in persona del dott.ssa CP_4 nata a [...] il [...] (doc. 1), e per essa, in forza di procura
[...] per atto (doc. 2) in Milano del 10/08/2022 Repertorio CP_5
55.553/25.807 ( già Controparte_6 [...]
, con sede legale in San Donato Milanese, in via Controparte_7 dell'Unione Europea n. 6a-6b, codice fiscale e p. iva rea n. P.IVA_3
1888273 in persona dell'Avv. Antonella Ragone nata a [...] il [...], codice fiscale ), nella qualità di CodiceFiscale_5 procuratore speciale investito di tutti i poteri a lui attribuiti in virtù di procura a firma autenticata per notar Avv. di Roma in data Persona_2
21.10.2022 (rep. n. 5488 racc. 4129) (doc. 3) rappresentata e difesa, come da procura speciale alle liti in calce all'atto di intervento ex art. 111 c. p. c., ma da intendersi parte integrante dello stesso, rappresentata e difesa dall' Avv. Claudio Mauriello (C.F. ) ed elettivamente C.F._6 domiciliata presso il suo studio sito a Roma, Via del Tempio n. 1, come da procura su foglio separato allegata al presente atto;
ai sensi dell'art. 37, comma 3 bis, del D.L. 98/11, l'Avv. Claudio Mauriello indica il seguente numero di fax e la seguente casella di posta elettronica certificata per eventuali comunicazioni di cancelleria e/o per notifiche: pec:
– fax: 0694446083 Email_3
INTERVENUTA OGGETTO: Contratti bancari - Appello avverso la sentenza n. 209/2018 emessa dal Tribunale di Rieti il 3/5/2018 CONCLUSIONI: All'udienza del 15. 11. 2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da scritti difensivi in atti MOTIVI DELLA DECISIONE Oggetto del presente giudizio è l'appello proposto dagli odierni appellanti avverso la sentenza di cui in premessa del Tribunale di Rieti.
Il Tribunale in seguito all'emissione da parte del Tribunale di Rieti del decreto ingiuntivo in data 19. 9. 2011, con ingiunzione di pagamento della somma di € 121.404,99, notificato al solo in data Parte_3 _1
30. 9. 2011, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo proposta da quale unica proprietaria della AC DI dott. ssa Controparte_2
GI DI, e limitatamente alle somme rivendicate nei confronti della AC, così aveva statuito: a) Accoglie il ricorso in opposizione proposto, nei limiti sopra specificati, avverso il decreto ingiuntivo n. 310/2011 da e per Controparte_2
l'effetto lo revoca e lo dichiara altresì inefficace limitatamente a quest'ultima; b) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 13.430,00 per compenso professionale (di cui € 2.430,00 per r.g. n. 2 la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 5.400,00 per la fase istruttoria ed € 4.050,00 per la fase decisionale), ed in € 418,00 per spese vive, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge. Con atto ritualmente notificato la Parte_1 ha impugnato detta sentenza per chiederne la sua integrale riforma, e per rassegnare le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill. ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata n. 209/2018 del 30. 4. 2018, pubblicata in data 3. 5. 2018, notificata in data 7. 5. 2018, emessa dal Tribunale di Rieti in riferimento alla causa iscritta al NRG 1577/2011: In via preliminare:
Visti gli artt. 641 e 645 c. p. c. accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo n. 310/2011 come definitivamente esecutivo nei confronti del sig. _1
(già ), non avendo lo stesso proposto
[...] Parte_3 _1 opposizione al medesimo;
In via pregiudiziale: Accertare e dichiarare l'inammissibilità della proposta opposizione per carenza di legittimazione attiva della ovvero per Controparte_2 assoluta carenza di interesse ad agire;
Nel merito: Rigettare integralmente l'opposizione proposta da controparte perché infondata in fatto e diritto, comunque non provata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine accertare e dichiarare che la Parte_1
[...]
è creditrice della somma di € 121.404,99 oltre interessi dal dovuto al soddisfo o in quella che sarà ritenuta accertata in corso di causa o ritenuta di ragione e/o giustizia nei confronti del sig. (già _1
) o altra enunciazione comunque idonea a produrre Parte_3 _1
l'effetto di condannare il sig. (già ranco) _1 Parte_3 al pagamento, in favore della della Parte_1 somma di € 121.404,99 oltre interessi dal dovuto al soddisfo o in quella che sarà ritenuta accertata in corso di causa o ritenuta di ragione e/o giustizia;
In via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare che la
[...]
