TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/06/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1931/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1931/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 10,27 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. MARINI FEDERICO Parte_1 Per 'avv. IRENE LENZI in sostituzione dell'avv. PELOSI EUGENIO CP_1 L'avv. Marini discute la causa riportandosi alle difese in atti, insiste preliminarmente per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie e conclude per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. L'avv. Lenzi discute riportandosi alle difese in atti;
insiste per le conclusioni della memoria difensiva e si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie di controparte.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 17,25, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1931/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINI Parte_1 C.F._1
FEDERICO, elettivamente domiciliato in BORGO SARCHIANI 46 SAN CASCIANO VAL DI PESA presso il difensore avv. MARINI FEDERICO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELOSI EUGENIO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA ARNOLFO 32 FIRENZE presso il difensore avv. PELOSI
EUGENIO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convento in giudizio domandando di “accertare e dichiarare che il Parte_1 CP_1
sig. è creditore del sig. per i motivi di cui in narrativa, della somma Parte_1 CP_1
complessiva di Euro 77.350,42 ovvero della diversa somma che risulterà dovuta al termine dell'istruttoria; condannare di conseguenza il sig. al pagamento in favore del ricorrente CP_1
della somma suddetta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di competenze e spese di causa”.
Il ricorrente ha dedotto di aver svolto attività di lavoro presso il Centro Ippico Ponterotto, “di proprietà del sig. , dall'inizio di settembre 2019 fino al 3 novembre 2023, svolgendo varie CP_1
mansioni (accudiva e puliva i cavalli, dava loro da mangiare e da bere, puliva le scuderie, faceva piccoli lavoretti di riparazione e manutenzione delle strutture e degli impianti, tagliava l'erba e manuteneva gli spazi esterni, ecc.); ha aggiunto di aver sempre lavorato in modo continuativo, 7 giorni su 7 senza mai godere di alcun riposo né di alcuna festività né ferie e che la prestazione lavorativa, inizialmente svolta su sei ore giornaliere (dalle 9,00 alle 17,00/18,00, talora in estate 19,00), si è articolata variamente a livello orario, come descritto a pagg. 2 e 3 del ricorso. Dedotto di non essere mai stato pagato per il lavoro prestato, ha domandato il pagamento della somma di € 77.350,42, come da conteggi allegati al ricorso.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha sotto vari profili contestato la fondatezza della domanda, eccependo altresì il proprio difetto di legittimazione passiva;
ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Le domande di pagamento delle differenze retributive postula l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro allegato in ricorso, essendo i conteggi in atti (doc. 4 ricorso) riferiti ad un inquadramento del ricorrente al 5° livello del CCNL Sport Impianti Sportivi.
E' affermazione costante in giurisprudenza che “per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato” (così, tra le tante, Cass.,
11530/2013).
Come noto, “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole
l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (Cass., 8883/2017).
E' quindi onere di chi agisce in giudizio provare il vincolo di subordinazione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca in ordini specifici, oltre che nell'attività di controllo e vigilanza delle prestazioni lavorative.
Tale onere non è stato assolto dal ricorrente, che prima ancora non ha introdotto allegazioni idonee a fornire (in termini non compatibili con tipologie contrattuali autonome) indicazioni circa l'esistenza di una etero-organizzazione da parte dell'odierno resistente, in quanto è mancato qualsiasi richiamo alla sua sottoposizione ad un potere organizzativo, disciplinare o di controllo, così come è difettato un riferimento agli indici cd. sussidiari, fatta eccezione per l'allegato orario di lavoro (di per sé compatibile con un rapporto di lavoro autonomo).
Le carenze espositive segnalate non sono peraltro tali da determinare l'impossibilità di individuazione del petitum e della causa petendi (“la nullità per omessa indicazione dell'oggetto della domanda o degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne sono fondamento non è causata da una mera formale omessa indicazione degli stessi bensì dall'impossibilità della relativa individuazione attraverso il complessivo esame dell'atto”: così, tra le tante, Cass. S.U. 6140/1993) e, quindi, non comportano una pronuncia in rito, ma determinano il rigetto nel merito del ricorso, non avendo il ricorrente allegato idonee circostanze di fatto volte a concretizzare la sussistenza del rapporto su cui la domanda è stata formulata (circostanza che assorbe ogni altra difesa).
