Sentenza 23 aprile 2002
Massime • 1
L'azione di arricchimento senza causa proposta da un laboratorio di analisi in regime di convenzione nei confronti della competente ASL postula che il riconoscimento della "utilitas" provenga dall'amministrazione che ne risulti, in concreto, beneficiata, e, cioè, dalla ASL stessa, e non anche dall'assessorato regionale alla sanità (nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha così cassato la sentenza del giudice di merito che aveva riconosciuto ad un laboratorio di analisi, a titolo di arricchimento senza causa, il diritto a somme per prestazioni erogate dopo la risoluzione della convenzione che legava il laboratorio stesso alla regione Sardegna, sul presupposto che il riconoscimento dell'utilità del servizio fosse stato compiuto dall'assessore regionale alla sanità e non - come necessario - dalla competente ASL).
Commentario • 1
- 1. Azione di ingiustificato arricchimento contro la Pa: addio al riconoscimento dell'utilitasAccesso limitatoGianluigi Diodato · https://www.altalex.com/ · 15 giugno 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5900 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZIENDA u.s.l. N.5 di ORISTANO, in persona del Direttore Generale
p.t. prof. Pietro Paolo Murru, elettivamente domiciliata in Roma, via
E. Quirino Visconti 20, presso l'avv. Damiano Lipani, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Mocci del foro di Nuoro giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LABORATORIO di ANALISI MELIS E PONTI s.n.c., in persona del l.r.
dott. Giuseppe Ponti, elettivamente domiciliato in Roma, via
Portuense 104, presso la signora De Angelis, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Vignolo giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
avverso la sentenza del Tribunale di Oristano n.512 del 10/24.11.98.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/12/01 dal Relatore Cons. G. Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,
assorbito l'incidentale;
Svolgimento del processo
Il Laboratorio di analisi Melis e Ponti, s.n.c., richiedeva ed otteneva, dal Pretore di Oristano, decreto ingiuntivo nei confronti della A.U.S.L. 5 per il pagamento di lire 32.907.166 oltre interessi convenzionali e spese, a soddisfacimento di prestazioni relative alla branca 31, erogate nei mesi di settembre ed ottobre 1994. Su
opposizione dell'A.U.S.L., il Pretore dichiarava il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. e revocava pertanto il decreto ingiuntivo.
Su appello della società, il tribunale di Orestano, con sentenza
10/24.11.98, riconosceva la giurisdizione ordinaria, negava il diritto della società a ricevere il pagamento delle somme richieste a titolo convenzionale, perché la convenzione, relativamente alle prestazioni dedotte in giudizio, doveva intendersi risolta in forza della nota 05.09.1994 dell'Assessorato regionale della Sanità, ma riconosceva alla società la stessa somma con interessi legali dalla decisione al saldo, a titolo di arricchimento senza causa.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato l'8.11.99, l'A.U.S.L. 5, avanzando tre motivi di censura.
Si è costituita la s.n.c. Laboratorio di Analisi Melis e Ponti che,
con atto notificato il 17.12.99, propone ricorso incidentale avanzando due motivi di censura. La ricorrente incidentale ha depositato anche memoria illustrativa.
Motivi della decisione
La ricorrente incidentale eccepisce che, per effetto della l.r.
11/1998, la legittimazione processuale dell'a.s.l. sarebbe venuta meno e che quindi il ricorso per cassazione, proposto dall'a.s.l.
anziché dalla regione (o dalla gestione stralcio quale organo regionale) sarebbe inammissibile.
Poiché si deve escludere che, per effetto dell'art. 56 della l.r.
richiamata, si sia verificata una successione a titolo universale della regione alla a.s.l., l'eccezione, ai sensi dell'art. 111 cpc,
è infondata.
