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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/12/2024, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2313/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario a scioglimento della riserva assunta alla scorsa udienza ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento ex art. 316 c.c., artt. 473-ter e 737 c.p.c. iscritto al n. r.g. 2313/2024 promosso da:
), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI ELISA ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Città di Castello (PG), via Francesco Pierucci s.n.c.
PARTE RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. SENATORE SABINA ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sansepolcro (AR), via XX Settembre n. 85
PARTE RESISTENTE
Con “Istanza di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione” depositata il
07.11.2024 ed indirizzata al “Giudice Tutelare” del Tribunale di Arezzo, qualificabile piuttosto quale ricorso ex art. 316 c.c., artt. 473-ter e 737 c.p.c. relativo a contrasto su questioni riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale la autorizzasse al Parte_1
trasferimento scolastico del figlio minore , nato il [...], attualmente Persona_1
frequentante la classe seconda presso la Scuola Secondaria di Primo grado Monterchi (AR), deducendo a sostegno della richiesta: a) che tale cambiamento risponderebbe alla volontà del minore di cambiare pagina 1 di 4 scuola, perché non integrato nel contesto scolastico, b) che la scuola attualmente frequentata non avrebbe gli strumenti necessari per poter coadiuvare il minore nelle difficoltà nell'apprendimento dal medesimo riscontrate.
La ricorrente ha altresì dedotto che il minore soffrirebbe di epilessia e avrebbe rapporti difficili con il padre, il quale avrebbe negato il proprio consenso al trasferimento, richiesto dalla ricorrente anche con l'ausilio del Servizio Sociale dell'Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana, concludendo, dunque, affinché fosse autorizzata “la sig.ra madre del minore al compimento Parte_1 Persona_1
di atti di straordinaria amministrazione quale cambiare scuola al figlio anche senza il consenso del padre dello stesso, sig. , chiedendo, in via istruttoria, procedersi all'ascolto del minore. CP_1
Si è costituito in giudizio il resistente , opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, il resistente ha dedotto che i rapporti tra le parti sono attualmente regolati da un provvedimento emesso dal Tribunale di Arezzo il 22.12.2017, su conclusioni congiuntamente rassegnate dalle stesse, che prevede l'affidamento condiviso con collocamento prevalente del figlio presso il padre ed il versamento di un assegno di mantenimento a carico della madre. Il resistente ha altresì dedotto che le condizioni ivi riportate sarebbero rimaste tali fino alla scorsa estate, quando la ricorrente ha incardinato un procedimento per l'emissione di ordine di protezione nei confronti del sig. presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, che con decreto del 04.11.2024 è stato CP_1
integralmente rigettato in quanto ritenuto infondato nel merito, e che successivamente a tale rigetto, la ricorrente starebbe ostacolando la frequentazione del figlio con il padre.
Con riferimento alla richiesta di trasferimento scolastico, il resistente ne ha eccepito l'infondatezza, poiché non rispondente all'interesse del minore, evidenziando altresì che la ricorrente non avrebbe neppure indicato in quale scuola intenderebbe trasferire il figlio e che le difficoltà riscontrate sarebbero frutto di una non idonea vigilanza sul minore da parte della madre, tanto che il figlio minore avrebbe riportato nel corso di quest'anno scolastico più note disciplinari, atteggiamenti di bullismo, assenze e ritardi. Neppure risponderebbe al vero la circostanza che la scuola attualmente frequentata non sarebbe in grado di far fronte ai bisogni educativi del minore, esistendo sul punto protocolli ministeriali attuati presso tutte le scuole. Il resistente si è altresì opposto all'audizione del minore, evidenziando che la sua volontà di lasciare l'istituto scolastico attualmente frequentato sarebbe una scelta di convenienza in relazione al contesto meno regolamentato vissuto presso la madre, ma non significativa di un suo maggior interesse.
