Sentenza 23 aprile 2009
Massime • 1
Integra il requisito dello stato di deficienza psichica della persona offesa del delitto di circonvenzione di incapace anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione. (Nel caso di specie, si trattava di una situazione definibile come "complesso della samaritana" o passione incontrollabile e inconfessabile).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/04/2009, n. 18644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18644 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto Presidente del 24/04/2009
Dott. PRESTIPINO Antonio Consigliere SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita B. Consigliere N. 1763
Dott. DE CRESCIENZO Ugo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo Consigliere N. 21470/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES CR, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in data 15.11.2007;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Mario Fraticelli, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio limitatamente ai capi A, B e D, rigetto del ricorso nel resto.
Udito il difensore Avv. Di Mattia Salvatore in sostituzione dell'Avv. Manzi Luigi il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 11.4.2006, il G.U.P. del Tribunale di Bolzano dichiarò ES CR responsabile dei reati di circonvenzione d'incapace, truffa, falso in scrittura privata e minaccia, unificati sotto il vincolo della continuazione e - concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed alle aggravanti, con la diminuente per il rito abbreviato - la condannò alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa.
L'imputata fu altresì condannata al risarcimento dei danni a favore della parte civile CO MA, da liquidarsi in separato giudizio, con una provvisionale di Euro 120.000,00, oltre alla rifusione delle spese di giudizio.
Avverso tale pronunzia l'imputata propose gravame ma la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 15.11.2007, confermò la decisione di primo grado. Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputata, con atto sottoscritto anche dalla stessa, deducendo:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputata per il reato di cui all'art. 643 c.p. ed all'incapacità di CO MA TE e l'approfittamento di tale stato;
i giudici di merito non avrebbero colto la distinzione fra le due ipotesi contenute nell'art. 643 c.p.: da un lato quella relativa all'abuso dei bisogni, delle passioni o dell'inesperienza di persona minore, dall'altra l'abuso dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona anche se non interdetta o inabilitata;
la Corte territoriale avrebbe invece limitato alla persona minore la sola inesperienza, riferendo a chiunque l'abuso dei bisogni o delle passioni;
tale interpretazione sarebbe errata ed avrebbe dovuto essere accertato con certezza lo stato di infermità o di deficienza psichica di CO MA TE;
la CO sarebbe invece persona pienamente capace di intendere e di volere, come risulterebbe dalle scritture private 8.12.2004 e 17.1.2005 di pugno della CO, nonché dalla proposizione della querela e dalla scelta della stessa di costituirsi parte civile;
non sarebbe possibile dedurre la minorata capacità psichica e critica dall'amicizia fra la CO e l'imputata e la lettera 26.12.2003 proverebbe solo l'amicizia fra le due donne;
lo stato di deficienza della CO avrebbe dovuto essere oggettivo, effettivo, notevole ed apprezzabile, mentre il certificato medico della dott.ssa Lobis esprimerebbe valutazioni di mera probabilità; non sarebbe vero che la CO si sarebbe privata di tutto il suo patrimonio, dal momento che è proprietaria di una appartamento in Bolzano e percepisce una pensione di Euro 1.400,00 mensili e si sarebbe limitata ad erogare prestiti senza interessi all'imputata; la seconda scrittura privata sarebbe più vantaggiosa per la CO, indicando un termine per la restituzione;
la CO avrebbe rifiutato una transazione sicché le sue condizioni patrimoniali non sarebbero precarie;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione, in ordine alla truffa di cui al capo B, della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11 con conseguente mancata declaratoria della improcedibilità del reato per difetto di querela;
nell'imputazione, in cui si contesta all'ES di aver carpito la fiducia della suora MA MA prendendo in locazione un appartamento facendo credere di essere malata e di essere destinataria di ingente eredità, non è spiegato in che cosa consisterebbe la circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.11; la Corte d'appello ha ravvisato l'aggravante nell'abuso dell'ospitalità con motivazione apodittica;
in ogni caso un contratto di locazione non integra ne' relazioni domestiche, ne' coabitazione e neppure ospitalità; mancherebbe la prova che l'ES avesse accesso al convento ed è escluso che la stessa sia stata accolta nella sfera domestica delle suore o in luogo da costoro destinato alle loro attività private;
