Sentenza 13 ottobre 2009
Massime • 1
La causa soggettiva di esclusione della punibilità prevista per il coniuge dall'art. 649 cod. pen. non si estende al convivente "more uxorio". (Fattispecie di ricettazione di assegno bancario il cui smarrimento era stato denunciato dal convivente "more uxorio" della persona offesa all'epoca del fatto)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2009, n. 44047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44047 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 13/10/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 4375
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 7275/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. presso la Corte d'Appello di Brescia;
nel processo a carico di:
XXX;
Avverso la sentenza 28.10.05 del Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Manna Antonio;
Udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 28.10.05 del Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, dichiarava non doversi procedere nei confronti di XXX in ordine al reato di ricettazione di un assegno bancario in quanto non punibile ex art. 649 c.p., atteso che lo smarrimento dell'assegno era stato denunciato da quella che all'epoca dei fatti era la convivente more uxorio (XXX) dell'imputato.
Il PG presso la Corte d'Appello di Brescia di Brescia ricorreva per saltum contro detta sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per inapplicabilità al convivente more uxorio della causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p., comma 1, n. 1, per il coniuge, il che era avallato anche dalla sentenza 25.7.2000 n. 352 della Corte Cost..
1 - Il ricorso è fondato.
L'impugnata sentenza dà per pacifica l'estensione anche al convivente more uxorio della causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p., comma 1, n. 1, immotivatamente trascurando che, invece, proprio sul presupposto contrario la Corte Cost., con sentenza 12 - 25.7.2000 n. 352, ha dichiarato non fondata la relativa questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., rifacendosi - per altro - a sua antica e costante giurisprudenza, elaborata sempre con specifico riferimento all'art.649 c.p., (cfr. sentenza n. 8/96; sentenza n. 423/88; ordinanza n.
1122 del 1988), in base alla quale la convivenza more uxorio non è sempre e comunque meccanicamente assimilabile al rapporto di coniugio, mancando in essa i caratteri di certezza e di (tendenziale) stabilità propri del vincolo coniugale, essendo invece basata sull'affectio quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile. Riguardo ai reati contro il patrimonio, ad avviso della Corte Cost. l'art. 649 c.p., comma 1. razionalmente collega l'esclusione della punibilità a rapporti di parentela, affinità, adozione e coniugio incontrovertibili ed agevolmente riscontrabili in sede di risultanze anagrafiche, anche riguardo all'epoca di loro instaurazione, il che non sempre avviene nella convivenza more uxorio, il cui accertamento in punto di fatto è normalmente rimesso alla dichiarazione degli stesso interessati.
In altre parole, la ratio della mancata estensione della causa di non punibilità risiede in mere esigenze di certezza del diritto. Analoghe considerazioni si leggono nell'ordinanza 6.12.06 n. 444 della Corte Cost., sia pure relativa alla diversa fattispecie di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2. Nè l'impugnata sentenza ha prospettato differenti profili di valutazione per superare tale orientamento mediante nuovo incidente di costituzionalità.
Ne discende che la sentenza impugnata, in quanto basata su un presupposto erroneo in punto di diritto, deve annullarsi con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2009