Sentite le parti all'udienza del 04.12.2024, il Tribunale si è riservato per la decisione.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato.
pagina 2 di 4 La ricorrente, sulla quale grava l'onere della prova, non ha dimostrato che il trasferimento scolastico richiesto risponda al maggiore interesse del figlio minore.
In particolare, difetta ogni riscontro oggettivo e documentale in ordine alla dedotta inidoneità dell'istituto attualmente frequentato dal minore a far fronte ai suoi bisogni educativi ed alla maggiore idoneità in tal senso della scuola presso cui la ricorrente intenderebbe iscrivere il proprio figlio.
Occorre altresì evidenziare, come sottolineato anche dal resistente, che la ricorrente, nell'atto introduttivo, non ha indicato né la città, né la scuola in cui vorrebbe iscrivere il figlio minore, essendo successivamente emerso in udienza che la ricorrente intenderebbe iscrivere il figlio minore presso una scuola, non meglio indicata, sita a Città di Castello (PG), che farebbe dei corsi di potenziamento che potrebbero aiutare il minore nei suoi bisogni educativi.
Nel caso di specie, non vi è prova che il trasferimento scolastico, peraltro nel corso dell'anno scolastico, richiesto dalla ricorrente sia effettivamente rispondente all'interesse esclusivo del minore, non essendo dimostrato né che l'attuale istituto scolastico frequentato non sia idoneo a far fronte alle esigenze educative del minore né che l'istituto presso il quale la ricorrente intende iscrivere il figlio sia in grado di offrire strumenti maggiormente utili a soddisfare gli specifici bisogni formativi del minore, tali da giustificare il trasferimento richiesto.
Non è inoltre dimostrato neppure che il contesto di relazioni sociali che il minore potrebbe instaurare nella nuova scuola sia più positivo, per il suo interesse ad una crescita equilibrata, rispetto al contesto scolastico attuale.
Per tali motivi si è ritenuto di non procedere all'audizione del minore, sebbene di anni 12, come consentito dall'art. 473-bis.4, co. 2, c.p.c. Infatti va rilevato che l'audizione del minore sarebbe stata manifestamente superflua, poiché, per un verso, si osserva che non è oggetto di contestazione che la volontà del minore sia quella di ottenere il trasferimento scolastico, sicché sul punto l'audizione non avrebbe consentito di acquisire alcun elemento di novità, e per altro verso, si evidenzia che il compito del Tribunale non è quello di assecondare tout court la volontà espressa dal minore, bensì quella di adottare i provvedimenti che meglio tutelino il suo interesse ad una equilibrata crescita psicofisica.
Nel caso di specie, dunque, stante il contrasto tra i genitori, non essendovi dimostrazione della migliore rispondenza all'interesse del figlio del trasferimento domandato dalla parte ricorrente, secondo le allegazioni e le prove oggettive offerte dalla ricorrente, il ricorso non avrebbe potuto comunque essere accolto, anche ove fosse stata disposta l'audizione del minore.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di contrasto tra genitori in ordine a questioni di maggiore interesse per i figli minori, come quella dell'iscrizione scolastica, la relativa decisione è rimessa al Tribunale, il quale “deve tener conto esclusivamente del superiore interesse, morale e
pagina 3 di 4 materiale, del minore ad una crescita sana ed equilibrata”, con la conseguenza che il conflitto sulla scuola presso cui iscrivere il figlio “deve essere risolto verificando non solo la potenziale offerta formativa, l'adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell'onere di spesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa, ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell'istituto scolastico rispetto all'abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l'accesso a scuola e il rientro alla propria abitazione” (cfr. Cass. ord. n. 26820 del 19/09/2023).
Ne consegue che, allo stato, la richiesta di trasferimento scolastico domandata dalla ricorrente debba essere respinta.