È pregiudiziale l'esame del primo motivo del ricorso incidentale,
volto a dedurre la inammissibilità dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo per carenza di una formale deliberazione di adire le vie giudiziarie. Dato atto che non è in discussione che, fino alla nomina del Direttore Generale, tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza si concentravano nel Commissario straordinario e che quindi a tale organo spettava anche il potere di deliberare di agire in giudizio, la società ricorrente assume che tale decisione non poteva essere assunta tacitamente, ma doveva essere espressa in una formale delibera che la sottoscrizione dell'atto di opposizione non può sostituire.
Tale eccezione era stata proposta al giudice dell'opposizione, che l'aveva respinta nell'assunto che, trattandosi di organo individuale,
non era necessaria una deliberazione dell'azienda relativa all'autorizzazione ad agire in giudizio;
era stata riproposta al tribunale, che aveva ripetuto che nessuna norma prevedeva che l'attività processuale dell'ente dovesse essere autorizzata dagli organi dell'ente stesso e che, d'altra parte, se tale previsione risultava dallo statuto dell'azienda, era onere della società
fornirne la prova.
Il motivo va rigettato. La società ricorrente non deduce un difetto di rappresentanza, ma l'assenza di una condizione d'efficacia,
costituita dalla delibera di agire in giudizio. L'assunto si basa però sul presupposto che la delibera non possa essere implicita quando, come nel caso, l'organo straordinario (Commissario
straordinario dell'a.s.l.) assommi in sè i poteri deliberativi e quelli esternativi dell'ente. In tal caso la decisione di adire le vie giudiziarie può essere implicita nel rilascio della procura alle liti che, provenendo dall'organo competente a porre in essere entrambi gli atti, ne denota necessariamente la sussistenza. In tal senso, per l'ipotesi di commissariamento dell'Inadel, si è già
espressa la sezione del lavoro di questa Corte, con le sentenze
940/90 e 653, 769, 6437/95.
Nella memoria, si richiamano, a sostegno della eccezione in esame,
due sentenze (Cass. 2697/88 e Consta, sez. 5^, 271/83) che però, in quanto pronunciate prima dell'entrata in vigore della l.s. 142/90,
non costituiscono più precedente.
Col primo motivo del ricorso principale si sostiene che la sentenza impugnata è incorsa in violazione degli artt. 3 d.lgs 502/92; 6.1
l.s. 724/94; 2.14 l.s. 549/95, perché, non essendo consentito in alcun caso alle regioni di far gravare sulle a.s.l. i debiti delle soppresse u.s.l., il soggetto obbligato doveva essere individuato nella regione, agendo i direttori generali delle stesse a.s.l. come commissari liquidatori, nell'interesse e per conto della regione, dei debiti pregressi delle u.s.l.
Il disposto dell'art. 25.4 della l.r. 5/1995, ove sia corretta l'interpretazione datane dal tribunale di Oristano, non ha rilievo alcuno, perché non è attribuita alla regione, nel nostro ordinamento attuale, potestà legislativa di diritto privato.
Assume invece la società che solo con l'entrata in vigore dell'art. 56 l.r. 11/1998 le esposizioni debitorie delle soppresse u.s.l. sono state assunte dalla regione attraverso le gestioni stralcio. In
conseguenza, mentre nei giudizi di merito la legittimazione spettava alla a.s.l., per effetto della normativa regionale sopravvenuta la legittimazione della A.S.L. a proporre ricorso per cassazione è
venuta meno ed il ricorso è pertanto inammissibile.
Le questioni che vengono così poste sono questioni di legittimazione sostanziale e non processuale, dal momento che l'a.s.l., in quanto destinataria del decreto ingiuntivo emesso su istanza della s.n.c.