Parte_1
è creditrice della somma di € 121.404,99 oltre interessi dal dovuto al soddisfo o in quella che sarà ritenuta accertata in corso di causa o ritenuta di ragione e/o giustizia nei confronti del sig. (già _1
. ) e della sig. ra Parte_3 _1 Controparte_2
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della sentenza di primo grado e ferme restando le conclusioni ai punti di cui sopra, condannare il sig. (già _1 Parte_3
) e/o la sig.ra al risarcimento dei danni subiti _1 Controparte_2 dall'odierna appellante;
il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese,
r.g. n. 3 competenze ed onorari di entrambi i giudizi, oltre IVA e CPA come per legge. Con provvedimento in data 25. 6. 2018 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore. Si costituiva per rassegnare le seguenti conclusioni: Controparte_2
Piaccia all'Ecc. ma Corte di Appello, limitatamente alle somme pretese nei confronti della Controparte_8 _2
, respingere la proposta impugnazione, perché inammissibile,
[...] infondata e non provata;
dichiarare il decreto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti e per l'effetto revocarlo;
riconoscere e dichiarare la nullità e comunque annullare i contratti bancari intestati alla
[...] posti a base del decreto ingiuntivo Controparte_8 dichiarando che nessun credito vanta l'opposta nei confronti dell'opponente in base ad essi e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado e la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti della e di con Controparte_8 Controparte_2 vittoria di spese, competenze, onorario del giudizio, spese generali, iVA e CPA. Si costituiva Controparte_3 affermando di intervenire nel presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art 111 c.p.c. quale successore a titolo particolare, in sostituzione della riportandosi alle conclusioni da Parte_1 quest'ultima già rassegnate. All'udienza del 18. 12. 2019 veniva dichiarata la contumacia di _1
. All'udienza del 15. 11. 2023 la causa veniva trattenuta in decisione
[...] con i termini di cui agli artt. 190 e 352 c. p. c. L'appello è infondato e deve essere respinto. L'appellante ha dedotto tre motivi di gravame. Con il primo ha denunciato la carenza di interesse ad agire, di legittimazione attiva e/o ad agire dell'opponente. L'appellante ha censurato la parte della sentenza in cui il Tribunale ha affermato che: “sussiste e va affermato il requisito dell'interesse nonché quello della legittimazione attiva e/o ad agire in capo all'opponente
, poiché “il decreto ingiuntivo emesso per la Controparte_2 complessiva somma di € 121.404,99 oltre interessi, ancorché non notificato alla (all'epoca) minore e pronunciato nei riguardi di Controparte_2
senza ulteriori specificazioni, è stato però richiesto Parte_3 _1 dalla banca sul presupposto che i crediti fatti valere nei confronti di
, in proprio e n. q. di titolare firmatario della ditta Parte_3 _1 individuale AC eredi dottoressa GI DI, attengono per € 85.162,41 oltre interessi al conto corrente numero 8481/2483, e per €
25.208,81 oltre interessi al conto corrente numero 8481/3171859, conti entrambi intestati proprio alla AC eredi dottoressa GI DI. Ne deriva il sicuro interesse e legittimazione ad agire in capo all'erede r.g. n. 4 in quanto comunque subentrata nelle posizioni attive e Controparte_2 passive facenti capo alla ditta individuale farmacia eredi dottoressa GI DI”. La decisione del Tribunale sarebbe erronea perché basata sull'erroneo ed infondato presupposto che l'interesse e la legittimazione ad agire in capo a deriverebbero dal fatto che il credito fatto valere nel Controparte_2 decreto ingiuntivo nasceva da due conti correnti intestati alla AC DI dott. ssa GI DI. Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 310/2011, emesso in data 16/09/2011, dotato di formula esecutiva in data 23/09/2011, era stato notificato in data 30/09/2011 al solo signor con Parte_3 _1 ingiunzione di pagamento della somma complessiva di € 121.404,99, oltre interessi e spese;
ciò striderebbe con quanto sostenuto nella parte della sentenza in cui viene affermato che non vi era alcun rapporto tra il destinatario dell'atto (farmacia) e la persona che l'aveva ricevuto ( , mentre il destinatario dell'atto non sarebbe stata la farmacia, _2 ma il cioè la persona che l'aveva ricevuto, e ciò si ricaverebbe _2 dal tenore letterale del decreto ingiuntivo che recita: “ingiunge a PT
, residente in…, e dalla richiesta di notifica e dalla relata di
[...] _1 notificazione;
quindi, unico legittimato ad agire ed a proporre eventualmente opposizione sarebbe stato il signor che non ha _2 proposto opposizione e non si è mai costituito in giudizio restando contumace. Il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso e notificato solo ed esclusivamente nei confronti di quest'ultimo in proprio e non anche nella qualità di firmatario della AC DI dott. ssa GI DI e notificato allo stesso sempre in proprio, con la conseguenza che nessuna ingiunzione sarebbe stata richiesta, emessa e notificata nei confronti della AC DI dott. ssa GI DI, e quindi nessun interesse potrebbe essere ravvisato in capo alla nel presente Controparte_2 giudizio.