Da ultimo, per quanto attiene alle spese di lite, stante la natura della causa, si ritengono integrati giusti e gravi motivi per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 07.11.2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese
Arezzo, così deciso nella camera di consiglio del 06.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario a scioglimento della riserva assunta alla scorsa udienza ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento ex art. 316 c.c., artt. 473-ter e 737 c.p.c. iscritto al n. r.g. 2313/2024 promosso da:
), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI ELISA ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Città di Castello (PG), via Francesco Pierucci s.n.c.
PARTE RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. SENATORE SABINA ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sansepolcro (AR), via XX Settembre n. 85
PARTE RESISTENTE
Con “Istanza di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione” depositata il
07.11.2024 ed indirizzata al “Giudice Tutelare” del Tribunale di Arezzo, qualificabile piuttosto quale ricorso ex art. 316 c.c., artt. 473-ter e 737 c.p.c. relativo a contrasto su questioni riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale la autorizzasse al Parte_1
trasferimento scolastico del figlio minore , nato il [...], attualmente Persona_1
frequentante la classe seconda presso la Scuola Secondaria di Primo grado Monterchi (AR), deducendo a sostegno della richiesta: a) che tale cambiamento risponderebbe alla volontà del minore di cambiare pagina 1 di 4 scuola, perché non integrato nel contesto scolastico, b) che la scuola attualmente frequentata non avrebbe gli strumenti necessari per poter coadiuvare il minore nelle difficoltà nell'apprendimento dal medesimo riscontrate.
La ricorrente ha altresì dedotto che il minore soffrirebbe di epilessia e avrebbe rapporti difficili con il padre, il quale avrebbe negato il proprio consenso al trasferimento, richiesto dalla ricorrente anche con l'ausilio del Servizio Sociale dell'Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana, concludendo, dunque, affinché fosse autorizzata “la sig.ra madre del minore al compimento Parte_1 Persona_1
di atti di straordinaria amministrazione quale cambiare scuola al figlio anche senza il consenso del padre dello stesso, sig. , chiedendo, in via istruttoria, procedersi all'ascolto del minore. CP_1
Si è costituito in giudizio il resistente , opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, il resistente ha dedotto che i rapporti tra le parti sono attualmente regolati da un provvedimento emesso dal Tribunale di Arezzo il 22.12.2017, su conclusioni congiuntamente rassegnate dalle stesse, che prevede l'affidamento condiviso con collocamento prevalente del figlio presso il padre ed il versamento di un assegno di mantenimento a carico della madre. Il resistente ha altresì dedotto che le condizioni ivi riportate sarebbero rimaste tali fino alla scorsa estate, quando la ricorrente ha incardinato un procedimento per l'emissione di ordine di protezione nei confronti del sig. presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, che con decreto del 04.11.2024 è stato CP_1
integralmente rigettato in quanto ritenuto infondato nel merito, e che successivamente a tale rigetto, la ricorrente starebbe ostacolando la frequentazione del figlio con il padre.
Con riferimento alla richiesta di trasferimento scolastico, il resistente ne ha eccepito l'infondatezza, poiché non rispondente all'interesse del minore, evidenziando altresì che la ricorrente non avrebbe neppure indicato in quale scuola intenderebbe trasferire il figlio e che le difficoltà riscontrate sarebbero frutto di una non idonea vigilanza sul minore da parte della madre, tanto che il figlio minore avrebbe riportato nel corso di quest'anno scolastico più note disciplinari, atteggiamenti di bullismo, assenze e ritardi. Neppure risponderebbe al vero la circostanza che la scuola attualmente frequentata non sarebbe in grado di far fronte ai bisogni educativi del minore, esistendo sul punto protocolli ministeriali attuati presso tutte le scuole. Il resistente si è altresì opposto all'audizione del minore, evidenziando che la sua volontà di lasciare l'istituto scolastico attualmente frequentato sarebbe una scelta di convenienza in relazione al contesto meno regolamentato vissuto presso la madre, ma non significativa di un suo maggior interesse.
