Sentenza 8 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di circonvenzione di persone incapaci, ai fini della sussistenza dell'elemento dell'induzione, non è necessario che la proposta al compimento dell'atto provenga dal colpevole ma è sufficiente che questi abbia rafforzato, profittando delle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo, una decisione pregiudizievole dal medesimo già adottata. (La Corte, con riferimento alla prova dell'induzione, ha ulteriormente precisato che essa non deve necessariamente essere desunta da episodi specifici di suggestione e pressione morale, ben potendo il convincimento sul punto essere fondato su elementi indiretti e indiziari o su prove logiche, tratte dal complessivo contesto dei rapporti tra le parti e dagli accadimenti più strettamente connessi al compimento dell'atto pregiudizievole).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/10/2004, n. 44869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44869 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 08/10/2004
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1368
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 19854/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC LU n.ta a Mogliano Veneto il 30/09/35,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 13/02/04;
visti gli atti,la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta da Consigliere Dott. Diana Laudati;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. CIANI Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito, per la parte civile, l'Avv. Giuseppe Pisauro del foro di Roma, sostituto dell'Avv. Marina Tabacchi di Treviso, che si riporta alle conclusioni scritte depositate con nota spese.
Premessa:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte Territoriale ha integralmente confermato la decisione in data 16/05/00 con cui il Tribunale di Treviso aveva dichiarato UC LU responsabile del delitto di cui all'art. 643 Cod.Pen. - per avere indotto AN MA, abusando del suo stato di deficienza psichica, a donarle un immobile - condannandola, concesse le attenuanti generiche, alla pena sospese di un anno e quattro mesi di reclusione e Lire 300.000 di multa, nonché al risarcimento dei liquidandi danni in favore della costituita parte civile Comune di Mogliano Veneto, creditore della defunta AN. Ha proposto ricorso per Cassazione personalmente l'imputata deducendo:
- inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 643 cod. pen. nonché carenza di motivazione quanto all'elemento dell'induzione. - mancata assunzione di prova decisiva e difetto argomentativo quanto alle condizioni di capacità della donante.
Tanto premesso la Corte:
OSSERVA
che il ricorso non è suscettibile di accoglimento dovendo escludersi la sussistenza dei vizi denunziati.
In ordine al primo motivo si rileva che, onde configurare l'elemento della induzione, non è necessario che la proposta al compimento dell'atto provenga dal colpevole, sufficiente essendo che questi abbia rafforzato, profittando della menomata condizioni psichiche del soggetto passivo, ma decisione pregiudizievole dal medesimo già adottata.
La prova dell'induzione, d'altra parte, non deve necessariamente essere desunta da episodi specifici di suggestione e pressione morale, ben potendo il convincimento sul punto esser fondato su elementi indiretti e indiziari o su prove logiche, tratta dal complessivo contesto dei rapporti tra le parti e dagli accadimenti più strettamente connessi al compimento dell'atto pregiudizievole. E tanto si riscontra nella vicenda, posto che, come dettagliatamente spiegato nella sentenza di primo grado, la AN, ricoverata in un istituto, era solita promettere la casa di sua proprietà a tutte le persone che dimostravano attenzioni per lei, in tal modo invogliandole a continuare a prestarle cure e affetto, laddove la UC - che, anche prima del ricovero, frequentava quasi giornalmente la donna - nulla aveva fatto per dissuaderla, anzi attivandosi per la ricerca di un notaio, fatto assistere da un medico nè dell'istituto ne' in rapporti pregressi con la paziente. Quanto, poi, all'ulteriore motivo si rileva che il vizio in procedendo di cui all'art. 606 e 1 lett. D) C.P.P. non può esser utilmente dedotto con riferimento alla richiesta di perizia, mezzo non inquadrabile come prova contraria a discarico, ma avente valenza neutra e rientrante nel potere dispositivo discrezionale del giudice (Sez. 1^ GEREMIA rv 209137).
D'altra parte la Corte Territoriale ha adeguatamente giustificato il diniego di rinnovazione dibattimentale, non solo correttamente rimarcando la eccezionalità dell'istituto, attesa la presunzione di completezza dell'indagine dibattimentale di primo grado (Sezioni Unite 24/01/96 PANIGONI) ma altresì richiamando la molteplicità di dati
- diligentemente elencati in dettaglio nella sentenza del Tribunale - evidenziati le condizioni di deterioramento psichico della AN sin da epoca precedente al ricovero, per "deliri cronici" e "ideazioni deliranti su tematiche megaloidi extraterrestri", sia pur con andamento fasico.
Nè sussiste il lamentato difetto motivativo circa punti che l'imputata addita come di valenza decisiva, avendo la sentenza valutato sia le dichiarazioni del Notaio rogante sia le conclusioni del C.T.U. nella causa civile di interdizione, ritenendole inidonee ad escludere il vizio di mente quanto a capacità critica e volitiva. Al rigetto del ricorso consegue, mente dell'art. 616 C.P.P., l'onere delle spese del procedimento nonché l'obbligo della rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile liquidate in euro 1293,00 oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Penale, il 8 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2004