La banca appellante ha anche censurato la parte della sentenza in cui (pag. 3, punto 1), a sostegno delle ragioni che confermerebbero l'interesse della legittimazione ad agire di ha affermato: “in via Controparte_2 preliminare l'interesse della all'azione proposta con lo strumento _2 dell'opposizione a decreto ingiuntivo (unico mezzo processuale consentitole) è quello volto all'accertamento negativo del credito vantato o che possa essere in concreto vantato dalla banca (anche e quantomeno) nei suoi confronti relativamente ai debiti contratti dal padre Parte_3
nel periodo in cui egli ne era il tutore…”. _1
Il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che l'unico rimedio di tutela per fosse l'opposizione al decreto ingiuntivo per cui è causa;
Controparte_2 in realtà il decreto ingiuntivo era stato emesso solo ed esclusivamente nei confronti di , e quindi qualunque azione esecutiva Parte_3 _1
r.g. n. 5 intrapresa dalla banca nei confronti della farmacia avrebbe potuto essere paralizzata da intestataria della medesima, con Controparte_2
l'opposizione a precetto per carenza del titolo esecutivo, in quanto il credito vantato dalla banca era solo quello relativo ai debiti contratti da PT
. , all'epoca in cui egli era anche il tutore legale di
[...] _1 _2
, la quale avrebbe avuto semmai una legittimazione e/o interesse
[...] ad agire nei confronti del padre e non certo della banca appellante. Il primo motivo è infondato e deve essere respinto. La Corte osserva che il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto come incontestata e documentata la qualità in capo a di unica Controparte_2 erede testamentaria della dott. ssa GI DI, subentrata nelle posizioni attive e passive facenti capo alla ditta individuale AC DI dott. ssa GI DI. Le asserzioni dell'appellante circa il fatto che il decreto ingiuntivo era stato notificato a in proprio e non anche n. q. di Parte_3 _1 firmatario della AC DI dott. ssa GI DI sono del tutto inconferenti, tenuto conto che i due contratti riguardanti la farmacia erano stati sottoscritti quando egli era il legale rappresentante dell'esercizio commerciale, e quindi con evidenti riflessi sulla posizione di _2
.
[...]
Al riguardo deve rilevarsi che nel ricorso per decreto ingiuntivo la banca aveva indicato quali fonti del proprio credito i saldi negativi relativi a due conti correnti intestati alla AC DI dott. ssa GI DI (€ 85.162,41 oltre interessi, relativi al conto corrente numero 8481/2483; € 25.208,81 oltre interessi, relativi al conto corrente numero 8481/3171859), ed a due conti correnti personali di , i cui importi negativi _1 erano rispettivamente di € 2.995,51, oltre interessi (c/c n. 87132432), e di € 8.038,26, oltre interessi (c/c n. 8481/2463). Né possono rilevare le deduzioni relative al fatto che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che l'unico rimedio di tutela per Controparte_2 fosse l'opposizione al decreto ingiuntivo per cui è causa, dal momento che non può comunque ritenersi che possa venire meno la possibilità di scelta per il debitore che venga intimato se agire in opposizione rispetto al decreto ingiuntivo o attendere la notifica del precetto per opporvisi. Va infatti osservato che, ancorchè non fosse legittimata Controparte_2
a proporre opposizione al decreto ingiuntivo, la stessa aveva comunque un interesse qualificato, per quanto in precedenza esposto, ad introdurre un giudizio di accertamento negativo di quella pretesa creditoria, limitatamente alla propria posizione, con la conseguenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si risolve comunque in un ammissibile ordinario giudizio di accertamento negativo.