Sentite le parti all'udienza del 04.12.2024, il Tribunale si è riservato per la decisione.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato.
pagina 2 di 4 La ricorrente, sulla quale grava l'onere della prova, non ha dimostrato che il trasferimento scolastico richiesto risponda al maggiore interesse del figlio minore.
In particolare, difetta ogni riscontro oggettivo e documentale in ordine alla dedotta inidoneità dell'istituto attualmente frequentato dal minore a far fronte ai suoi bisogni educativi ed alla maggiore idoneità in tal senso della scuola presso cui la ricorrente intenderebbe iscrivere il proprio figlio.
Occorre altresì evidenziare, come sottolineato anche dal resistente, che la ricorrente, nell'atto introduttivo, non ha indicato né la città, né la scuola in cui vorrebbe iscrivere il figlio minore, essendo successivamente emerso in udienza che la ricorrente intenderebbe iscrivere il figlio minore presso una scuola, non meglio indicata, sita a Città di Castello (PG), che farebbe dei corsi di potenziamento che potrebbero aiutare il minore nei suoi bisogni educativi.
Nel caso di specie, non vi è prova che il trasferimento scolastico, peraltro nel corso dell'anno scolastico, richiesto dalla ricorrente sia effettivamente rispondente all'interesse esclusivo del minore, non essendo dimostrato né che l'attuale istituto scolastico frequentato non sia idoneo a far fronte alle esigenze educative del minore né che l'istituto presso il quale la ricorrente intende iscrivere il figlio sia in grado di offrire strumenti maggiormente utili a soddisfare gli specifici bisogni formativi del minore, tali da giustificare il trasferimento richiesto.
Non è inoltre dimostrato neppure che il contesto di relazioni sociali che il minore potrebbe instaurare nella nuova scuola sia più positivo, per il suo interesse ad una crescita equilibrata, rispetto al contesto scolastico attuale.
Per tali motivi si è ritenuto di non procedere all'audizione del minore, sebbene di anni 12, come consentito dall'art. 473-bis.4, co. 2, c.p.c. Infatti va rilevato che l'audizione del minore sarebbe stata manifestamente superflua, poiché, per un verso, si osserva che non è oggetto di contestazione che la volontà del minore sia quella di ottenere il trasferimento scolastico, sicché sul punto l'audizione non avrebbe consentito di acquisire alcun elemento di novità, e per altro verso, si evidenzia che il compito del Tribunale non è quello di assecondare tout court la volontà espressa dal minore, bensì quella di adottare i provvedimenti che meglio tutelino il suo interesse ad una equilibrata crescita psicofisica.
Nel caso di specie, dunque, stante il contrasto tra i genitori, non essendovi dimostrazione della migliore rispondenza all'interesse del figlio del trasferimento domandato dalla parte ricorrente, secondo le allegazioni e le prove oggettive offerte dalla ricorrente, il ricorso non avrebbe potuto comunque essere accolto, anche ove fosse stata disposta l'audizione del minore.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di contrasto tra genitori in ordine a questioni di maggiore interesse per i figli minori, come quella dell'iscrizione scolastica, la relativa decisione è rimessa al Tribunale, il quale “deve tener conto esclusivamente del superiore interesse, morale e
pagina 3 di 4 materiale, del minore ad una crescita sana ed equilibrata”, con la conseguenza che il conflitto sulla scuola presso cui iscrivere il figlio “deve essere risolto verificando non solo la potenziale offerta formativa, l'adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell'onere di spesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa, ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell'istituto scolastico rispetto all'abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l'accesso a scuola e il rientro alla propria abitazione” (cfr. Cass. ord. n. 26820 del 19/09/2023).
Ne consegue che, allo stato, la richiesta di trasferimento scolastico domandata dalla ricorrente debba essere respinta.
Da ultimo, per quanto attiene alle spese di lite, stante la natura della causa, si ritengono integrati giusti e gravi motivi per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 07.11.2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese
Arezzo, così deciso nella camera di consiglio del 06.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
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