la NG non ha sporto querela e le suore hanno sempre dichiarato di non voler procedere nei confronti dell'imputata; difetterebbe pertanto la condizione di procedibilità;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputata per il reato di cui agli artt. 81 e 485 c.p., difettando la prova in ordine al fatto contestato;
sarebbe apodittica l'affermazione della Corte d'appello secondo la quale non avrebbe potuto che essere l'ES l'autrice dei falsi, sulla base di una mera presunzione;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai reati di truffa e minaccia di cui al capo D ed alla conseguente mancata declaratoria di improcedibilità, sull'assunto che la recidiva rendesse perseguibile il delitto di truffa, ma la recidiva sarebbe stata contestata solo in relazione al reato di cui al capo A); la recidiva non renderebbe perseguibile d'ufficio il reato di truffa in quanto soggettiva;
per il fatto di cui al capo D) lettera b) in danno di FR la querela sarebbe tardiva in quanto proposta il 23.12.2003 per un fatto del luglio 2003;
5. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di minaccia in quanto l'eventuale minaccia non sarebbe stata rivolta ad un soggetto determinato ma a "qualcuno";
6. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 640 c.p., in danno di EI AR (capo D lettera a) in quanto la prescrizione sarebbe maturata prima del primo atto interruttivo (ordinanza di custodia in carcere del 10.10.2005) risalendo il reato al 1996; la Corte territoriale avrebbe omesso qualunque motivazione sul punto specifico;
7. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del delitto di truffa di cui al capo D lettere a, b, e, e d;
la ES si era impegnata a restituire i prestiti e l'inadempimento avrebbe solo rilievo civilistico;
8. violazione di legge in relazione alla determinazione della misura della pena;
per il capo D) la contestazione delle aggravanti sarebbe generica richiamando solo l'art. 61 c.p.;
9. violazione di legge in relazione alla condanna generica al risarcimento del danno ed alla determinazione della provvisionale a fronte della non esigibilità del credito asseritamente vantato dalla CO.
Il primo, secondo e terzo motivo di ricorso sono inammissibili perché manifestamente infondati e per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propongono, attraverso la apparente deduzione di violazioni di legge e vizio di motivazione, censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.
Quanto al primo motivo la Corte territoriale ha ravvisato, in una situazione di dipendenza psichica della CO dall'imputata, conseguente all'averla ritenuta vittima di cattiverie ed abbisognevole di aiuto e cure, la circonvenibilità della stessa. In tale valutazione non vi è alcuna violazione di legge ne' manifesta illogicità della motivazione.
Anzitutto non vi è alcuna delle violazioni della legge penale ipotizzate, in quanto, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, va premesso che "lo stato di deficienza psichica del soggetto passivo richiesto per la configurabilità del reato di cui all'art. 643 c.p., anche inteso quale presupposto oggettivo, non è quello di una completa assenza delle facoltà mentali o di una totale mancanza della capacità di intendere e di volere, essendo sufficiente una minorata capacità psichica, uno stato di deficienza del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, o tale da agevolare l'attività di induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito". (Cass. Sez. sent. n. 1526 del 11.4.1984 dep. 14.5.1984 rv 164188).
Ciò che la Corte d'appello ha ritenuto essere avvenuto nel caso in esame a fronte della situazione definibile "come complesso della samaritana, o ... passione incontrollabile ed inconfessabile". Del resto questa Corte ha affermato che, nel reato di circonvenzione di incapaci, il giudice, al fine di accertare lo stato di deficienza psichica del soggetto passivo può ben dare rilevanza alla passione morbosa che il soggetto passivo (una donna di età avanzata) nutriva per l'agente (assai più giovane) commista ad una costante esaltazione mistico-sentimentale, poiché è noto che, al pari della carenza affettiva, la tenace presenza di un'idea dominante, carica di contenuto emotivo, unitamente ad una forte tensione affettiva possono, specie in persone anziane e in soggetti dalla personalità debole, avere un effetto deviante del pensiero critico ed un'azione nettamente inibitrice sulla volontà. (Cass. Sez. 5 sent. n. 6782 del 14.12.1977 dep. 30.5.1978 rv 139192). In ordine all'approfittamento ed alla consapevolezza da parte dell'imputata dello stato di circonvenibilità, il Collegio condivide l'orientamento secondo il quale "nel reato di circonvenzione di incapaci, la consapevolezza, da parte dell'agente, dello stato anomalo del soggetto passivo può essere legittimamente desunta dalla evidenza di esborsi immotivati, dalla donazione di beni di cospicuo valore e dalla stessa arrendevolezza dimostrata dal circonvenuto". (Cass. Sez. 5A sent. n. 6782 del 14.12.1977 dep. 30.5.1978 rv 139201).