Va inoltre osservato che ad avviso di questa Corte il difetto di autorizzazione può esporre il legale rappresentante in proprio a rispondere r.g. n. 6 delle obbligazioni da lui assunte, ma di certo una tale situazione non può riverberare i suoi effetti negativi in danno della minore. Ne consegue che, come sostanzialmente ritenuto dal Tribunale, sussiste la legittimazione e/o interesse ad agire in capo alla Controparte_2
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto. Con il secondo motivo la banca appellante ha dedotto in ordine alla legittimità del credito. L'appellante ha censurato la sentenza impugnata (pag. 3, punto 2) laddove ha affermato che: “il decreto ingiuntivo è da considerarsi inesistente nei confronti di non soltanto perché ad essa Controparte_2 non notificato ma anche in quanto notificato per il credito relativo allo scoperto dei conti correnti intestati alla AC DI dott. ssa GI DI, a soggetto non più legittimato ovvero a il Parte_3 _1 quale, ancor prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo 12 settembre 2011 e a fortiori della notificazione di quest'ultimo in data 28/30 settembre 2011, non era più il soggetto legittimato passivo, ovvero il firmatario titolare della ditta individuale AC DI dottoressa GI DI, e ciò a seguito e per effetto da un lato della sospensione del predetto giusta provvedimento del Tribunale dei minori in data 28/29 luglio 2011 dall'ufficio di amministratore dei beni della figlia minore
”, e nella parte in cui ha affermato che: “ Persona_3 ulteriormente, rilevato che l'esposizione debitoria per cui è causa è maturata in relazione agli atti di disposizione del patrimonio della minore e dell'amministrazione di quest'ultimo e segnatamente dei beni costituenti la ditta individuale AC DI dottoressa GI e DI ereditati da ad opera del padre , Controparte_9 Parte_3 _1 deve ritenersi l'invalidità stante la loro annullabilità e l'inefficacia nei confronti dell'opponente dei contratti bancari da questo stipulati ed intestati alla AC DI dottoressa GI DI nonché ed a fortiori intestati in proprio a . ”. Parte_3 _1
Il Tribunale nel ritenere annullabili i contratti bancari firmati da senza l'autorizzazione del giudice tutelare non Parte_3 _1 avrebbe tenuto in conto che il credito azionato dalla banca in via monitoria si era formato quando il signor aveva la piena Parte_3 _1 amministrazione dei beni della minore e la stessa revoca operata _2 dalla banca dei rapporti portati nel suddetto decreto ingiuntivo per l'insolvenza del debitore, con diffida e messa in mora, era intervenuta nei mesi di marzo - aprile del 2011, e quindi prima della sospensione di detta amministrazione avvenuta nel luglio del 2011, con la conseguenza che i contratti di cui si discute non sarebbero annullabili.
Il legittimo titolare, firmatario della Controparte_8 al tempo in cui erano stati stipulati i contratti con la banca, tra l'anno
[...]
2007 e 2008, era il signor;
non sarebbe quindi Parte_3 _1
r.g. n. 7 condivisibile l'affermazione del Tribunale secondo cui al tempo in cui era stato notificato il decreto ingiuntivo il non era più legittimato _2 passivo, ovvero il firmatario titolare della ditta individuale AC DI dott. ssa GI DI, mentre egli sarebbe stato l'unico firmatario responsabile all'epoca e legittimato alla stipula dei contratti con la banca, ed a nulla potrebbe rilevare la circostanza della sospensione dalla qualità di tutore dei beni della avvenuta in un momento Controparte_2 successivo (luglio del 2011) rispetto al momento della stipula dei suddetti rapporti bancari e della conseguente revoca degli stessi per inadempimento del . (marzo - aprile 2011). Parte_3 _1
La sospensione dall'amministrazione dei beni della minore _2
era intervenuta successivamente alla stipula dei contratti, e non
[...] potrebbe in alcun modo essere considerata come circostanza liberatoria in favore del signor ei confronti dell'odierna appellante. _2
Inoltre, i crediti posti a base del decreto ingiuntivo, formatisi quando il signor era il soggetto legittimato, seppur intestati alla AC _2