Laboratorio Melis e Ponti, era processualmente legittimata a proporre opposizione, come lo è tuttora, perché la l.r. 11/1998 (art. 56)
non ha determinato una successione a titolo universale della regione,
ma solo - per quanto qui interessa - un trasferimento a titolo particolare della posizione debitoria u.s.l.. La a.s.l. era,
peraltro, legittimata anche sostanzialmente, nel senso che era il soggetto debitore secondo lo schema legale dell'azione esperita. La
sussistenza di divergenze attuative tra la legislazione statale di principio e la legislazione regionale non comporta la illegittimità
di quest'ultima ove le differenze non si risolvano in una violazione del principio fondamentale posto dalla legge nazionale e, nel caso,
la regione Sardegna, pur affermando la successione dell'a.s.l. anche nei debiti pregressi, aveva però previsto (artt. 25 e 65 l.r. 5/95)
il ripianamento dei disavanzi u.s.l. a carico della regione, la utilizzazione - da parte delle a.s.l. - delle somme versate dalla regione a tale scopo e la contabilizzazione separata di tali entrate e spese: criteri che sono già valsi a superare q.l.c. della legislazione regionale della SI (Corte cost. 31.03.00 n.89).
Tuttavia, il tribunale di Oristano ha escluso che la convenzione, da cui traeva titolo la azione della società, fosse tuttora in vigore nei mesi di settembre ed ottobre 1994, perché l'autorizzazione all'esecuzione di analisi con metodiche che utilizzano radioisotopi era cessata in forza del provvedimento di cui alla nota 05.09.94
inviata dall'assessore regionale della sanità sia alla u.s.l. che alla società. L'effetto risolutivo di tale provvedimento era confermato dal riferimento che alla nota stessa figurava nella successiva nota u.s.l. 26.10.94.
Sostiene il ricorrente incidentale - secondo motivo- che è errato ritenere che la nota 05.09.94 producesse l'immediata ed automatica estinzione del rapporto, sia perché il rapporto intercorreva tra u.s.l. e società e non tra società ed assessorato, sia perché la nota costituiva solo un invito formale, rivolto alla u.s.l., di provvedere alla sospensione, sia perché sussistevano altre note nelle quali la u.s.l. manifestava la propria volontà di proseguire il rapporto convenzionale con la società. La sentenza impugnata è
perciò viziata da violazione di legge e, comunque, da assoluta insufficienza della motivazione.
La censura è inammissibile. Pur lamentando la errata interpretazione della nota 5 settembre 1994, il ricorrente non ne riporta testualmente il contenuto e quindi, per il principio dell'autosufficienza del ricorso, ne rimane precluso l'esame (da ultimo, Cass. 2613/01).
Col secondo motivo del ricorso principale, si denuncia violazione dell'art. 2041 cc e vizio di motivazione, per non aver rilevato che il riconoscimento dell'utilità del servizio reso discendeva dalla nota 21.03.95 dell'assessore regionale della sanità.
Col terzo motivo si deduce nuovamente la violazione dell'art. 2041
cc., il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 345 cpc, per aver ammesso l'azione di arricchimento nonostante fosse stata proposta per la prima volta in grado d'appello.
Seguendo, nell'esame, l'ordine in cui le censure sono state proposte,
va dichiarato infondato il secondo motivo. Il riconoscimento dell'utilità deve, per costante giurisprudenza, provenire dall'amministrazione che ne è beneficiaria e quindi, nel caso,
dall'A.S.L., mentre l'Assessore regionale, nell'esercizio del potere di controllo spettantegli, poteva bloccare un rapporto contra legem
(nella specie, particolari indagini che si assumeva non consentite dalla convenzione) ma non poteva certo riconoscere l'utlità, per l'A.S.L., di quelle stesse prestazioni che riteneva illegittime.
Resta, in conseguenza, assorbito il terzo motivo.
Il rigetto del secondo motivo, consente, poiché non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, di giudicare nel merito, rigettando la domanda di arricchimento senza causa. Spese compensate dell'intero giudizio.
P.Q.M.
riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale,
rigetta il primo, dichiara assorbito il terzo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, giudicando nel merito, rigetta la domanda di arricchimento senza causa;
compensa le spese del giudizio di primo grado, del giudizio d'appello e del giudizio di leggittimità.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2002