Sentenza 14 ottobre 2008
Massime • 1
La mancata sottoscrizione del provvedimento giurisdizionale da parte del Presidente del collegio integra un'ipotesi di nullità relativa a norma dell'art. 181 cod. proc. pen., trattandosi di vizio intercorso nel momento formativo del documento, e non di quello deliberativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2008, n. 41000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41000 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/10/2008
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2713
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 041677/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RUÀ FR N. IL 04/02/1960;
avverso ORDINANZA del 21/06/2007 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gialanella A. che ha richiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza;
udito il difensore avv. Manna M..
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 21.06.2007, depositata il 15.11.2007, il Tribunale di Catanzaro, costituito ex art. 309 c.p.p., in parziale accoglimento dell'appello proposto da Ruà NC avverso l'ordinanza 16.04.2007 con la quale il Gip del Tribunale di Catanzaro aveva respinto la sua istanza di revoca della misura cautelare genetica (Gip Catanzaro 13.10.2006) impositiva di custodia cautelare in carcere, revocava tale misura limitatamente al reato di cui al capo Q) e la confermava in relazione ai reati di cui ai restanti capi d'accusa.
Vale premettere che si procede a carico del predetto Ruà per i reati di cui ai capi della rubrica : G) concorso in triplice omicidio volontario in persona di tali Africano, Osso e Petrungaro;
O) concorso in omicidio volontario ai danni di tale Basile;
Q) concorso in omicidio volontario in persona di tale IO;
R) concorso in duplice omicidio volontario ai danni di tali Geria e Saffiotti;
AB) concorso in omicidio volontario in persona di tale AM.
Quanto all'omicidio del IO (capo Q) il Tribunale rilevava come le propalazioni del collaborante NO AN non fossero sostenute da altre autonome fonti di prova che non fossero riconducibili allo stesso NO, così concludendo per la mancanza di sufficienti indizi.
Quanto agli altri fatti delittuosi il Tribunale rilevava come le dichiarazioni del predetto fossero invece corroborate da altri elementi che ne convalidavano la fondatezza:
- quanto al triplice delitto di cui al capo G) - da inserire nella lotta contro il clan avverso Pranno-Perna - vi erano le plurime e convergenti dichiarazioni di VI GI, VI NA, ED AN, LA NG, MO CO, GA AN e GA ER;
- quanto all'omicidio Basile di cui al capo O), parimenti si avevano le conferme provenienti dal VI GI, da GA ER e GA AN, nonché riscontri logici in relazione alle ragioni che lo avevano sostenuto;
- quanto al duplice omicidio di cui al capo R) la fonte principale era la chiamata fatta nei suoi confronti dal collaborante AR IL, che si era autoaccusato del delitto, nel quadro di uno scambio di favori con il noto boss reggino PA Di Stefano;
conferme si avevano nelle dichiarazioni di GA AN e nel riscontro oggettivo degli accertamenti;
- quanto infine al delitto ai danni di AM (capo AB) ucciso perché, in quanto tossicodipendente, si temeva potesse rivelare fatti della cosca agli inquirenti, le dichiarazioni del NO trovavano conferma nelle dichiarazioni dei ridetti VI AN e NA, ED, GA e GA, in particolare dei primi due che avevano ricevuto le ammissioni dirette dal Ruà di essere implicato nel delitto per averlo deciso insieme al NO.
Infine il Tribunale confermava le esigenze cautelari di grado massimo in relazione alla gravità e pluralità dei fatti, sussistendo anche le condizioni di cui all'art. 416 bis c.p.. 2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto indagato Ruà che motivava il gravame formulando le seguenti censure per violazione dei legge e vizio di motivazione: a) nullità dell'ordinanza impugnata per essere stata decisa da Collegio diverso da quello che aveva partecipato all'udienza 21.06.2007; b) l'ordinanza impugnata non aveva adempiuto all'obbligo di verifica dell'autonomia delle fonti e della ricerca dei dovuti riscontri oggettivi;
si lamenta la tardività del recupero, da parte dell'Accusa, di fonti in precedenza ritenute inadeguate;
nonché per ogni fatto ascritto si rilevano incongruenze e contraddizioni, nonché scarsa adattabilità al reale accadimento di fatti, quale risultante dai dati di generica.
Successivamente la stessa difesa depositava memoria datata 02.07.2008 ad ulteriore sostegno delle proprie tesi.