DI dott. ssa GI DI erano stati fatti valere nei confronti dello stesso in proprio ed a nessun altro, se non al signor il decreto _2 ingiuntivo poteva essere notificato in relazione alle somme ingiunte. A voler seguire l'ipotesi dell'annullabilità dei contratti stipulati dal per violazione dei disposti normativi richiamati in sentenza egli _2 avrebbe dovuto rispondere semmai ex art. 382 c. c. nei confronti di minore all'epoca in cui erano stati stipulati i contratti, e Controparte_2 nei cui confronti sarebbe stato configurabile un pregiudizio della sfera patrimoniale. Infatti, l'art. 382 c. c. pone a carico del tutore la responsabilità, connessa al compimento di attività attinente all'aspetto patrimoniale della sua gestione, per i danni cagionati dal patrimonio del minore derivanti dal suo agire anche con colpa lieve, salvo che la causa non sia allo stesso imputabile. La banca non potrebbe rispondere per responsabilità altrui, avendo lei stessa subito un grave danno in conseguenza del mancato adempimento dei contratti stipulati da parte del signor sarebbe _2 quindi del tutto censurabile la parte della sentenza che ha ritenuto annullabili i contratti lasciando esente da ogni responsabilità l'unico soggetto che al contrario in quanto tutore di legittimo portatore di interesse proprio e firmatario dei contratti e contumace avrebbe dovuto rispondere personalmente delle violazioni dei propri obblighi e doveri;
e la sentenza di primo grado ha tralasciato colpevolmente di riconoscere in capo alla banca il diritto di credito come legittimamente fatto valere o quantomeno il risarcimento dei danni subiti per il grave pregiudizio subito. La banca appellante poi ha contestato che gli atti di cui si discute nel presente giudizio e posti a base del decreto ingiuntivo emesso potessero eccedere l'ordinaria amministrazione e che avrebbero avuto bisogno della preventiva autorizzazione del giudice tutelare.
r.g. n. 8 Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che le deduzioni svolte dalla appellante Pt_1 appaiono del tutto prive di collegamento con le argomentazioni della sentenza impugnata e comunque inidonee ad incrinare il percorso argomentativo adottato dal Tribunale. Infatti, il Tribunale ha espressamente affermato che l'opposizione era stata accolta limitatamente alle somme pretese dalla parte opposta nei confronti della farmacia, e quindi riconoscendo integralmente il credito della banca portato dal decreto ingiuntivo nei confronti di . _10 in proprio;
e non essendo stata la sentenza impugnata, sul punto _2 deve ritenersi ormai coperta dal giudicato. Conseguentemente, le censure relative all'annullamento dei contratti stipulati da . devono ritenersi del tutto superflue, _10 _2 avendo il Tribunale espressamente collegato l'annullamento dei contratti alla sola posizione di ferma restando la responsabilità Controparte_2 del per le obbligazioni assunte nei confronti della banca in _2 proprio, ed essendo passato in giudicato il decreto ingiuntivo nei suoi confronti, come emerge in modo chiaro dal dispositivo della sentenza impugnata. Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto. Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata in relazione alla condanna alle spese, sostenendo che, attesa la lata accezione con cui il termine soccombenza è assunto nell'art. 91 c. p. c., il rimborso delle spese processuali sostenute da un chiamante terzo in opposizione a decreto ingiuntivo non potrebbe essere mai posto a carico di chi non ha reso detto terzo soggetto ad alcuna ingiunzione. Il terzo motivo è infondato e deve essere respinto. La Corte si limita ad osservare che la statuizione sulle spese del giudizio di primo è sicuramente corretta sotto il profilo dell'applicazione del principio della soccombenza rispetto al caso di specie, avendo la banca richiesto nel giudizio di primo grado la condanna di al Controparte_2 pagamento dell'intera somma portata dal decreto ingiuntivo. Occorre, poi, dare conto del fatto che la banca in via subordinata ha chiesto la condanna di al pagamento dell'intera somma Controparte_2 portata dal decreto ingiuntivo, ma tale richiesta deve ritenersi infondata alla luce delle argomentazioni precedentemente svolte. Infine, la domanda di risarcimento danni deve ritenersi assorbita. All'esito di quanto sinora esposto l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
r.g. n. 9 Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 209/2018 emessa dal Tribunale di Rieti il 3/5/2018, così provvede: A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata con la precisazione di cui in parte motiva;
B) Condanna ed Parte_1 [...] in solido tra loro, al Controparte_3 rimborso in favore di delle spese processuali del Controparte_2 presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 7.200,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Nulla sulle spese rispetto a;
_1
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 10