Sentenza 26 gennaio 2011
Massime • 1
L'integrazione della fattispecie criminosa della circostanza di persone incapaci non richiede che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che esso sia affetto da infermità psichica o deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico, che sebbene meno grave dell'incapacità, risulti tuttavia idonea a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva che ne affievolisca le capacità critiche.
Commentario • 1
- 1. Il reato di circonvenzione di incapace e l'incapacità parzialeGiacomo Ottobre · https://www.diritto.it/ · 24 maggio 2019
La norma incriminatrice della circonvenzione di incapace è applicabile anche quando l'incapacità è solo parziale? Il seguente contributo prova a rispondere a questo quesito. Chiarisci i concetti essenziali su questo e altri argomenti con il “Compendio di diritto penale – parte speciale” di Fabio Piccioni, a cura di Marco Zincani Premessa Uno degli istituti cardine del nostro ordinamento penale è sicuramente quello previsto dall'art. 643 c.p., che disciplina il reato di circonvenzione di incapace. Il reato si colloca difatti in quella zona d'ombra nella quale vi è un atto apparentemente esente da vizi ma in cui si ritiene che la volontà espressa (resa deficitaria dall'esistenza di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2011, n. 6971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6971 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 26/01/2011
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 287
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 35930/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli;
avverso la sentenza del 14/06/2010 del g.u.p. del Tribunale di Napoli pronunciata;
nei confronti di:
GH DR nato il [...];
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore della parte civile avv.to Matteis Mauro che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
letta la memoria dell'avv.to Lepre Gennaro, difensore dell'imputato, pervenuta il 21/01/2011.
FATTO
P.
1. Con sentenza del 14/06/2010, il g.u.p. del Tribunale di Napoli dichiarava n.d.p. nei confronti di GH RO perché il fatto non sussiste in ordine al reato di circonvenzione di incapace commesso ai danni di SE LI.
P.
2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Napoli deducendo contraddittorietà ed illogicità della motivazione per avere il g.u.p.
ritenuto che
fossero insussistenti i requisiti dell'induzione e della incapacità di intendere e volere, laddove numerosi atti contraddicevano la suddetta decisione.
DIRITTO
P.
3. Il ricorso deve ritenersi fondato.
In diritto, va premesso, che, in base all'art. 425 c.p.p., comma 3, il g.u.p. può pronunciare sentenza di non luogo a provvedere solo quando il materiale probatorio sia assolutamente inidoneo a sostenere l'accusa in giudizio e cioè quando manchino le condizioni per una prognosi favorevole all'accusa; il giudizio del g.u.p., quindi, dev'essere di mera valutazione processuale e non un vero e proprio giudizio di merito sulla colpevolezza dell'imputato, giudizio che compete solo al giudice del dibattimento: in terminis Cass. 22864/2009 riv 244202 - Cass. 45046/2008 riv 242222 - Cass. 14034/2008 rv 239514 - Cass. 13163/2008 rv 239701 - Cass. 45275/2001.
In fatto, va osservato che il P.m. aveva richiesto il rinvio a giudizio dell'imputato per il "delitto p. e p. dall'art. 61 c.p., n.5, art. 643 c.p., per avere, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, dopo avergli concesso due prestiti per una complessiva somma da restituire di Euro 38.760 ed aver appreso da SE MP (sia per le vie brevi che a mezzo fax e corrispondenza) che SE LI era affetto da disturbo bipolare a tratti ossessivi di personalità con marcata angoscia e spiccata depressione dell'umore, patologia per la quale era in cura farmacologica ed era stato sottoposto a molteplici TT.SS.00, abusando del suo stato di deficienza psichica, indotto lo stesso a stipulare un nuovo contratto di finanziamento avente n. 430941 per un importo di Euro 14.067 con effetti giuridici dannosi sia per lui che avrebbe dovuto restituire la somma complessiva di Euro 24.360 che per la sua famiglia. Con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità in ragione del modesto reddito da lavoro dipendente percepito ed a lui noto. In Napoli l'11/7/08". Il g.u.p. ha ritenuto di pronunciare sentenza di non luogo a procedere:
- perché mancherebbero elementi sintomatici dai quali dedurre la sussistenza dell'induzione;
- perché il SE, sebbene invalido, "non è interdetto, espleta un'attività lavorativa e dalla documentazione sanitaria allegata nulla si rileva in ordine ad una possibile incapacità d'intendere e volere".
Il procedimento seguito dal g.u.p. deve ritenersi errato perché non rientra nelle competenze del suddetto organo, procedere ad un vero e proprio giudizio di merito sugli elementi probatori offerti dall'accusa e, quindi, sostituirsi, in modo surrettizio, al Tribunale al quale solo spetta, all'esito del dibattimento, stabilire se l'imputato, sulla base delle risultanze dibattimentali, possa o meno ritenersi colpevole. Il g.u.p. ha una funzione di filtro e, nel rispetto di tale funzione, gli spetta solo decidere se il materiale probatorio offerto dall'accusa sia o meno idoneo a sostenere l'accusa in giudizio: giudizio prognostico che, con tutta evidenza, è, però, di natura processuale e non di merito sicché dev'essere escluso il proscioglimento in tutti quei casi in cui le fonti di prova a carico dell'imputato si prestino a soluzione alternative o aperte o, comunque che possano essere diversamente rivalutate: in terminis, Cass. sez 2, 8/10/2008 n. 40406 - Cass. 35178/2008 Rv. 242092. Nel caso di specie, è sufficiente la lettura della sentenza impugnata per rendersi conto dell'erroneità della motivazione addotta dal g.u.p. il quale, non solo è entrato nel merito dei singoli indizi ma, a seguito di una disamina (peraltro non priva di elementi di illogicità e contraddittorietà puntualmente evidenziati dal P.G. nell'atto di impugnazione), è, in pratica, pervenuto ad una vera e propria sentenza di assoluzione nel merito sostituendosi, così, in modo surrettizio, alla valutazione del Tribunale, laddove, invece, avrebbe dovuto solo valutare se, sul piano processuale, il materiale probatorio fosse o meno idoneo a sostenere l'accusa in giudizio. In particolare, errata, sotto il solo profilo di stretto diritto, deve ritenersi l'affermazione secondo la quale uno degli elementi materiali del reato sarebbe l'incapacità d'intendere e volere, laddove è sufficiente la lettura dell'art. 643 c.p. per avvedersi che così non è atteso che la norma richiede infermità psichica o la deficienza psichica ossia un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave della infermità, tuttavia, è comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità in quanto le sue capacità intellettive, volitive o affettive, fanno scemare o diminuire il pensiero critico. Incongrua deve ritenersi anche la motivazione in ordine all'asserita mancanza dell'elemento dell'induzione alla stregua degli elementi probatori evidenziati dal P.m. ricorrente (pag. 4 ss ricorso). In conclusione la sentenza impugnata va annullata e gli atti trasmessi nuovamente ad un diverso g.u.p. del Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio il quale si atterrà al seguente principio di diritto: "il g.u.p., nel pronunciare sentenza di non luogo a provvedere a norma dell'art. 425 c.p.p., comma 3 deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Il g.u.p., nell'effettuare la suddetta valutazione, non può entrare in una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato, essendo tale valutazione riservata al Tribunale all'esito del dibattimento ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti quei casi in cui le fonti di prova a carico dell'imputato si prestino a soluzione alternative, aperte o, comunque ad essere diversamente rivalutate".
P.Q.M.
ANNULLA
Con rinvio la sentenza impugnata e
DISPONE
Trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli - in persona di giudice diverso - per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011