Inoltre secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "nel reato di circonvenzione di incapace, costituisce induzione a compiere atti che importino effetti giuridici dannosi qualsiasi attività di eccitamento, di stimolo, di suggestione, e, quindi, l'uso di qualsiasi mezzo idoneo a determinare nel soggetto passivo il consenso al compimento di un atto giuridico, di guisa che venga a stabilirsi un nesso di causalità fra l'abuso dello stato di infermità o di deficienza psichica dello stesso soggetto passivo e l'evento, il quale si concreta nel compimento dell'atto". (Cass. Sez. 2, sent. n. 4760 del 27.1.1987 dep. 15.4.1987 rv 175684). Le ulteriori deduzioni circa il significato delle lettere, l'interpretazione della certificazione medica e l'attività successiva della persona offesa (proposizione della querela e costituzione di parte civile) sono ipotesi alternative alla ricostruzione dei giudici di merito che integrano censure di fatto. Quanto al secondo motivo la Corte d'appello ha ravvisato la circostanza aggravante dell'abuso di relazioni di coabitazione in quanto l'ES, per perpetrare la truffa si recava nel convento con il pretesto di chiedere consigli sulla propria vita e l'ospitalità, secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata nella sentenza impugnata, può anche essere occasionale. Sono censure di merito quelle relative al negare che ciò sia mai avvenuto.
In ogni caso nel capo B di imputazione è indicato l'ammontare di L. 185.000.000 quale profitto della truffa, il che induce a ritenere contestata in punto di fatto la circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7 che rende la truffa perseguibile d'ufficio, ancorché non fosse formalmente indicato l'articolo e ritenuta in sentenza l'aggravante (V. Cass. Sez. 5 sent. n. 5041 del 20.10.1999 dep. 30.11.1999 rv 215048).
In ordine al terzo motivo di ricorso la Corte d'appello ha ritenuto provato che l'ES avesse fatto uso delle scritture false e che il falso potesse essere stato compiuto solo dall'imputata, non essendo noto ad altri il meccanismo truffaldino posto in essere dall'ES in danno delle suore.
In tale argomentazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). Il quarto motivo è manifestamente infondato essendo irrilevante il contrasto di giurisprudenza di questa Corte in ordine alla perseguibilità o meno della truffa se aggravata dalla recidiva, dal momento che è stata sporta querela in relazione al fatto di cui al capo D) lettera b) in danno di FR.
Circa la contestazione della tardività della querela va ricordato che, per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6A sent. n. 35122 del 24.6.2003 dep.
4.9.2003 rv 226327) "l'onere della prova dell'intempestività della querela incombe a chi lo deduce, sicché l'eventuale situazione di incertezza va risolta a favore del querelante".
Tale onere non è adempiuto con la mera indicazione della data del fatto e di quella della querela, dal momento che il termine per proporre querela decorre dalla conoscenza del fatto da parte della persona offesa.
Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato dal momento che nell'imputazione è contestato che la minaccia era riferita al dialogo con FR RO e quindi in un contesto che rendeva minacciosa nei confronti di costui l'affermazione. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto nel caso in esame si applica la previgente disciplina relativa alla prescrizione.
Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "in riferimento al reato continuato, l'inizio del termine di prescrizione coincide con l'esaurimento della condotta, come previsto dall'art. 158 c.p. anche nell'ipotesi in cui il vincolo della continuazione non sia stato formalmente contestato, ma sia stato successivamente riconosciuto in sentenza" (Cass. Sez. 2A sent. 42790 del 24.10.2003 dep. 10.11.2003 rv 227616). Il Collegio non ignora il diverso orientamento espresso da altra Sezione di questa Corte (Sez. 3A sent. 16023 del 5.3.2004 dep.
