Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2005, n. 46823
CASS
Sentenza 15 novembre 2005

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Non costituisce causa di inammissibilità dei motivi nuovi d'impugnazione il fatto che la presentazione degli stessi avvenga non presso la cancelleria del giudice dell'impugnazione, come previsto dall'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., ma presso quella del giudice a quo, secondo le modalità stabilite dall'art. 582, atteso che i detti motivi altro non possono rappresentare se non una chiarificazione dell'originario atto d'impugnazione, i cui requisiti di ammissibilità vanno verificati alla stregua del disposto di cui all'art. 591, da interpretarsi, nella parte in cui prevede come causa di inammissibilità la mancata osservanza dell'art. 585, nel senso che oggetto di tale inosservanza possono essere soltanto i termini stabiliti nella norma richiamata.

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    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 27 aprile 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2005, n. 46823
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46823
Data del deposito : 15 novembre 2005

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