3. Il ricorso è fondato in relazione al suo primo motivo con il quale si deduce nullità dell'impugnato provvedimento. Risulta, invero, in modo del tutto oggettivo, dalla immediata lettura degli atti, che nella ordinanza depositata il 15.11.2007, con il quale si motiva la decisione in ordine al ricorso ex art. 309 c.p.p. proposto da Ruà NC, figura Collegio composto dai Magistrati del Tribunale di Catanzaro - dr. GI Perri quale Presidente, dr. Sergio Natale e dr. AN Agnino quali componenti - diverso da quello che risulta a verbale dell'udienza 21.06.2007 - d.ssa Adalgisa Rinardo quale Presidente, dr. GI Perri e dr. Sergio Natale quali componenti - avere composto l'organo giudicante e deliberato la decisione. In particolare, poi, il provvedimento depositato reca la firma del dr. Perri quale Presidente (anziché della d.ssa Rinardo) e del dr. Natale quale estensore, mentre risulta aver partecipato alla decisione il dr. Agnino che, invece, non faceva parte del Collegio giudicante. Vale ancora premettere che all'udienza 10.07.2008 di questa Corte veniva disposta richiesta di chiarimenti sul punto al Tribunale di Catanzaro che, con nota 07.08.2008 a firma del dr. Agnino, rispondeva assumendo essersi trattato, in sostanza, di un errore materiale.
In definitiva, i giudici che figurano nell'ordinanza depositata sono diversi da quelli che hanno effettivamente partecipato al processo e poi deliberato la decisione in camera di consiglio. Determinante poi emerge la mancanza di sottoscrizione del Presidente che ebbe, nella realtà, a presiedere il Collegio giudicante, senza che risulti - ne' sia dia atto - di un suo impedimento a tale necessaria sottoscrizione.
In siffatta situazione va anzitutto rilevato come la regola prevista dall'art. 546 c.p.p., comma 2, (in tema di sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente del Collegio) e la relativa sanzione di nullità di cui al successivo comma 3, siano applicabili anche alle ordinanze de libertate, essendo espressioni di un principio generale, valido per ogni atto giurisdizionale collegiale, e ciò secondo un tradizionale indirizzo ermeneutico che qui va, dunque, ribadito (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, 17.06.1994, n. 1696, Jef;
Cass. Pen. Sez. 1, 24.01.1997, n. 429, Trigila;
Cass. Pen. Sez. 6, n. 42759 in data 17.10.2005, Rv. 232754, Sassone). Va quindi ancora rilevato, peraltro, come non si possa qui parlare di nullità assoluta ex art. 525 c.p.p. che viene in evidenza solo nel caso - che qui non risulta - di deliberazione presa in camera di consiglio da giudici diversi da quelli che hanno trattato il procedimento. In definitiva il problema va ricondotto alla mancanza della sottoscrizione dell'ordinanza depositata da parte del Presidente che ebbe a presiedere il Collegio deliberante. Tale difetto è ricondotto da una giurisprudenza minoritaria (tra cui Cass. Pen. Sez. 6, 07.07.2003, n. 34089, Bombino) al mero errore materiale, emendabile con l'apposita procedura. Peraltro la devoluzione del tema quale motivo di gravame, come nella presente fattispecie, rende comunque inapplicabile tale rimedio che - essendo costituito dalla sottoscrizione del Presidente del Collegio deliberante - non può più, di fatto, essere disposto dal giudice ad quem. Si è sopra visto, del resto, come il Tribunale di Catanzaro, richiesto da questa Corte, pur riconoscendo trattarsi di errore materiale, non ha provveduto in conseguenza, proprio per essere stato interposto ricorso (cfr. art. 130 c.p.p., comma 1, u.p.). Resta però preferibile, in materia, il più consistente indirizzo giurisprudenziale - che qui va ribadito - che individua, nella mancata sottoscrizione del provvedimento da parte del Presidente del Collegio deliberante, un caso di nullità relativa ex art. 181 c.p.p., trattandosi di vizio intercorso nel momento formativo del documento e non in quello deliberativo. In tal senso cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 31597 in data 25.06.2004, Rv. 229852, Tomedi;
Cass. Pen. Sez. 6, n. 42759 in data 17.10.2005, Rv. 232754, Sassone;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 39920 in data 28.09.2007, Rv. 237870, Russo). Tale nullità relativa è stata tempestivamente dedotta dalla difesa del Ruà con il primo atto successivo (l'impugnazione) e dunque utilmente e correttamente rilevata. L'ordinanza impugnata va quindi annullata per violazione della legge processuale, ex art. 546 c.p.p., commi 2 e 3. Tanto impedisce di valutare gli altri motivi dedotti. Va
disposto conseguente rinvio al Tribunale di Catanzaro per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2008