6.4.2004 rv 228536), secondo il quale "la prescrizione del reato continuato inizia a decorrere dalla consumazione dell'ultimo dei reati uniti dal vincolo della continuazione, fermo restando il periodo prescrittivo proprio di ciascun reato. Tale vincolo non è scindibile, quando la unificazione delle diverse figure criminose è stata dichiarata antecedentemente al decorso del termine prescrizionale per una o più di esse;
di contro, il giudice ha l'obbligo - ai sensi dell'art. 129 c.p.p. - dell'immediata declaratoria della prescrizione del singolo reato, che risulti già maturata nel momento in cui verifica le condizioni per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati: in tal caso il reato prescritto non può sopravvivere attraverso la "fictio iuris" ex art. 81 c.p., comma 2". Peraltro tale orientamento non appare condivisibile, posto che la sentenza, nella parte in cui ritiene la continuazione fra più reati, ha natura dichiarativa di un fatto accertato e non costitutiva. Ne consegue che, come tutte le pronunzie dichiarative, ha efficacia ex tunc, accertando la pregressa esistenza di un medesimo disegno criminoso.
Perciò nel reato continuato, la prescrizione decorre dalla cessazione della continuazione, a prescindere dal momento in cui tale continuazione è dichiarata.
È irrilevante che la Corte territoriale non abbia motivato sul punto giacché ciò che integra il vizio è l'omessa motivazione in fatto e non quella in diritto (v. Cass. Sez. 4A sent. 6243 del 7.3.1988 dep. 24.5.1988 rv 178442: "Il vizio di motivazione rilevante ai fini della nullità della sentenza ex art. 475 c.p.p., n. 3 è quello in fatto e non già quello in diritto, nel senso che non può esservi ragione di doglianza allorquando la soluzione di una questione di diritto, anche se immotivata o contraddittoriamente ed illogicamente motivata, sia comunque esatta, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano", resa sotto la vigenza del codice di procedura penale del 1930, ma che non vi sono ragioni che impongano una diversa valutazione sotto il vigente codice di rito).
Il settimo motivo di ricorso costituisce mera reiterazione del corrispondente motivo d'appello ed è perciò generico in quanto manca in esso ogni correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Non una parola e spesa per confutare le argomentazioni del giudice di appello che ha - con dettagliata motivazione - rigettato tale motivo. Infatti la Corte territoriale ha descritto gli artifizi e raggiri posti in essere dall'imputata.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il fatto che nessuna argomentazione sia svolta nel ricorso, in ordine alle valutazioni espresse dal giudice di appello sui vari motivi, determina l'inammissibilità del ricorso. Si richiamano in proposito le seguenti pronunzie:
- Sez. 4, sent. n. 5191 del 29.3.2000 dep.
3.5.2000 rv 216473: "È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art.591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità".
- Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 dep. 11.10.2004 rv 230634: "È inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso".
- Sez. 4, sent. n. 256 del 18.9.1997 dep. 13.1.1998 rv 210157: "È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art.591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità".
L'ottavo motivo di ricorso è inammissibile perché relativo ad un apprezzamento di merito quale è quello sulla misura della pena. In ogni caso vi è richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado, giudicando la pena inflitta dal G.U.P. fin troppo mite, e - secondo la giurisprudenza di questa Corte - "nella determinazione dell'entità della pena, il giudice d'appello non è tenuto a reiterare l'indicazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p., dovendosi presumere che detta determinazione sia stata effettuata o riesaminata anche con riguardo ad ogni elemento che risulti già acquisito agli atti o altrimenti indicato in sentenza". (Cass. pen., sez. 6, 5 maggio 1988). Il fatto che non fossero specificate le aggravanti contestate al capo D non è vero perché le somme indicate nel capo di imputazione chiariscono che il riferimento era all'art. 61 c.p., n. 7, come del resto chiarito nella motivazione della sentenza di primo grado. Il nono motivo è manifestamente infondato in quanto l'ammontare della provvisionale non dipende dalla esigibilità del credito, ma dalla stima del danno effettuata dal giudice.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro Mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro Mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2009