In conclusione, in forza delle argomentazioni che precedono, che costituiscono ragione più liquida della decisione, il ricorso deve essere rigettate
Deve rigettarsi la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non risultando che il ricorrente abbia agito processualmente con dolo o colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo senza inclusione della fase istruttoria (non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) rigetta il ricorso;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
2) condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite, Parte_1 CP_1 liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 giugno 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1931/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 10,27 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. MARINI FEDERICO Parte_1 Per 'avv. IRENE LENZI in sostituzione dell'avv. PELOSI EUGENIO CP_1 L'avv. Marini discute la causa riportandosi alle difese in atti, insiste preliminarmente per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie e conclude per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. L'avv. Lenzi discute riportandosi alle difese in atti;
insiste per le conclusioni della memoria difensiva e si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie di controparte.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 17,25, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1931/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINI Parte_1 C.F._1
FEDERICO, elettivamente domiciliato in BORGO SARCHIANI 46 SAN CASCIANO VAL DI PESA presso il difensore avv. MARINI FEDERICO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELOSI EUGENIO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA ARNOLFO 32 FIRENZE presso il difensore avv. PELOSI
EUGENIO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convento in giudizio domandando di “accertare e dichiarare che il Parte_1 CP_1
sig. è creditore del sig. per i motivi di cui in narrativa, della somma Parte_1 CP_1
complessiva di Euro 77.350,42 ovvero della diversa somma che risulterà dovuta al termine dell'istruttoria; condannare di conseguenza il sig. al pagamento in favore del ricorrente CP_1
della somma suddetta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di competenze e spese di causa”.
Il ricorrente ha dedotto di aver svolto attività di lavoro presso il Centro Ippico Ponterotto, “di proprietà del sig. , dall'inizio di settembre 2019 fino al 3 novembre 2023, svolgendo varie CP_1
mansioni (accudiva e puliva i cavalli, dava loro da mangiare e da bere, puliva le scuderie, faceva piccoli lavoretti di riparazione e manutenzione delle strutture e degli impianti, tagliava l'erba e manuteneva gli spazi esterni, ecc.); ha aggiunto di aver sempre lavorato in modo continuativo, 7 giorni su 7 senza mai godere di alcun riposo né di alcuna festività né ferie e che la prestazione lavorativa, inizialmente svolta su sei ore giornaliere (dalle 9,00 alle 17,00/18,00, talora in estate 19,00), si è articolata variamente a livello orario, come descritto a pagg. 2 e 3 del ricorso. Dedotto di non essere mai stato pagato per il lavoro prestato, ha domandato il pagamento della somma di € 77.350,42, come da conteggi allegati al ricorso.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha sotto vari profili contestato la fondatezza della domanda, eccependo altresì il proprio difetto di legittimazione passiva;
ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Le domande di pagamento delle differenze retributive postula l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro allegato in ricorso, essendo i conteggi in atti (doc. 4 ricorso) riferiti ad un inquadramento del ricorrente al 5° livello del CCNL Sport Impianti Sportivi.
E' affermazione costante in giurisprudenza che “per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato” (così, tra le tante, Cass.,
11530/2013).
Come noto, “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole
l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (Cass., 8883/2017).
E' quindi onere di chi agisce in giudizio provare il vincolo di subordinazione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca in ordini specifici, oltre che nell'attività di controllo e vigilanza delle prestazioni lavorative.
Tale onere non è stato assolto dal ricorrente, che prima ancora non ha introdotto allegazioni idonee a fornire (in termini non compatibili con tipologie contrattuali autonome) indicazioni circa l'esistenza di una etero-organizzazione da parte dell'odierno resistente, in quanto è mancato qualsiasi richiamo alla sua sottoposizione ad un potere organizzativo, disciplinare o di controllo, così come è difettato un riferimento agli indici cd. sussidiari, fatta eccezione per l'allegato orario di lavoro (di per sé compatibile con un rapporto di lavoro autonomo).
Le carenze espositive segnalate non sono peraltro tali da determinare l'impossibilità di individuazione del petitum e della causa petendi (“la nullità per omessa indicazione dell'oggetto della domanda o degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne sono fondamento non è causata da una mera formale omessa indicazione degli stessi bensì dall'impossibilità della relativa individuazione attraverso il complessivo esame dell'atto”: così, tra le tante, Cass. S.U. 6140/1993) e, quindi, non comportano una pronuncia in rito, ma determinano il rigetto nel merito del ricorso, non avendo il ricorrente allegato idonee circostanze di fatto volte a concretizzare la sussistenza del rapporto su cui la domanda è stata formulata (circostanza che assorbe ogni altra difesa).
In conclusione, in forza delle argomentazioni che precedono, che costituiscono ragione più liquida della decisione, il ricorso deve essere rigettate
Deve rigettarsi la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non risultando che il ricorrente abbia agito processualmente con dolo o colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo senza inclusione della fase istruttoria (non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) rigetta il ricorso;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
2) condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite, Parte_1 CP_1 liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 giugno 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.