Sentenza 15 novembre 2005
Massime • 1
Non costituisce causa di inammissibilità dei motivi nuovi d'impugnazione il fatto che la presentazione degli stessi avvenga non presso la cancelleria del giudice dell'impugnazione, come previsto dall'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., ma presso quella del giudice a quo, secondo le modalità stabilite dall'art. 582, atteso che i detti motivi altro non possono rappresentare se non una chiarificazione dell'originario atto d'impugnazione, i cui requisiti di ammissibilità vanno verificati alla stregua del disposto di cui all'art. 591, da interpretarsi, nella parte in cui prevede come causa di inammissibilità la mancata osservanza dell'art. 585, nel senso che oggetto di tale inosservanza possono essere soltanto i termini stabiliti nella norma richiamata.
Commentario • 1
- 1. Trust per evadere i tributi? E' frodeAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 27 aprile 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2005, n. 46823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46823 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2005 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento